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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18913/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice che, dopo avere prestato attività per anni presso un ente pubblico di ricerca con rapporti a termine e atipici, è stata assunta a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di ricercatrice. La lavoratrice chiedeva che, ai fini della progressione di carriera e delle differenze retributive, fosse riconosciuta anche l’anzianità maturata nei precedenti rapporti a termine e che le fossero attribuite le posizioni stipendiali superiori maturate negli anni indicati in ricorso. In appello il giudice aveva negato il diritto alle superiori posizioni stipendiali perché il contratto collettivo subordinava il passaggio a una verifica positiva dell’attività prestata, ritenendo che, in mancanza di tale verifica, fosse possibile soltanto un’azione risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della normativa di recepimento; contrasto dell’art. 4 del CCNL con il diritto UE; omessa ammissione di prova testimoniale per dimostrare la disparità di trattamento tra personale stabile e personale precario; contrasto con il giudicato interno formatosi sulla declaratoria del diritto al riconoscimento dell’anzianità; omesso esame dell’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell’anzianità pregressa nei processi di stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quinto motivo, inammissibile il terzo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché verifichi se la valutazione positiva del servizio a termine sia stata già effettuata ad altri fini e, in caso negativo, accerti la maturazione dell’anzianità e il conseguente diritto della lavoratrice a essere valutata secondo le forme contrattuali previste. La Corte ha escluso che il giudice d’appello potesse negare in via generale il diritto alle progressioni stipendiali fino all’espletamento della verifica da parte del datore di lavoro, limitandosi a prospettare un possibile solo rimedio risarcitorio. Il regolamento delle spese è stato rimesso al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Ha carattere incondizionato, vieta disparità di trattamento non obiettivamente giustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato e impone al giudice nazionale di disapplicare le norme interne contrastanti.

  • art. 6 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come norma di recepimento della disciplina europea invocata dalla ricorrente.

  • art. 25 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come norma di recepimento della disciplina europea invocata dalla ricorrente.

  • art. 4 CCNL del 5.3.1998

    Prevede il passaggio alla posizione stipendiale superiore subordinandolo a una verifica positiva dell'attività prestata; la Corte di cassazione afferma che tale previsione va letta in conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro.

  • art. 4, comma 6, sezione II, CCNL 1996/1997

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il riconoscimento delle progressioni anche al personale con rapporti a termine o atipici.

  • art. 420, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al diniego della prova testimoniale in appello.

  • art. 421, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al diniego della prova testimoniale in appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa per il mancato ingresso della prova testimoniale.

  • art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • legge n. 296 del 2006

    Richiamata quale base normativa delle procedure di stabilizzazione del personale a termine nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • artt. 288 e 291 TFUE

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la disciplina interna non potesse limitare l'efficacia della clausola europea.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore stabilizzato a seguito di una procedura prevista dalla legge può far valere, ai fini dell’anzianità e della progressione economica, i periodi di servizio svolti a tempo determinato quando le mansioni siano sostanzialmente identiche a quelle poi svolte da dipendente di ruolo.
  • La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato per le condizioni di impiego, incluse le maggiorazioni retributive collegate all’anzianità, salvo una giustificazione oggettiva fondata su elementi concreti e non su mere previsioni generali o sulla natura pubblica del datore di lavoro.
  • Se la progressione stipendiale richiede sia anzianità sia valutazione positiva dell’attività, il datore di lavoro deve computare anche il servizio a termine e attivare la procedura valutativa secondo le regole previste; il giudice, ove la valutazione non risulti già compiuta ad altri fini, deve accertare la maturazione dell’anzianità e il diritto del lavoratore a essere valutato, non negare in radice il diritto alla progressione.
  • La sola circostanza che il datore di lavoro abbia previsto una procedura valutativa per i dipendenti di ruolo non giustifica, di per sé, l’esclusione dei periodi di servizio a termine dal computo dell’anzianità del lavoratore poi stabilizzato.
  • In cassazione, ai fini dell’ammissibilità, conta che dal ricorso sia chiaramente desumibile il vizio denunciato e la relativa questione giuridica; l’erronea intestazione del motivo non ne comporta l’inammissibilità se il contenuto consente di individuarne la sostanza.
  • La censura relativa al mancato ingresso di prova è inammissibile se non dimostra la decisività del mezzo istruttorio rispetto alla decisione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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