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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44587/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 04/05/2022: contestano errori di diritto e vizi di motivazione nella affermazione di responsabilità per estorsione aggravata (ruolo attribuito a Schittino, uso di intercettazioni "inter alios", mancata valutazione di mezzi di prova e assoluzione per associazione mafiosa), l'erronea applicazione e calcolo della pena (in particolare per la determinazione della pena base, il computo rispetto al reato satellite 416-bis e la misura della riduzione per esclusione dell'aggravante), la mancata considerazione di attenuanti generiche e la violazione di norme di diritto processuale (artt. 121, 125, 178 c.p.p.; mancata valutazione di memorie difensive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso di Salvatore Schittino ritenendo fondati, nei limiti indicati, profili relativi alla motivazione sulla sua responsabilità per l'estorsione aggravata (soprattutto sul ruolo di "mandante" vs. mero percettore/reimpiego dei proventi, sulla sopravvalutazione dell'intercettazione e sulla mancata considerazione dell'assoluzione per 416-bis e di elementi probatori difensivi). Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuova valutazione su quei punti. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati i ricorsi di Vincenzo Civiletto e Santo Bonomo, confermando le valutazioni della Corte territoriale in ordine alla determinazione della pena e alla esclusione dell'aggravante (con conseguente rideterminazione della pena per i due imputati come già fissata in Appello); i ricorrenti soccombenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferita come aggravante "metodo mafioso" per la qualificazione dell'estorsione; la Corte ha verificato la coerenza tra la qualificazione mafiosa del fatto e l'assenza di elementi probatori che colleghino organicamente il singolo imputato al sodalizio, rilevando che l'assoluzione in altro giudizio richiedeva maggiore considerazione nella motivazione

  • art. 629 cod. pen.

    Norma dell'estorsione; applicata per il reato ascritto con aggravazioni previste dall'art. 7 D.L. n.152/1991; la Corte ha esaminato la fondatezza della prova in relazione agli elementi costitutivi del reato

  • art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152

    Riguarda aggravanti relative al metodo mafioso per il reato di estorsione; la Corte ha richiesto motivazione specifica sul riconoscimento e sulla entità dell'aumento di pena connesso a tale aggravante

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti nella riproposizione dei motivi dopo annullamento con rinvio: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo generico che non indicava le specifiche doglianze sul trattamento sanzionatorio

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesto in relazione all'onere di motivazione della Corte di appello quando modifica profili decisionali in sede di rinvio; la Cassazione censura la mancata trattazione analitica di elementi difensivi rilevanti

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione rispetto al rapporto fra contestazione e sentenza (difetto di correlazione tra ruolo contestato e figura giuridica attribuita); la Corte ha ritenuto fondate alcune obiezioni in ordine alla scarsa definizione del ruolo attribuito a Schittino

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata dalla difesa per ottenere le circostanze attenuanti generiche; la Cassazione ha osservato che la denegazione richiedeva motivazione adeguata in relazione alla cronologia dei fatti e alla personalità dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; invocata per censurare la mancata esplicitazione dei criteri adottati per la riduzione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante

  • art. 619 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso di Civiletto in tema di violazione delle regole per il calcolo della pena e delle norme processuali applicabili al tempo del fatto; la Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi normativi e confermato la discrezionalità del giudice di merito

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotti)

    Principio richiamato circa il rapporto tra pena base per il reato principale e i reati satellite: la pena individuata per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore al minimo edittale di uno dei reati satellite; la Corte di merito può comunque operare uno scostamento motivato

Massime di principio

  • Se la condanna si fonda prevalentemente su una intercettazione "inter alios", il giudice deve motivare puntualmente la valutazione probatoria e cercare elementi di corroborazione: l'intercettazione da sola, senza riscontri, può non essere sufficiente a reggere un ruolo di "mandante".
  • L'esistenza di una sentenza di assoluzione per reati associativi collegati (art. 416-bis) è un elemento che incide sulla qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" e deve essere chiaramente valutata e motivata dal giudice di merito.
  • In sede di rinvio dalla Cassazione la Corte territoriale deve trattare espressamente le memorie e le questioni già dibattute, e non può tralasciare argomentazioni difensive rilevanti: omissioni di motivazione su profili decisivi possono giustificare l'annullamento.
  • Motivi generici o non specificati in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili; la difesa deve indicare con precisione i profili censurati.
  • L'esclusione di un'aggravante relativa a un reato satellite non produce automaticamente una riduzione prefissata (es. 1/3): la ricalcolazione della pena deve rispettare i vincoli stabiliti dalla giurisprudenza (pena non inferiore al minimo del reato satellite ove applicabile) e va adeguatamente motivata.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella dosimetria della pena, ma deve descrivere i criteri adottati quando la modifica incide in modo significativo; la motivazione per relationem è ammissibile se il tema non è originariamente devoluto e il richiamo è chiaro.

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