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Sentenza

Sentenza del 17/10/2019 n. 5801 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - ICI - IMU - Fondazione Casa di riposo non profit - Attività con modalità non commerciali - Svolgimento in modo gratuito - Mancata prova della gratuità o quasi gratuità del servizio - - Esenzione ex art. 7 co. 1 lett. i) d.lgs.504/92 - Non spetta - Accertamento IMU - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 e a un immobile di Roma censito in categoria catastale B/1. La Fondazione invocava l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 504/1992, sostenendo di svolgere nell'immobile attività assistenziale a favore di anziani e persone disagiate con finalità non commerciali. Roma Capitale contestava che fosse stata dimostrata l'effettiva gestione non commerciale dell'attività, in particolare la gratuità o quasi gratuità delle prestazioni e delle rette rispetto ai prezzi di mercato. La Fondazione aveva inoltre richiesto la riduzione dell'imposta per il vincolo storico-culturale dell'immobile.

La decisione

L'appello di Roma Capitale è stato accolto. Il giudice ha ritenuto valido e sufficientemente motivato l'accertamento, precisando che esso riguardava un solo immobile. È stato riconosciuto il carattere storico dell'immobile mediante un precedente provvedimento di annullamento parziale, con conseguente riduzione dell'imposta residua a euro 92,73. Non è stata invece riconosciuta l'esenzione per attività non commerciali, perché la Fondazione, pur possedendo il requisito soggettivo e svolgendo astrattamente attività assistenziale, non ha dimostrato il requisito oggettivo, ossia che l'attività fosse concretamente svolta con modalità non commerciali. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504/1992

    Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

    L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, e di un requisito oggettivo, relativo all'utilizzo concreto dell'immobile per attività svolte con modalità non commerciali.

  • Art. 39, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006

    L'esenzione si applica alle attività indicate dall'art. 7, comma 1, lettera i), che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    La norma ha ampliato la formulazione dell'esenzione, ma non ha eliminato la necessità di verificare concretamente le modalità di svolgimento dell'attività.

  • Art. 91-bis, d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012

    Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività agevolate.

    La disciplina richiede che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività agevolate e che tali attività siano effettivamente svolte senza modalità commerciali, anche per evitare violazioni della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • Art. 2082 cod. civ.

    È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

    Il carattere imprenditoriale è valutato in senso oggettivo, considerando l'idoneità dell'attività a remunerare i fattori produttivi o almeno a raggiungere tendenzialmente il pareggio di bilancio, indipendentemente dall'assenza di uno scopo soggettivo di lucro.

  • Art. 2195 cod. civ.

    Ai fini dell'industrialità dell'attività è sufficiente l'idoneità, anche solo tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.

  • Art. 107, paragrafo 1, TFUE

    Un ente non profit può essere considerato impresa con riferimento alle attività economiche svolte sul mercato; il riconoscimento di un'esenzione fiscale non può determinare un vantaggio selettivo incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • Circolare ministeriale n. 2/DF del 2009

    Per verificare la natura non commerciale dell'attività occorre considerare, tra l'altro, le caratteristiche degli utenti, la durata dell'apertura della struttura e soprattutto l'importo delle rette rispetto ai prezzi di mercato.

Massime di principio

  • La natura non profit, la qualifica di fondazione o di ente ex IPAB e l'assenza di uno scopo statutario di lucro non sono sufficienti, da sole, a ottenere l'esenzione IMU.
  • L'ente che invoca l'esenzione deve fornire una prova concreta e documentata delle modalità non commerciali dell'attività svolta nell'immobile.
  • Per le strutture assistenziali, la gratuità o quasi gratuità del servizio è un elemento centrale; occorre normalmente dimostrare che le rette siano significativamente inferiori ai prezzi di mercato e che l'attività non sia orientata almeno tendenzialmente al pareggio economico.
  • La verifica deve riguardare l'attività effettivamente svolta nell'immobile, non soltanto la destinazione catastale, lo statuto dell'ente o le sue finalità istituzionali.
  • In assenza di prova del requisito oggettivo, l'accertamento IMU è legittimo anche se il requisito soggettivo dell'ente è pacificamente sussistente.
  • Le agevolazioni relative a vincoli storico-culturali possono essere riconosciute separatamente dall'esenzione per attività non commerciali; nel caso concreto è stata mantenuta soltanto la riduzione con imposta residua di euro 92,73.

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