Regolamento (UE) 2025/1556
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1556 della Commissione, del 22 luglio 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione NC di una specifica merce tessile tecnicamente destinata alla filtrazione dell’acqua in cestelli skimmer per piscine. La Commissione, per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, dispone che il prodotto sia classificato nel codice NC 5911 90 99. Viene inoltre previsto che eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano essere ancora invocate per tre mesi dall’entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di una specifica merce tessile destinata a fungere da prefiltro per cestelli skimmer di piscine.
Ambito di applicazione
Si applica alla merce descritta nell’allegato del regolamento, ossia un articolo monouso in tessuto a maglia densa di fibre sintetiche o artificiali, chiuso da un lato e con orlo elasticizzato dall’altro, presentato all’importazione come prefiltro/rivestimento filtrante per cestelli skimmer di piscine. Produce effetti ai fini della classificazione nella nomenclatura combinata e, quindi, per l’applicazione delle pertinenti misure tariffarie e doganali nell’Unione. È previsto un regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1556 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. In particolare, disciplina la classificazione doganale di una merce tessile monouso destinata a essere utilizzata come prefiltro per cestelli skimmer di piscine, sulla base delle regole generali di interpretazione della NC e delle note del capitolo 59.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, e in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, come base giuridica dell’intervento. Nei considerando si afferma che, per garantire uniformità applicativa, è necessario adottare disposizioni specifiche di classificazione per le merci elencate nell’allegato. Si ricorda inoltre che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche ad altre nomenclature che la riprendano o la integrino ai fini di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Classificazione della merce e codice NC attribuito
L’allegato descrive un articolo monouso, di circa 28 cm per 12 cm, costituito da un tessuto circolare a maglia densa di fibre sintetiche o artificiali. Un lato è chiuso da una cucitura, l’altro presenta un’apertura con orlo fortemente elasticizzato di circa 3 cm. Il prodotto è presentato all’importazione come prefiltro, ossia come rivestimento filtrante per cestelli skimmer inseriti negli scarichi di una piscina per trattenere foglie e sporcizia prima che l’acqua raggiunga il filtro.
La Commissione lo classifica nel codice NC 5911 90 99. La motivazione evidenzia che:
- l’elasticità e il diametro dell’orlo consentono l’uso in cestelli di diametri diversi;
- la forma allungata e il materiale flessibile permettono di rivestire completamente i cestelli;
- il tessuto poroso a maglia densa è resistente all’acqua e al cloro ed è idoneo a filtrare sporcizia e detriti dall’acqua di piscina.
Tali caratteristiche oggettive dimostrano che il prodotto è destinato specificamente all’uso all’interno dei cestelli skimmer per la filtrazione, ai sensi della nota 8 b) del capitolo 59 e del primo paragrafo della nota esplicativa della voce 5911.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate ma non conformi alla nuova classificazione. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola di salvaguardia utile per gestire l’adeguamento degli operatori e delle autorità doganali.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella dell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2. Per l’articolo monouso in tessuto a maglia densa, utilizzato come prefiltro/rivestimento filtrante per cestelli skimmer di piscine, è individuato il codice NC 5911 90 99.
Motivazione giuridica della classificazione
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 7 d) della sezione XI, sulla nota 8 b) del capitolo 59 e sul testo delle voci e sottovoci 5911, 5911 90 e 5911 90 99. Il prodotto è qualificato come manufatto tessile per usi tecnici, idoneo a filtrare sporcizia e detriti dall’acqua di una piscina.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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