Ordinanza del 22/04/2016 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Art. 52, d.lgs. 546/1992 - Ratio - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria di primo grado richiede la prova del periculum in mora. Il giudice deve comparare l’onere finanziario per il contribuente con l’interesse dell’Amministrazione alla riscossione parziale prevista dall’art. 68 d.lgs. 546/1992. Il pericolo non sussiste quando la società dispone di liquidità ampiamente superiori alla somma da versare.
Sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado ex art. 52 d.lgs. 546/1992 e insussistenza del periculum in mora
Sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado
Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria di primo grado ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992. In particolare, viene esaminata la necessità che il contribuente dimostri l’esistenza di un concreto periculum in mora, ossia di un pregiudizio derivante dall’immediata esecuzione della decisione.
Presupposto del periculum in mora
Ai fini della sospensione è necessario accertare che l’esecuzione della sentenza possa arrecare al contribuente un danno rilevante, tale da giustificare la temporanea paralisi degli effetti esecutivi della decisione di primo grado. La mera richiesta di sospensione non è quindi sufficiente: occorre dimostrare in concreto la difficoltà o l’onere derivante dal pagamento dell’importo dovuto.
Valutazione comparativa degli interessi
La ratio dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992 impone una valutazione comparativa tra due contrapposti interessi:
- la difficoltà e l’onere che il versamento dell’importo dovuto comporterebbe per il contribuente;
- l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a procedere alla riscossione di una parte della somma oggetto di accertamento, secondo quanto previsto dall’art. 68 del d.lgs. 546/1992.
La sospensione può essere accordata soltanto quando il pregiudizio prospettato dal contribuente risulti prevalente rispetto all’interesse pubblico alla riscossione provvisoria del credito tributario.
Insussistenza del periculum in mora
Nel caso esaminato, il periculum in mora non è stato ravvisato perché la situazione finanziaria della società contribuente evidenziava disponibilità liquide di gran lunga superiori agli importi di cui era richiesto il pagamento. Tale consistenza finanziaria escludeva che il versamento potesse determinare una difficoltà concreta e immediata o un pregiudizio tale da giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza.
Principio applicabile
La disponibilità di liquidità ampiamente eccedenti l’importo richiesto costituisce un elemento incompatibile con la sussistenza del periculum in mora. In assenza di una dimostrazione effettiva dell’impatto pregiudizievole del pagamento sulla situazione economica del contribuente, prevale l’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla riscossione provvisoria prevista dalla disciplina processuale tributaria.
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