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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 711 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato la ripresa fiscale residua di 3.296,37 euro derivante da accertamenti bancari. Con il primo motivo ha contestato l'insufficiente motivazione sulla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta per giustificare alcuni versamenti bancari, pari a 600 euro e 1.500 euro. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove. Con il terzo ha contestato l'applicazione delle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie. Con il quarto ha denunciato l'omessa pronuncia sulla deduzione forfettaria IRAP prevista dall'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo. Ha ritenuto insufficiente e meramente assertiva la motivazione della CTR sulla documentazione relativa ai versamenti di 600 euro e 1.500 euro e ha rilevato che la CTR non aveva pronunciato sulla questione della deduzione forfettaria IRAP. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per possibile novità della questione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame nei limiti dei motivi accolti e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza. Nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta meramente assertiva, perché non spiegava per quali ragioni gli affidavit e la documentazione prodotta dal contribuente fossero insufficienti.

  • Art. 115 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice. La censura è stata ritenuta assorbita perché sostanzialmente diretta a ottenere un nuovo esame del merito.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. In materia di accertamenti bancari, una volta operante la presunzione legale, il contribuente deve fornire la prova liberatoria, analitica e riferita a ciascuna movimentazione contestata.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede la rilevanza fiscale dei dati risultanti dai conti bancari e determina, quando ricorrono i presupposti, un'inversione dell'onere della prova: l'Amministrazione può fondare l'accertamento sui movimenti bancari, mentre il contribuente deve dimostrare specificamente che ciascun versamento non costituisce ricavo o reddito imponibile.

  • Art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972

    Estende, in materia IVA, la presunzione di imponibilità alle operazioni risultanti dalle movimentazioni bancarie, superabile dal contribuente mediante una prova analitica contraria.

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie regionali, applicando i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.

  • Art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997

    Prevede una deduzione forfettaria ai fini IRAP al ricorrere dei presupposti di legge. La mancata pronuncia della CTR sulla richiesta del contribuente ha determinato la cassazione della sentenza per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati su conti correnti bancari, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio mediante i dati delle movimentazioni bancarie, quando ricorrono i presupposti normativi.
  • Il contribuente deve fornire una giustificazione concreta, documentata e analitica per ogni singolo versamento contestato; non è normalmente sufficiente una spiegazione generica riferita complessivamente al conto.
  • Il giudice tributario deve esaminare effettivamente la documentazione prodotta e spiegare in modo specifico perché la ritenga insufficiente. Una motivazione stereotipata o meramente assertiva può comportare la cassazione della sentenza.
  • L'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare ulteriormente l'inidoneità di ogni documento prodotto dal contribuente: spetta al giudice valutare complessivamente il materiale probatorio, fermo restando l'onere del contribuente di fornire una prova liberatoria analitica.
  • Le questioni fiscali e le richieste di deduzioni devono essere espressamente esaminate dal giudice. L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo autonomo comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
  • In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame globale del merito: le censure devono individuare specifici vizi di motivazione, violazioni di legge o omissioni decisorie ed essere adeguatamente documentate e autosufficienti.

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