Cassazione Civile, Ordinanza n. 33903/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione di due aree private da parte di un comune, in seguito alla realizzazione di infrastrutture viarie e alla successiva adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Dopo che la Corte d’appello aveva liquidato un indennizzo complessivo più elevato rispetto alla proposta economica iniziale dell’ente, ma aveva comunque escluso il diritto agli interessi e aveva condannato i proprietari alle spese, i ricorrenti hanno proposto cassazione. I motivi dedotti erano due e strettamente connessi: (1) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2017, per avere la Corte territoriale applicato erroneamente il criterio della soccombenza, ritenendo che l’importo offerto dal comune fosse superiore a quello riconosciuto, mentre dagli atti risultava che l’offerta era di euro 510,98 e la liquidazione giudiziale di euro 2.602,00; (2) violazione degli artt. 820 e 1282 c.c., per il conseguente mancato riconoscimento degli interessi sull’indennizzo, fondato sul medesimo travisamento del dato economico. I ricorrenti sostenevano che l’errore della Corte d’appello avesse inciso sia sulla statuizione sugli interessi sia sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha accertato che dagli atti risultava pacificamente un’offerta comunale complessiva di euro 510,98, calcolata su un valore di euro 3,524 al metro quadrato, mentre la Corte d’appello aveva erroneamente confuso il valore unitario con un importo complessivo di euro 3.524,00. Poiché la liquidazione definitiva era pari a euro 2.602,00, la premessa su cui la Corte territoriale aveva negato gli interessi e posto le spese a carico dei proprietari era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
richiamato come base del provvedimento di acquisizione sanante dell’area occupata illegittimamente
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese va fatta secondo il principio della soccombenza, ma nel caso concreto la sua applicazione era viziata dall’errore sul confronto tra offerta e liquidazione
D.M. n. 55/2017
richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione delle spese
art. 820 c.c.
richiamato per contestare il mancato riconoscimento degli interessi
art. 1282 c.c.
richiamato per sostenere la debenza degli interessi sulle somme liquidate
Massime di principio
- Quando il giudice basa il diniego degli interessi e la condanna alle spese sulla comparazione tra importo offerto dall’ente e importo liquidato in giudizio, deve accertare correttamente i dati economici emergenti dagli atti; un travisamento del valore unitario rispetto al valore complessivo vizia entrambe le statuizioni.
- In tema di acquisizione sanante, la verifica della soccombenza ai fini dell’art. 91 c.p.c. deve essere condotta sul confronto tra la somma effettivamente offerta e quella effettivamente riconosciuta, non su importi erroneamente ricostruiti.
- L’errore di fatto o di calcolo che altera il confronto tra offerta amministrativa e liquidazione giudiziale può incidere sia sul diritto agli interessi sia sulla regolazione delle spese, rendendo necessaria la cassazione con rinvio per nuovo esame.
- La liquidazione degli accessori del credito e la disciplina delle spese processuali presuppongono una corretta ricostruzione del quantum riconosciuto rispetto al quantum offerto dalla controparte.
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