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Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, avente prot. n. -OMISSIS- rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- in Bangladesh, emesso dalla Prefettura di Bologna- Ufficio Territoriale di Governo e notificato al ricorrente in data 21 ottobre 2025; nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Dal testo emerge che, nel corso del procedimento, l'Amministrazione aveva richiesto la trasmissione di un documento e che lo straniero lo aveva prodotto soltanto dopo l'adozione del provvedimento di revoca. La domanda cautelare è stata valutata in relazione alla necessità di considerare la documentazione ulteriore e di evitare un esame meramente formale della vicenda, mediante il bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

La decisione

Il TAR ha accolto interinalmente la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento di revoca e ordinando alla Prefettura di Bologna un riesame istruttorio. L'Amministrazione dovrà rivalutare la revoca alla luce della documentazione ulteriore prodotta dallo straniero e adottare, all'esito, un provvedimento motivato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026 per verificare il riesame amministrativo e definire la fase cautelare, compreso il regolamento delle spese di lite. Il testo non espone una distinta valutazione analitica di fumus boni iuris e periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha adottato una sospensione interinale del provvedimento impugnato, accompagnata dall'ordine di riesame istruttorio.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, anche quando la documentazione richiesta dall'Amministrazione sia stata prodotta dal privato dopo l'adozione del provvedimento impugnato, il giudice può ordinare un riesame istruttorio e sospendere interinalmente l'atto se un approccio non meramente formale e il bilanciamento degli interessi coinvolti rendono necessario rivalutare la decisione alla luce degli elementi sopravvenuti.
  • L'ordine cautelare di riesame deve essere accompagnato dalla prescrizione di adottare, all'esito dell'istruttoria, un provvedimento motivato entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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