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Ordinanza

Ordinanza n. 544/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto prot. m_pi. AOOUSPNA.REGISTROUFFICIALE.U.0014196 del 13/10/2025, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con il quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la Regione Campania, classe di concorso “A027 – Matematica e Fisica”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente nella graduatoria di merito allegata; b) del Decreto prot. m_pi. AOOUSPNA.REGISTROUFFICIALE.U.0017822 del 03/12/2025, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GALLO GIOVANNI il 23\1\2026 : a)del Decreto prot. m_pi. AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018627 del 18/12/2025 e l’integrazione della graduatoria di merito del concorso;

Giustizia amministrativa202506981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe A027 – Matematica e Fisica, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente 12,50 punti per titolo conseguito in altra classe di concorso e non lo inserisce nella posizione conseguente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione e integrazione della graduatoria di merito del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A027 – Matematica e Fisica, chiedendo l'attribuzione di ulteriori 12,50 punti previsti dalla voce B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale n. 205/2023. Il punteggio era riferito a un concorso relativo a una diversa classe di concorso, A026. L'attribuzione del punteggio avrebbe comportato una posizione più favorevole in graduatoria e la possibilità di immissione in ruolo. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche il successivo decreto e l'integrazione della graduatoria. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto la verosimile illegittimità dell'interpretazione amministrativa della locuzione "specifico posto", sostenendo che essa deve essere riferita alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, e non alla medesima classe di concorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione, passata in giudicato, secondo cui la locuzione "specifico posto" contenuta nella voce B.4.1 dell'Allegato B al d.m. n. 205/2023 deve essere distinta dalla locuzione "specifica classe di concorso" e va riferita alla differenza tra posto comune e posto di sostegno. Il TAR ha valorizzato il diverso linguaggio impiegato nella tabella, nonché l'uso disgiuntivo delle due locuzioni nel punto C.1, elementi ritenuti indicativi della loro non equivalenza. Ha inoltre osservato che la normativa richiamata dall'Amministrazione, quando intende riferirsi alla medesima classe di concorso, lo specifica espressamente. Il periculum in mora è stato ravvisato nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla definitiva preclusione dell'immissione in ruolo e dalla perdita della possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È stata disposta l'attribuzione con riserva dei 12,50 punti richiesti e la conseguente rimodulazione della posizione in graduatoria. La trattazione di merito è stata fissata al 9 luglio 2026. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • Allegato B, voce B.4.1, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    La locuzione "specifico posto" è stata interpretata, in via cautelare e sulla base del precedente richiamato, come riferita alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, non alla medesima classe di concorso.

  • punto C.1 della Tabella di valutazione dei titoli allegata al d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    per lo specifico posto" e "per la specifica classe di concorso

    La separazione delle due locuzioni mediante la congiunzione disgiuntiva "o" è stata valorizzata quale elemento ermeneutico per escluderne l'equivalenza.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59

    medesime classe di concorso

    Il riferimento normativo alla "medesima classe di concorso" è stato considerato indicativo del fatto che, quando il legislatore intende riferirsi alla stessa classe, lo specifica espressamente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interpretazione della voce B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.m. n. 205/2023, la locuzione "specifico posto" non equivale a "specifica classe di concorso", ma deve essere riferita alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, quando tale significato risulti dal diverso linguaggio utilizzato nella medesima tabella.
  • La diversa formulazione testuale impiegata in parti diverse della stessa tabella di valutazione costituisce criterio ermeneutico rilevante: l'espressa distinzione tra "specifico posto" e "specifica classe di concorso" depone contro la loro equiparazione.
  • In una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo, il rischio di perdere definitivamente la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato integra, in presenza di una posizione concorsuale potenzialmente utile, un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
  • Quando l'attribuzione cautelare di un punteggio può incidere sulla posizione del candidato, il giudice può disporne l'assegnazione con riserva e ordinare la conseguente rimodulazione della graduatoria, senza anticipare definitivamente la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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