Regolamento (UE) 2025/1468
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1468 della Commissione, del 22 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato contenente Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA in termini di sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia nel migliorare la stabilità aerobica dell’insilato a determinate condizioni di impiego. Il testo fissa anche prescrizioni di etichettatura, condizioni d’uso e misure di protezione per gli operatori esposti. L’atto si applica direttamente negli Stati membri e l’autorizzazione ha scadenza al 12 agosto 2035.
Autorizzazione come additivo per mangimi, per tutte le specie animali, di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, nonché, indirettamente, agli allevatori che impiegano l’additivo per l’insilaggio di materiale vegetale fresco destinato a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato identificato in allegato con numero 1k1802 e le condizioni d’uso ivi indicate; in particolare, l’uso è limitato a materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. Sono previste misure di sicurezza per gli utilizzatori e obblighi di etichettatura; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Il periodo di autorizzazione termina il 12.8.2035.
Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1468 della Commissione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha riconosciuto la sicurezza dell’additivo per animali, consumatori e ambiente, nonché la sua efficacia nel migliorare la stabilità aerobica dell’insilato in presenza di specifiche condizioni d’uso. La Commissione sottolinea inoltre la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del potenziale rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato identificato in allegato con il numero 1k1802, inserito nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". Il campo di applicazione è l’alimentazione animale, con riferimento a tutte le specie animali, ma l’uso pratico è collegato alla conservazione di materiale vegetale fresco destinato all’insilaggio. Il regolamento specifica che l’additivo deve essere impiegato solo su materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Presupposti scientifici e valutazione dell’EFSA
Nel considerando 4 si richiama il parere EFSA del 15 ottobre 2024, secondo cui il preparato è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che non si tratta di un irritante per la pelle, ma che l’additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Per tale ragione, qualsiasi esposizione per via cutanea o respiratoria è ritenuta rischiosa. L’EFSA ha anche rilevato che l’aggiunta dell’additivo a un livello minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiale vegetale fresco con un tenore di sostanza secca tra il 32 % e il 65 %.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato qualifica il prodotto come additivo solido composto da Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856, in quantità minima di 3,6 × 10^11 CFU/g di additivo, con rapporto 1:4 tra i due ceppi indicati. La caratterizzazione della sostanza attiva è basata su cellule vitali dei due microrganismi. Sono inoltre indicati i metodi analitici per l’identificazione e il conteggio: sequenziamento del DNA o PFGE per l’identificazione, metodo dello spatolamento superficiale con agar triptone soia per il conteggio di Bacillus subtilis e metodo dello spatolamento superficiale o della semina per inclusione su agar MRS per Lentilactobacillus buchneri.
Condizioni di impiego e prescrizioni per l’etichetta
L’allegato impone una serie di condizioni operative. In primo luogo, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. In secondo luogo, quando l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, la dose minima è fissata in 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco. Inoltre, l’etichetta deve riportare una raccomandazione specifica: l’additivo 1k1802 dovrebbe essere utilizzato solo con materiale vegetale fresco avente un tenore di sostanza secca compreso tra il 32 % e il 65 %.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione richiede agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire indossando dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie. La previsione risponde alla qualificazione dell’additivo come potenziale sensibilizzante, resa nota dal parere scientifico dell’EFSA.
Decorrenza, efficacia e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato indica inoltre che il periodo di autorizzazione termina il 12.8.2035.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato.
Base giuridica e valutazione di sicurezza
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere EFSA del 15 ottobre 2024, che conclude per la sicurezza dell’additivo per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, e per la sua efficacia nel migliorare la stabilità aerobica dell’insilato a una dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco.
Condizioni d’impiego e limiti tecnici
L’allegato stabilisce che la dose minima, se l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco. L’additivo deve essere impiegato solo con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare e si raccomanda l’uso solo con materiale vegetale fresco avente un tenore di sostanza secca compreso tra il 32 % e il 65 %.
Composizione, identificazione e metodi analitici
L’additivo, identificato con il numero 1k1802, è un preparato solido contenente un minimo di 3,6 × 10^11 CFU/g in rapporto 1:4 tra Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. L’allegato indica come sostanze attive cellule vitali dei due microrganismi e prescrive metodi di identificazione e conteggio basati su sequenziamento del DNA o PFGE, nonché sui metodi EN 15784 ed EN 15787.
Obblighi di etichettatura e avvertenze
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare la dicitura: "Si raccomanda di utilizzare l’additivo 1k1802 solo con materiale vegetale fresco con un tenore di sostanza secca compresa tra il 32 % e il 65 %."
Tutela degli utilizzatori
La Commissione richiede agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 12.8.2035. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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