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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1466

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1466 della Commissione, del 22 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro attuativo della farmacovigilanza per i medicinali per uso umano, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012. Le novità mirano a ridurre gli oneri amministrativi, rafforzare la tracciabilità delle deleghe a terzi, chiarire gli obblighi di audit e migliorare il monitoraggio e la gestione dei segnali di sicurezza in Eudravigilance. Sono inoltre aggiornati i formati e le terminologie tecniche per lo scambio elettronico delle informazioni e rafforzati gli obblighi di pubblicazione degli studi di sicurezza post-autorizzazione.

Modifica le regole tecniche di esecuzione sulla farmacovigilanza per i medicinali per uso umano, aggiornando obblighi, audit, uso di Eudravigilance, formati dati e studi di sicurezza post-autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano nell’Unione, alle autorità competenti nazionali, all’Agenzia europea per i medicinali e ai terzi cui siano affidate attività di farmacovigilanza. Riguarda le attività disciplinate dal regolamento (CE) n. 726/2004 e dalla direttiva 2001/83/CE, con efficacia generale negli Stati membri e applicazione diretta. La maggior parte delle modifiche si applica dal 12 febbraio 2026, mentre alcune disposizioni relative al monitoraggio dei dati Eudravigilance e alla conferma dei segnali si applicano dalla data di entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1466 della Commissione: modifiche alla disciplina di farmacovigilanza

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012, che disciplina le attività di farmacovigilanza per i medicinali per uso umano ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE. La Commissione motiva l’intervento con l’esperienza applicativa maturata, il progresso tecnico-scientifico e l’esigenza di un allineamento internazionale, mantenendo invariato il livello di tutela della salute pubblica.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le modifiche riguardano i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali, l’Agenzia europea per i medicinali e i terzi incaricati di attività di farmacovigilanza. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 febbraio 2026. Fanno eccezione i punti 7 e 9 dell’articolo 1, relativi al monitoraggio di Eudravigilance e alla soppressione di un paragrafo dell’articolo 21, che si applicano già dalla data di entrata in vigore.

Fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

Viene rivisto il contenuto del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza. In luogo di una documentazione ampia di tutte le deviazioni procedurali, il nuovo testo impone di registrare solo le deviazioni importanti o critiche dalle procedure di farmacovigilanza, il loro impatto e la loro gestione fino alla risoluzione. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi senza comprimere il controllo regolatorio.

Affidamento a terzi, responsabilità e subappalto

La disciplina degli affidamenti a terzi è resa più analitica. Il titolare dell’autorizzazione deve indicare nei contratti di outsourcing:

  • i ruoli e le responsabilità dei terzi;
  • l’obbligo di scambio dei dati sulla sicurezza e, se del caso, il relativo metodo;
  • le modalità di ispezione e audit;
  • l’obbligo del terzo di accettare audit da parte o per conto del titolare e ispezioni da parte delle autorità competenti.

La previsione si estende mutatis mutandis anche al terzo che riaffidi a sua volta i compiti ricevuti. Inoltre, il subaffidamento di compiti di farmacovigilanza richiede il consenso scritto del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Il regolamento chiarisce che eventuali carenze del contratto di affidamento non impediscono comunque audit e ispezioni.

Sistemi di qualità e audit basati sul rischio

Il regolamento rafforza il ruolo dei sistemi di qualità nelle attività di farmacovigilanza. I titolari devono effettuare audit periodici, basati sul rischio, per verificare conformità ed efficacia del sistema rispetto ai requisiti normativi e alle procedure interne. Gli audit devono coprire tutte le attività di farmacovigilanza per un periodo definito e devono essere svolti da soggetti indipendenti rispetto ai processi oggetto di verifica.

Per i terzi affidatari, gli audit devono tener conto del rischio dell’attività affidata; inoltre, tali soggetti possono essere sottoposti a ispezione da parte delle autorità competenti anche se la clausola corrispondente non è ancora stata inserita nell’affidamento. Sul versante pubblico, le autorità competenti nazionali e l’Agenzia devono svolgere audit periodici, secondo una metodologia comune, sui sistemi di qualità delle attività di farmacovigilanza di loro competenza.

Eudravigilance, monitoraggio continuo e segnali di sicurezza

La disciplina di Eudravigilance è aggiornata in modo sostanziale. I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio devono monitorare i dati disponibili nella banca dati e utilizzarli insieme alle altre fonti disponibili. Parallelamente, le autorità competenti nazionali e l’Agenzia assicurano un monitoraggio continuo della banca dati, con frequenza proporzionata al rischio individuato, ai rischi potenziali e alla necessità di ulteriori informazioni.

