Cassazione Penale, Sentenza n. 24968/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con decreto del 17/11/2022, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Jalil Adil perché - a suo dire - l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., e risultava irreperibile, ostando ciò alla concessione di misure alternative. Jalil ha ricorso in Cassazione con tre motivi: (1) presenza nell'istanza depositata (allegato alla nomina del difensore) della elezione di domicilio, quindi mancanza di motivo di inammissibilità; (2) richiamo al principio della sentenza Sez.1 n.48337/2012, secondo cui il mutamento di domicilio non produce automaticamente inammissibilità se l'istanza contiene una elezione di domicilio; (3) censura per inosservanza dell'art.159 c.p.p., sostenendo che non gli sono state effettuate le formalità di ricerca necessarie e che risultano in atti indicazioni attuali di residenza e occupazione che avrebbero permesso di accertarne la reperibilità. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: dagli atti risultava depositata, in allegato all'istanza di affidamento in prova (del 17/04/2018), copia contenente l'elezione di domicilio del ricorrente presso un indirizzo in Gussola (CR) e la nomina fiduciaria del difensore. Pertanto il requisito previsto dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. era rispettato e l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale non era fondata. L'accoglimento del primo motivo, pregiudiziale rispetto alla valutazione di merito, ha assorbito gli altri motivi; il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio. Non è stata decisa la questione di merito sull'affidamento in prova né definitivamente valutata la questione dell'irreperibilità.
Norme richiamate
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma prescrive l'elezione o dichiarazione di domicilio nell'istanza di concessione di misure alternative a pena di inammissibilità; la Corte ha interpretato che il requisito è assolto se l'elezione di domicilio risulta dagli atti depositati (anche se in copia e allegata all'istanza)
art. 159 cod. proc. pen.
La norma detta le formalità per la ricerca e la notifica a persona irreperibile; la Corte ha richiamato implicitamente che non si può fondare una dichiarazione di irreperibilità senza aver esperito le previste ricerche/formalità, sebbene sul punto non abbia deciso nel merito poiché la sentenza è stata assorbita dal primo motivo
Sentenza Sez. 1, n. 48337 del 13/11/2012 (giurisprudenza)
Principio richiamato dalle parti: l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità dell'istanza; un'istanza può ritenersi ammissibile se contiene una elezione di domicilio anche qualora quest'ultimo risulti non più attuale al momento della notifica
Massime di principio
- Per le istanze di misure alternative (es. affidamento in prova) è essenziale che l'elezione o la dichiarazione di domicilio risultino dagli atti; copie allegate all'istanza, se leggibili, possono soddisfare il requisito formale.
- Non bisogna dichiarare d'ufficio l'inammissibilità se il presunto vizio formale è invece già sanato dalla documentazione prodotta; il giudice deve verificare attentamente gli atti prima di respingere per inammissibilità.
- Il mutamento successivo del domicilio non determina automaticamente l'inammissibilità dell'istanza se questa contiene una valida elezione di domicilio al momento del deposito; l'obbligo di aggiornamento non opera a pena automatica di inammissibilità secondo la giurisprudenza richiamata.
- La dichiarazione di "irreperibilità" richiede che siano state esperite le formalità di ricerca previste dall'art.159 c.p.p.; il giudice non dovrebbe proclamare irreperibilità senza verificare che tali ricerche siano state effettuate.
- Se il primo motivo di impugnazione è pregiudiziale e viene accolto, gli altri motivi possono essere assorbiti: occorrerà un nuovo giudizio di merito a cura del giudice di rinvio.
- Chi presenta l'istanza deve allegare e documentare in modo chiaro elementi relativi a domicilio, contatti e nomine fiduciarie; conservare e depositare copia della nomina del difensore e dell'elezione di domicilio è pratica difensiva consigliabile.
- In situazioni simili il giudice di merito deve distinguere tra difetti formali non sanabili e apparenti vizi che risultano effettivamente sanati dagli atti prodotti; la forma non può prevalere quando la sostanza (presenza dell'elezione) è documentata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →