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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04481/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, emesso a seguito della rettifica del reddito dichiarato in relazione alla società di cui era socio al 90%. La società aveva definito l'accertamento con adesione. I giudici di merito avevano respinto il ricorso del contribuente, ritenendo legittima la rettifica per utili extracontabili e osservando che non era stata fornita prova della mancata distribuzione degli utili, mentre il reddito accertato in capo alla società era divenuto definitivo. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dall'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. Ha precisato che non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi del rito camerale semplificato previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È la disposizione che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante soccombente non può essere esteso analogicamente ai casi di rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti se così disposto dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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