Sentenza n. 182/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. 655 del 17.12.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata ha escluso l’ATI LAV.I.T. S.p.A.(mandataria)-Pacifico S.r.l.(mandante) dalla procedura aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata e materasseria, occorrente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, ASP, ASM, e A.O.R. San Carlo di Potenza), per anomalia dell’offerta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta e successiva aggiudicazione dell'Accordo Quadro a un'altra impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, mandataria dell'ATI prima classificata con 100 punti, ha impugnato l'esclusione disposta per ritenuta anomalia dell'offerta e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione alla seconda classificata. Ha dedotto: violazione dell'art. 23 del disciplinare, che consentiva l'esclusione delle offerte complessivamente inaffidabili, e difetto di motivazione, perché la stazione appaltante avrebbe contestato singole voci di costo senza dimostrare l'inattendibilità economica complessiva dell'offerta; violazione del contraddittorio procedimentale; difetto di istruttoria in relazione alla quantificazione dei prodotti campionati, dei costi di formazione, dei responsabili operativi, dei presidi, dell'incidenza dei Criteri Ambientali Minimi e dei risparmi sui consumi d'acqua; contraddittorietà sull'applicabilità delle agevolazioni contributive per le imprese del Mezzogiorno. L'ATI aveva indicato un prezzo complessivo di € 14.380.967,20, costi complessivi analiticamente articolati e un utile dichiarato di € 720.319,86. In sede di verifica aveva prodotto relazioni, fatture, preventivi e ulteriori giustificazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando l'esclusione e la successiva aggiudicazione. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 23 del disciplinare e al difetto di motivazione: la verifica dell'anomalia deve accertare, con giudizio globale e sintetico, se il prezzo complessivo sia sufficiente a coprire tutti i costi e a lasciare un utile, anche modesto, mentre l'amministrazione si era limitata a rilevare carenze o insufficienze in singole voci, senza quantificarne l'incidenza sull'equilibrio economico complessivo dell'appalto e senza dimostrare che i costi totali superassero il prezzo offerto. Il giudice ha inoltre ravvisato difetto di istruttoria, poiché la ricorrente aveva fornito elementi giustificativi sui prodotti campionati, sui costi della formazione, sui responsabili operativi, sui preventivi dei presidi e sui Criteri Ambientali Minimi, che non risultavano adeguatamente valutati. Le eventuali sottostime delle singole voci avrebbero comunque dovuto essere esaminate nel giudizio complessivo di affidabilità dell'offerta. Sono state assorbite le ulteriori censure, compresa quella sulle agevolazioni contributive. L'annullamento comporta la riapertura del subprocedimento di verifica dell'anomalia e una nuova valutazione dell'offerta, senza automatica aggiudicazione alla ricorrente né immediato subentro. La domanda risarcitoria non è stata accolta, essendo stata soddisfatta in forma specifica la posizione della ricorrente mediante la riedizione della verifica. Le spese sono state compensate, con condanna della Regione al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse e le spiegazioni che l'operatore economico deve fornire; la verifica deve essere orientata all'accertamento della serietà e sostenibilità dell'offerta.
art. 23 del Disciplinare di gara
risultino, nel complesso, inaffidabili
Consente l'esclusione delle offerte complessivamente inaffidabili; non legittima un'esclusione fondata soltanto su rilievi atomistici relativi a singole voci, senza dimostrare l'inattendibilità economica complessiva.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alle tabelle ministeriali per la determinazione dei costi medi della manodopera.
art. 15 d.lgs. 81/2008
Richiamato in relazione agli oneri di sicurezza aziendale e alle misure di prevenzione e gestione dei rischi.
art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023
Richiamato con riferimento alla riduzione della garanzia provvisoria per micro, piccole e medie imprese.
art. 107, paragrafo 1, TFUE
Richiamato nel tema della qualificazione delle agevolazioni contributive come possibile aiuto di Stato.
art. 108, TFUE
Richiamato insieme all'art. 107 TFUE in relazione al regime degli aiuti di Stato.
Massime di principio
- La verifica dell'anomalia dell'offerta deve svolgersi mediante un giudizio globale e sintetico sulla serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nel suo complesso; le eventuali criticità di singole voci di costo rilevano solo se la stazione appaltante ne accerta e quantifica l'incidenza sull'equilibrio economico complessivo dell'appalto.
- Un'offerta può essere qualificata come anomala quando i costi complessivi necessari per l'esecuzione superano il prezzo offerto, azzerando l'utile dichiarato; non esiste una soglia rigida di utile minimo al di sotto della quale l'offerta sia automaticamente incongrua, potendo anche un utile modesto essere accompagnato da benefici indiretti.
- Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia l'operatore economico può rimodulare e precisare le singole componenti dei costi, senza modificare l'importo complessivo dell'offerta, poiché tale procedimento mira a verificare l'affidabilità dell'offerta già formulata.
- La stazione appaltante deve valutare in modo effettivo e istruttorio la documentazione prodotta dal concorrente a giustificazione dei costi; l'omessa o inadeguata considerazione di fatture, preventivi e spiegazioni pertinenti integra difetto di istruttoria.
- L'annullamento dell'esclusione per anomalia comporta, quale tutela in forma specifica, la riapertura e riedizione del subprocedimento di verifica, ma non determina automaticamente l'aggiudicazione al concorrente o il suo subentro nel contratto.
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