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Sentenza

Sentenza n. 1406/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI - della Disposizione Direttoriale prot. -OMISSIS-del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell'Area Risorse Umane dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” disponeva l’esclusione del ricorrente Dott. -OMISSIS- dal concorso pubblico per titoli ed esami da due posti per dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per le esigenze di Sapienza Università di Roma; Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024; - della Disposizione Direttoriale prot. 3161/2024 del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell'Area Risorse Umane dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” disponeva l'approvazione degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami da due posti per dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per le esigenze di Sapienza Università di Roma; Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024; - per quanto di ragione della Disposizione Direttoriale n. 1770 del 10 aprile 2024 con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di Roma (codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024); - per quanto di ragione della Disposizione della Direttrice Generale n. 2058 del 2 maggio 2024, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati; - del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice – Riunione preliminare – del 2 maggio 2024 e dei relativi criteri di valutazione dei candidati e dei titoli stabiliti nel verbale stesso; - del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice – Svolgimento della prova scritta – del 3 maggio 2024; - del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice – Correzione della prova scritta – del 22 maggio 2024; - del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice – Predisposizione domande prova orale – dell'11 giugno 2024; - del verbale n. 5 della Commissione giudicatrice – Svolgimento della prova orale – dell'11 giugno 2024; - del verbale n. 6 della Commissione giudicatrice – Valutazione titoli – del 11 giugno 2024; del verbale n. 7 della Commissione giudicatrice – Valutazione titoli – del 20 giugno 2024; - del verbale n. 8 della Commissione giudicatrice – Valutazione titoli – del 9 luglio 2024; - del verbale n. 9 della Commissione giudicatrice di consegna documentazione al responsabile del procedimento del 9 luglio 2024; - nonché per quanto di ragione della graduatoria di merito redatta in data 9 luglio 2024 dalla Commissione giudicatrice del concorso succitato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202409824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione da un concorso pubblico per due posti di dirigente di seconda fascia, unitamente agli atti della procedura concorsuale e alla graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in quinta posizione nella graduatoria provvisoria con 56,65 punti, è stato escluso dopo le prove sulla base del rilievo che il suo elaborato scritto risultava modificato rispetto alla configurazione standard, in particolare mediante l'impostazione del testo come "giustificato", in violazione delle prescrizioni stabilite dalla commissione. Ha dedotto la violazione delle disposizioni del bando e dell'art. 11, comma 5, d.P.R. 487/1994, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e dei presupposti, manifesta illogicità, violazione della par condicio, violazione del principio di proporzionalità ed erroneità della motivazione. Secondo il ricorrente, l'impostazione grafica non costituiva un segno di riconoscimento, essendo stata riscontrata in altri quattordici elaborati su quarantaquattro, e dipendeva dal sistema informatico utilizzato. Ha inoltre dedotto l'incompetenza del Direttore dell'Area Risorse Umane, poiché l'esclusione era stata disposta sulla base della valutazione dell'elaborato e della violazione di una regola relativa allo svolgimento della prova, materia riservata alla commissione giudicatrice. L'Università ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il ricorrente avrebbe potuto aspirare al più alla quinta posizione, senza conseguire uno dei due posti messi a concorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo concreto e attuale l'interesse del candidato alla riammissione e al miglioramento della posizione in graduatoria, in considerazione della possibile futura utilizzazione o scorrimento della graduatoria, anche per effetto di rinunce o di utilizzazioni da parte di altre amministrazioni. Nel merito ha accolto il ricorso per il profilo assorbente dell'incompetenza. Il bando attribuiva all'Amministrazione il potere di escludere i candidati per carenza dei requisiti di ammissione o per mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta. Tale potere non comprendeva invece la valutazione di irregolarità emerse dall'esame delle prove, riservato alla commissione giudicatrice. Poiché il Direttore dell'Area Risorse Umane aveva esaminato direttamente l'elaborato e disposto l'esclusione per la violazione di una prescrizione introdotta dalla commissione nel verbale preliminare, si era sostituito illegittimamente alla commissione nell'apprezzamento della prova. Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione e disposto la riammissione del ricorrente al concorso. Ha condannato l'Università al pagamento di 1.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 del bando di concorso

    l'Amministrazione può disporre con provvedimento motivato in ogni momento, anche successivamente all'espletamento delle prove, alla conclusione del procedimento e alla formulazione della graduatoria finale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando ovvero per la mancata o incompleta o non conforme presentazione della documentazione prevista

    La clausola delimita il potere dell'Amministrazione di esclusione ai casi di carenza dei requisiti di ammissione o di mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta.

  • art. 4 del bando di concorso

    l'Amministrazione può disporre con provvedimento motivato in ogni momento, anche successivamente all'espletamento delle prove, alla conclusione del procedimento e alla formulazione della graduatoria finale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti specifici di ammissione prescritti

    Il potere di esclusione per difetto dei requisiti specifici non si estende alla valutazione delle prove concorsuali, riservata alla commissione giudicatrice.

  • art. 11, comma 5, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La disposizione è richiamata tra i parametri dedotti dal ricorrente, ma la decisione è fondata specificamente sull'incompetenza dell'organo che ha adottato l'esclusione in rapporto alle clausole del bando.

  • art. 3 c.p.a.

    Non espressamente richiamato nel testo; il giudice richiama tuttavia il principio dell'interesse concreto e attuale alla riammissione e al miglioramento della posizione in graduatoria in vista del possibile scorrimento.

Massime di principio

  • Quando il bando attribuisce all'Amministrazione il potere di escludere i candidati per carenza dei requisiti di ammissione o per irregolarità nella documentazione, tale potere non comprende l'accertamento e la valutazione di violazioni relative allo svolgimento o al contenuto delle prove concorsuali.
  • La valutazione della conformità dell'elaborato alle prescrizioni stabilite per lo svolgimento della prova, quando incide sull'ammissione o sull'esclusione del candidato, spetta alla commissione giudicatrice, quale organo preposto all'esame delle prove; l'Amministrazione non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento senza una specifica base attributiva.
  • Sussiste l'interesse concreto e attuale a impugnare l'esclusione da un concorso anche quando l'eventuale riammissione comporterebbe soltanto un miglioramento della posizione in graduatoria e non l'immediata collocazione tra i vincitori, poiché non può escludersi a priori il successivo scorrimento della graduatoria, anche per rinunce o ulteriori utilizzazioni.
  • L'annullamento dell'esclusione illegittimamente disposta comporta, quale conseguenza conformativa, la riammissione del candidato alla procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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