Ordinanza n. 111/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di “esclusione domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione di 12 autorizzazioni NCC con autovettura”, adottato in data 13.10.2025 da parte del Comune di Sondrio – Sportello Unico Attività Produttive – protocollo rif. n. 35325-35468-35589-35544; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso alla sopra richiamata esclusione dalla domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione di n. 12 autorizzazioni NCC con autovettura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione di 12 autorizzazioni NCC con autovettura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’esclusione dalla procedura concorsuale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che restano riservate al merito le eccezioni pregiudiziali relative all’omessa impugnazione immediata del bando e all’omessa contestazione dell’approvazione della graduatoria finale. In sede cautelare è stata inoltre esaminata, con valutazione sommaria, la questione del possesso dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti: la ricorrente ne è priva e tale iscrizione è prevista dalla normativa come requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione NCC. La ricorrente invocava anche la disciplina della legge n. 218/2003, ma il giudice ha osservato che tale normativa fa espressamente salvo il regime autorizzativo previsto dalla legge n. 21/1992.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’esclusione. La decisione non definisce le eccezioni pregiudiziali di rito, che restano riservate alla fase di merito, né decide definitivamente la controversia sull’annullamento dell’atto. In particolare, la valutazione cautelare ha considerato rilevante il mancato possesso, da parte della società, dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti, requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione NCC; inoltre, la disciplina invocata dalla ricorrente non appare idonea a superare il regime autorizzativo speciale richiamato dal Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’atto impugnato.
art. 6 l. 21/1992
Prevede l’iscrizione nel ruolo dei conducenti quale requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente.
art. 25 l.r. 6/2012
Conferma la necessità dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti ai fini del rilascio dell’autorizzazione NCC.
art. 2 l. 218/2003
La disposizione invocata dalla ricorrente fa salvo il regime autorizzativo previsto dalla l. 21/1992 e non supera, quindi, il requisito dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancanza di un requisito legale indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione NCC può fondare il rigetto della domanda di sospensione dell’esclusione dalla procedura concorsuale.
- L’iscrizione nel ruolo dei conducenti costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove previsto dalla disciplina statale e regionale applicabile.
- Una normativa successiva o speciale invocata per contestare l’esclusione non supera il regime autorizzativo previsto dalla disciplina di settore quando la stessa normativa fa espressamente salvo tale regime.
- In sede cautelare possono essere lasciate impregiudicate e riservate al merito le eccezioni pregiudiziali concernenti la tardiva o omessa impugnazione del bando e degli atti conclusivi della procedura.
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