Ai fini del monitoraggio, rilevano soltanto i segnali relativi a sospette reazioni avverse. Quando un segnale convalidato richiede un’ulteriore analisi, esso deve essere confermato al più presto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento. Per i medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 2001/83/CE, la conferma compete all’autorità competente di uno Stato membro in cui il medicinale è commercializzato oppure a uno Stato membro leader o co-leader; per i medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la conferma spetta all’Agenzia con la collaborazione degli Stati membri. Se un segnale non è confermato, occorre prestare particolare attenzione a eventuali segnali successivi relativi allo stesso medicinale.

Supporto dell’Agenzia ai titolari

L’Agenzia è tenuta a fornire un adeguato sostegno ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio per l’utilizzo della banca dati Eudravigilance, coerentemente con l’ampliamento degli obblighi di monitoraggio e di gestione dei segnali.

Terminologia standard e interoperabilità dei sistemi

Per classificazione, reperimento, presentazione, valutazione, scambio elettronico e comunicazione delle informazioni di farmacovigilanza, il regolamento impone l’uso di specifiche terminologie e standard internazionali. Sono richiamati, tra gli altri, MedDRA, gli elenchi dei termini standard della Farmacopea europea e le norme EN ISO relative all’IDMP.

È inoltre previsto che Stati membri, autorità competenti o titolari possano chiedere agli organismi di standardizzazione competenti l’inserimento di nuovi termini, dandone informazione all’Agenzia. La scelta risponde all’esigenza di migliorare l’interoperabilità, evitare duplicazioni nella codifica e agevolare lo scambio dei dati tra operatori e autorità.

Formati elettronici per rapporti e scambio di dati

L’articolo 26 viene aggiornato per allineare i formati elettronici di trasmissione alle più recenti specifiche tecniche. È richiamato XEVPRM, o altro formato concordato, per la trasmissione delle informazioni sui medicinali per uso umano autorizzati nell’Unione. Restano in uso le norme tecniche EN ISO/HL7 e le varie EN ISO IDMP per i rapporti di sicurezza su casi individuali e per la gestione dei dati di prodotto e sostanza.

Rapporti di sicurezza su casi individuali

Il contenuto minimo dei rapporti di sicurezza su casi individuali viene precisato. Ogni rapporto deve contenere almeno:

  • un segnalatore identificabile;
  • un paziente identificabile;
  • almeno una sospetta reazione avversa;
  • il medicinale o i medicinali interessati.

Per i riferimenti alla letteratura, il regolamento richiede lo stile Vancouver, una sintesi ampia in inglese dell’articolo e, se disponibile, il DOI. Viene inoltre puntualizzato il trattamento dei medicinali concomitanti non sospettati di essere collegati alla reazione avversa e del precedente trattamento farmacologico del paziente, e del genitore se del caso.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

I PSUR devono ora includere aggiornamenti sull’attuazione delle misure di minimizzazione dei rischi e sui risultati delle valutazioni della loro efficacia, quando pertinenti alla valutazione del rapporto rischio-beneficio. Anche l’allegato II è adeguato in tal senso, inserendo espressamente l’elemento relativo a attuazione ed efficacia delle misure di minimizzazione dei rischi.

Studi di sicurezza post-autorizzazione

Per gli studi di sicurezza post-autorizzazione, il regolamento introduce un obbligo di registrazione elettronica presso il registro gestito dall’Agenzia. Il titolare deve inserire il protocollo di studio prima dell’inizio della raccolta dati, nonché il riassunto del rapporto finale e il rapporto finale stesso. Il riassunto del rapporto finale deve essere presentato entro un mese dal completamento del rapporto finale.

Aggiornamenti dell’allegato III

L’allegato III è modificato per includere, tra le tappe rilevanti del rapporto finale dello studio, anche la data di registrazione dello studio nel registro elettronico degli studi post-autorizzazione gestito dall’Agenzia. Questo rafforza la tracciabilità e la trasparenza del ciclo di vita dello studio.

Valutazione operativa per i professionisti

Per i titolari AIC, il regolamento implica una revisione dei contratti di outsourcing, delle procedure interne di farmacovigilanza, della governance degli audit e dei flussi di monitoraggio Eudravigilance. Per gli operatori legali e fiscali, rilevano soprattutto gli impatti organizzativi, documentali e di compliance, inclusi gli adeguamenti dei sistemi qualità, dei processi di reporting e della gestione degli studi post-autorizzazione. Le nuove regole confermano la tendenza europea verso una farmacovigilanza più standardizzata, digitale e basata sul rischio.

Disposizioni principali

Aggiornamento del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 520/2012 è modificato per precisare che nel fascicolo di riferimento devono essere documentate solo le deviazioni importanti o critiche dalle procedure di farmacovigilanza, il loro impatto e la loro gestione fino alla risoluzione, riducendo gli oneri documentali non necessari.

