Regolamento (UE) 2025/1465
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1465 della Commissione, del 22 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium ATCC 53519 e di un preparato di Enterococcus faecium ATCC 55593 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza due preparati di Enterococcus faecium, già noti nel registro degli additivi per mangimi, come additivi tecnologici per l’insilaggio destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA, che ne ha confermato la sicurezza e, per l’uso in specifici materiali vegetali freschi, anche l’efficacia nel miglioramento della conservazione dei nutrienti degli insilati. Sono inoltre imposte condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a una disciplina transitoria per le scorte esistenti.
Autorizzazione di due preparati di Enterococcus faecium come additivi tecnologici per l’insilaggio destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’Unione europea, dei preparati di Enterococcus faecium ATCC 53519 e Enterococcus faecium ATCC 55593 come additivi per mangimi. L’autorizzazione concerne la categoria degli additivi tecnologici e il gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, per tutte le specie animali. Sono previste misure transitorie per i prodotti già immessi sul mercato e per i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 12 agosto 2026 in conformità alla normativa precedente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium come additivi per l’insilaggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1465 della Commissione autorizza due preparati di Enterococcus faecium, già presenti nel registro degli additivi per mangimi, come additivi tecnologici destinati all’insilaggio per tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e prevede, tra l’altro, la rivalutazione dei prodotti già autorizzati e iscritti nel registro.
Presupposti scientifici e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione richiama i pareri dell’EFSA: il parere del 1° ottobre 2013 ha concluso che l’uso di Enterococcus faecium ATCC 53519 e ATCC 55593 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha tuttavia segnalato possibili rischi per gli utilizzatori, considerando gli additivi irritanti per pelle e occhi e potenziali sensibilizzanti cutanei; per la natura proteica degli agenti attivi, è stata ritenuta prudente anche la qualificazione come sensibilizzanti delle vie respiratorie. Nei pareri successivi del 27 settembre 2022, 4 luglio 2023 e 15 ottobre 2024, l’EFSA ha inoltre ritenuto che l’uso dei due ceppi in tutti i tipi di materiali vegetali freschi possa essere efficace nel migliorare la conservazione dei nutrienti degli insilati alle condizioni d’uso proposte.
Autorizzazione e classificazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza i preparati indicati nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". Le autorizzazioni riguardano:
- Enterococcus faecium ATCC 53519, con numero di identificazione 1k20603;
- Enterococcus faecium ATCC 55593, con numero di identificazione 1k20604.
Specifiche tecniche, composizione e metodi di analisi
Entrambi i preparati sono presentati come forme solide contenenti almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei rispettivi ceppi di Enterococcus faecium.
Per l’identificazione e il conteggio, l’allegato prescrive i seguenti metodi:
- per ATCC 53519: identificazione mediante PFGE CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA; conteggio mediante metodo dello spatolamento superficiale o della semina per inclusione con agar bile esculina azide o agar Slanetz e Bartley (EN 15788);
- per ATCC 55593: identificazione mediante metodi di sequenziamento del DNA o PFGE CEN/TS 17697; conteggio mediante il medesimo metodo EN 15788.
Condizioni d’impiego e misure di gestione del rischio
L’allegato impone alcune condizioni operative rilevanti per gli operatori del settore dei mangimi. In particolare, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.
Sono inoltre previste dosi minime di impiego quando gli additivi non sono utilizzati in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio:
- per Enterococcus faecium ATCC 53519: 1 × 10^7 CFU/kg di materiale vegetale fresco;
- per Enterococcus faecium ATCC 55593: 5 × 10^6 CFU/kg di materiale vegetale fresco.
Quanto alla tutela degli utilizzatori, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione
Per entrambi i preparati, il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 12 agosto 2035.
Disciplina transitoria
L’articolo 2 introduce una clausola transitoria a favore degli additivi per mangimi Enterococcus faecium SF202-DSM 4788-ATCC 53519 ed Enterococcus faecium SF301-DSM 4789-ATCC 55593, nonché dei mangimi che li contengono, a condizione che siano stati prodotti ed etichettati prima del 12 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 12 agosto 2025. Tali prodotti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento UE
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei preparati
L’articolo 1 autorizza i preparati indicati nell’allegato, classificati come "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Condizioni tecniche e dosi minime
Per Enterococcus faecium ATCC 53519 (n. identificazione 1k20603) l’allegato prevede una dose minima di 1 × 10^7 CFU/kg di materiale vegetale fresco quando non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio. Per Enterococcus faecium ATCC 55593 (n. identificazione 1k20604) la dose minima è pari a 5 × 10^6 CFU/kg di materiale vegetale fresco in assenza di combinazione con altri microrganismi.
Specifiche di composizione e metodi di analisi
Entrambi i preparati sono descritti come preparati solidi contenenti almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo. L’allegato indica i metodi di identificazione e conteggio: per ATCC 53519 PFGE CEN/TS 17697 o sequenziamento del DNA per l’identificazione e EN 15788 per il conteggio; per ATCC 55593 sequenziamento del DNA o PFGE CEN/TS 17697 per l’identificazione ed EN 15788 per il conteggio.
Obblighi di sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Indicazioni in etichetta e istruzioni d’uso
Per entrambi i preparati deve essere indicato nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele il rispetto delle condizioni di conservazione.
Durata dell’autorizzazione
Per entrambi gli additivi il periodo di autorizzazione termina il 12 agosto 2035.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente agli additivi per mangimi Enterococcus faecium SF202-DSM 4788-ATCC 53519 e Enterococcus faecium SF301-DSM 4789-ATCC 55593, nonché ai mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 12 agosto 2026 conformemente alle norme applicabili prima del 12 agosto 2025, di continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1466
- Regolamento · 22 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1468
- Regolamento · 22 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1556
- Regolamento · 23 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1871
- Regolamento · 23 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1557
- Regolamento · 23 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1543
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →