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Sentenza

Sentenza n. 1540/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, 1) della Deliberazione n. 78 del 16 gennaio 2024 con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticali riservati al personale del comparto in applicazione dell’art.22, comma 15 del D. L.vo n.75/2017 per la copertura di n.9 posti di Collaboratore Amministrativo, disponeva l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; 2) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 5 del 9 novembre 2023, laddove la Commissione, chiamata a valutare la prova pratica dei concorrenti, riteneva che “non può procedere all’assegnazione di una votazione corretta considerato che i suddetti elaborati sono redatti sulla base di una comune fonte di ispirazione” e, pertanto, “si riserva di custodire tuta la documentazione riservatamente, al fine di poter riflettere sulle procedure operative da attivare in questo eccezionale caso verificatosi”; 3) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 6 del 15 novembre 2023, con il quale la Commissione, rilevato che “ogni componente, in modo riservato e personale, ha cercato di informarsi sull’iter procedurale da attivare nel caso dettagliato di cui al Verbale n. 5 del 09 novembre 2023” e “consultando genericamente casi analoghi” 2 decideva di chiedere “alla Direzione Strategica un formale parere legale sull’iter da seguire per il prosieguo dei lavori”; 4) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 dell’1 dicembre 2023, con il quale la Commissione “prende atto del riscontro del Direttore Amministrativo alla nota prot. n. 223850 del 21/11/2023”, procedendo “ad effettuare autonomamente gli accertamenti legali del caso” ed all’esito di tali verifiche rilevava “la sussistenza dell’ipotesi di plagio per tutti gli elaborati”, escludendo tutti i concorrenti ed anche parte ricorrente dalla procedura concorsuale; 5) se e per quanto di ragione dei verbali della Commissione Esaminatrice n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4; 6) della nota di riscontro a firma del Direttore Amministrativo alla nota prot. n. 223850 del 21/11/2023 inviata dalla Commissione Esaminatrice, di estremi e contenuti sconosciuti ma citati nei provvedimenti impugnati; 7) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la copertura di nove posti di Collaboratore Amministrativo, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice relativi all’asserito plagio degli elaborati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud lo ha escluso da una procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata al personale del comparto e finalizzata alla progressione verticale per la copertura di nove posti di Collaboratore Amministrativo. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione esaminatrice, nei quali dapprima era stata rilevata una comune fonte di ispirazione degli elaborati e sospesa l’assegnazione dei punteggi, poi era stato richiesto un parere legale alla Direzione Strategica e, infine, era stata ritenuta sussistente un’ipotesi di plagio per tutti gli elaborati, con conseguente esclusione dei concorrenti, compreso il ricorrente. Il ricorso era stato proposto anche con domanda cautelare. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 30 gennaio 2026. Non ha quindi esaminato la legittimità della deliberazione di esclusione, dei verbali della commissione o degli ulteriori atti impugnati, né i motivi sostanziali dedotti o prospettabili contro l’accertamento del plagio. Le spese sono state compensate, considerando l’attività difensiva svolta dall’Amministrazione, anche in un ricorso di identico contenuto, e il comportamento processuale della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l’improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti impugnati.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • La regolazione delle spese in caso di improcedibilità può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto dell’attività difensiva svolta dall’amministrazione e del comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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