Sentenza n. 456/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento conclusivo positivo prot. 2499 del 30.4.2026 rilasciato all’esito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) dal Comune di Colloredo di Monte Albano in favore della società Lateral Learnig srl, avente ad oggetto la realizzazione “nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale di 900 kW da realizzarsi in via sant’Eliseo nel comune di Colloredo di Monte Albano (UD) F. 12 mapp.li 63-64-339-343”, il cui avviso di rilascio è stato pubblicato sul BUR FVG n.19 in data 13.5.2026; - laddove occorrer debba, del provvedimento prot. 0009394-P dd.23.04.2026 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il FVG, nella parte in cui tale atto costituisce presupposto del primo quanto alla valutazione positiva, a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, delle integrazioni fornite dal Proponente con riferimento all’interferenza visiva rispetto al Castello di Caporiacco; - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore della parte ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro la PAS e l’atto presupposto della Soprintendenza. Ha compensato le spese tra le parti costituite.
Atto impugnato: provvedimento comunale conclusivo positivo della PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 900 kW, e atto della Soprintendenza presupposto nella parte relativa alla valutazione dell'interferenza visiva con il Castello di Caporiacco
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Colloredo di Monte Albano del 30 aprile 2026, pubblicato il 13 maggio 2026, che ha concluso positivamente la Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 900 kW in via Sant’Eliseo, sui mappali 63, 64, 339 e 343 del foglio 12. Ha inoltre impugnato, in via subordinata, l’atto della Soprintendenza del 23 aprile 2026, nella parte in cui valutava positivamente le integrazioni del proponente sull’interferenza visiva dell’impianto rispetto al Castello di Caporiacco. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti; il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che non resti al Collegio che prenderne atto dichiarando l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art.35, comma 2, del codice del processo amministrativo;
La rinuncia al ricorso depositata in pendenza del giudizio comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando depositata in pendenza del giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
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