Affidamento a terzi di attività di farmacovigilanza

L’articolo 6 è integrato con nuovi obblighi contrattuali: l’affidamento a terzi deve descrivere chiaramente ruoli e responsabilità, prevedere lo scambio di dati sulla sicurezza, disciplinare ispezioni e audit, e imporre ai terzi di accettare audit e ispezioni. È vietato subaffidare compiti di farmacovigilanza senza il consenso scritto del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Sistemi di qualità e audit basati sul rischio

L’articolo 13 è riscritto per imporre audit periodici basati sul rischio dei sistemi di qualità del titolare, con copertura di tutte le attività di farmacovigilanza per un periodo definito e con audit svolti da persone indipendenti rispetto ai processi controllati. I terzi affidatari possono essere sottoposti ad audit, anche se le relative clausole non sono ancora inserite nell’affidamento, tenendo conto del rischio dell’attività affidata.

Audit delle autorità competenti e dell’Agenzia

L’articolo 17 prevede audit periodici basati sul rischio, secondo una metodologia comune, da parte delle autorità competenti nazionali e dell’Agenzia, per verificare conformità ed efficacia dei sistemi di qualità delle attività di farmacovigilanza di propria competenza.

Monitoraggio di Eudravigilance e gestione dei segnali

L’articolo 18 stabilisce che i titolari devono monitorare i dati disponibili in Eudravigilance e usarli insieme ad altre fonti; le autorità competenti e l’Agenzia devono garantire un monitoraggio continuo con frequenza proporzionata al rischio. L’articolo 19 precisa che, ai fini del monitoraggio, rilevano solo i segnali relativi a una sospetta reazione avversa. L’articolo 21 disciplina la conferma dei segnali: se è necessaria un’ulteriore analisi di un segnale convalidato, esso deve essere confermato al più presto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento; per medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 2001/83/CE conferma l’autorità di uno Stato membro interessato o uno Stato membro leader/co-leader, mentre per medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 conferma l’Agenzia con gli Stati membri.

Supporto dell’Agenzia ai titolari e accesso a Eudravigilance

L’articolo 23 è modificato per prevedere che l’Agenzia fornisca un adeguato sostegno ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio nell’utilizzo della banca dati Eudravigilance.

Terminologia e standard per lo scambio elettronico

L’articolo 25 aggiorna la terminologia obbligatoria per classificazione, reperimento, presentazione, valutazione, scambio e comunicazione dei dati di farmacovigilanza, richiamando MedDRA, gli elenchi della Farmacopea europea e varie norme EN ISO IDMP. È inoltre previsto che Stati membri, autorità competenti o titolari possano chiedere l’aggiunta di nuovi termini alle terminologie standard, informandone l’Agenzia.

Formati elettronici per rapporti e dati di farmacovigilanza

L’articolo 26 aggiorna i formati di trasmissione, includendo XEVPRM (Extended Eudravigilance Medicinal Product Report Message) o altro formato concordato per le informazioni sui medicinali autorizzati nell’Unione, e conferma l’uso di specifiche norme EN ISO/HL7 ed EN ISO IDMP per i rapporti e lo scambio elettronico dei dati.

Contenuto minimo dei rapporti di sicurezza su casi individuali

L’articolo 28 precisa che il rapporto deve contenere almeno un segnalatore identificabile, un paziente identificabile, almeno una sospetta reazione avversa e il medicinale o i medicinali interessati. Per i riferimenti bibliografici si richiede lo stile Vancouver, una sintesi ampia in inglese dell’articolo e, se disponibile, il DOI; si chiarisce inoltre il trattamento dei medicinali concomitanti e del precedente trattamento farmacologico.

Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

L’articolo 34 è modificato per includere aggiornamenti sull’attuazione delle misure di minimizzazione dei rischi e sui risultati delle valutazioni di efficacia di tali misure, se pertinenti alla valutazione rischio-beneficio.

Studi di sicurezza post-autorizzazione e registro elettronico

L’articolo 36 introduce l’obbligo di inserire nel registro elettronico degli studi post-autorizzazione gestito dall’Agenzia il protocollo di studio, il riassunto del rapporto finale e il rapporto finale. Il protocollo va trasmesso elettronicamente prima dell’inizio della raccolta dati; il riassunto del rapporto finale va trasmesso entro un mese dal completamento del rapporto finale.

Aggiornamenti agli allegati tecnici

L’allegato II aggiorna il formato del PSUR includendo l’attuazione delle misure di minimizzazione dei rischi e la loro efficacia; l’allegato III richiede di indicare, tra le tappe importanti dello studio, anche la data di registrazione nel registro elettronico degli studi post-autorizzazione.

Come è indicizzato

Materiefarmacovigilanzamedicinali per uso umanosicurezza dei medicinalidati sanitari e interoperabilitàstudi post-autorizzazione

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