Cassazione Civile, Ordinanza n. 36282/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione esecutiva proposta da un soggetto esecutato nell'ambito di una procedura di espropriazione mobiliare promossa da una società. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la costituzione della società opposta, aveva ritenuto cessata la materia del contendere e aveva condannato il difensore della società, in proprio, al pagamento delle spese di lite. In appello, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla società, ritenendola ormai estinta perché cancellata dal registro delle imprese da molti anni, e ha inoltre reputato inesistente la procura alle liti rilasciata per l'appello, in quanto conferita da soggetto già estinto, condannando anche in secondo grado il difensore in proprio alle spese. Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo articolato, con dedotte violazioni degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nullità della sentenza e omesso esame, perché il ricorrente sostiene che l'affermazione circa l'inesistenza giuridica della società contrasti con quattro precedenti sentenze definitive tra le stesse parti, che avrebbero già riconosciuto la legittimazione ad agire della società e formato giudicato esterno. La Corte rileva inoltre che il ricorso è redatto in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza, mediante assemblaggio di atti difensivi, senza adeguata esposizione dei fatti e delle ragioni delle decisioni precedenti. Soprattutto, la Cassazione afferma che il difensore condannato in proprio alle spese non è legittimato a impugnare i capi di merito della sentenza, ma solo la statuizione sulle spese che lo riguarda direttamente; poiché il ricorso investe soltanto i presupposti della definizione in rito dell'appello e non la sola condanna alle spese, esso è inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che il motivo fosse formulato in modo non specifico e privo di adeguata esposizione dei fatti e dei dati necessari a verificare il dedotto giudicato esterno; dall'altro, che il difensore condannato in proprio alle spese non avesse legittimazione a impugnare i capi della sentenza relativi alla posizione sostanziale della società, potendo contestare soltanto la statuizione sulle spese a lui riferita. La ricorrente è stata quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.
art. 175 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per sottolineare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e ritardi non giustificati.
art. 127 c.p.c.
Usato come base per affermare che, in presenza di ricorso prima facie inammissibile, è superfluo disporre integrazioni del contraddittorio o rinnovazioni della notifica.
art. 366 c.p.c.
Indicato come parametro violato per mancata sommaria esposizione dei fatti di causa e mancata specificazione dei motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c.
primo comma, numm. 3, 4 e 5
Il ricorrente lo richiama in modo promiscuo; la Corte osserva che le doglianze non sono ricondotte con chiarezza ad alcuno specifico vizio di legittimità.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione del giudicato formale.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione del giudicato sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel collegamento con l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie inammissibile o infondato, il giudice può omettere la rinnovazione della notificazione o l'integrazione del contraddittorio verso eventuali litisconsorti pretermessi, perché tali adempimenti sarebbero inutilmente defatigatori e privi di utilità per la decisione.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria e chiara esposizione dei fatti di causa e una specifica indicazione delle rationes decidendi censurate: la riproduzione integrale di atti e difese precedenti, senza sintesi selettiva, non soddisfa il requisito di autosufficienza e specificità.
- La censura di violazione del giudicato esterno richiede l'indicazione puntuale delle decisioni invocate, della loro definitività, dell'identità soggettiva e soprattutto della coincidenza del rapporto dedotto o della causa petendi: in mancanza di tali elementi, la doglianza è inammissibile.
- Il difensore condannato in proprio alle spese processuali ha legittimazione ad impugnare soltanto la statuizione che lo riguarda direttamente, cioè la condanna alle spese, e non anche i capi della sentenza relativi al merito o alla posizione sostanziale della parte assistita.
- Se il ricorso del difensore investe esclusivamente questioni attinenti al merito o alla regolarità dell'impugnazione della parte rappresentata, senza censurare la sola condanna personale alle spese, esso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.
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