Ordinanza del 21/04/2016 n. 549 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste - Rateazione del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl periculum in mora non sussiste se il contribuente non dimostra rischi concreti e attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza dell’attività economica. Il danno grave e irreparabile non deriva dal solo importo dovuto e va escluso quando è possibile rateizzare il pagamento. L’irreparabilità, ai sensi degli artt. 373 c.p.c. e 62-bis del d.lgs. 546/1992, richiede un intollerabile squilibrio tra il pregiudizio dell’esecuzione provvisoria e le possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, secondo Cass. n. 217/2010.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in presenza di rateazione del pagamento
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento esamina i presupposti per la concessione della sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza impugnata, con particolare riferimento al requisito del periculum in mora. La sospensione non può essere accordata sulla base della sola rilevanza economica dell’importo dovuto, ma richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, concreto, attuale e irreparabile.
Onere di allegazione del contribuente
Il contribuente deve illustrare in modo specifico i rischi derivanti dall’esecutorietà della sentenza durante la pendenza del giudizio di legittimità. In particolare, deve dimostrare che l’esecuzione possa incidere negativamente:
- sui diritti primari della persona;
- sulla sopravvivenza o sulla continuità dell’attività economica.
La mera prospettazione dell’entità dell’importo da corrispondere non è sufficiente a provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile.
Rilevanza della rateazione del pagamento
La possibilità di ottenere la rateazione del pagamento costituisce un elemento incompatibile, in linea generale, con l’irreparabilità del danno. Se il contribuente può avvalersi di una dilazione, l’esborso viene distribuito nel tempo e non determina automaticamente un pregiudizio tale da giustificare la sospensione cautelare.
Pertanto, l’esistenza di un debito di importo significativo non consente, da sola, di ritenere sussistente il periculum in mora, soprattutto quando l’ordinamento offre uno strumento di rateazione idoneo a mitigare l’impatto economico dell’obbligazione.
Nozione di danno irreparabile
L’irreparabilità del danno prevista dall’art. 373 c.p.c. e dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 deve essere valutata comparando due situazioni: da un lato, il pregiudizio subito in conseguenza dell’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di Cassazione; dall’altro, le concrete possibilità di ottenere il risarcimento o la restituzione qualora il ricorso per Cassazione venga accolto.
Il danno è irreparabile soltanto quando emerge un intollerabile scarto tra il pregiudizio immediato prodotto dall’esecuzione e l’effettiva possibilità di reintegrare il contribuente dopo l’eventuale esito favorevole del giudizio di legittimità. Non è quindi sufficiente che l’esecuzione comporti un sacrificio economico, se tale sacrificio può essere successivamente compensato o restituito.
Riferimento giurisprudenziale
Il principio è ricondotto alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 217/2010, richiamata quale riferimento per l’interpretazione del requisito dell’irreparabilità del danno ai fini della sospensione dell’esecuzione della sentenza.
Principio applicativo
In assenza di una concreta dimostrazione dei rischi per i diritti fondamentali del contribuente o per la sopravvivenza dell’impresa, e considerata la possibilità di rateizzare il pagamento, il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente. Ne consegue che la richiesta di misura cautelare non può essere fondata esclusivamente sull’ammontare della somma dovuta.
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