Sentenza del 22/01/2020 n. 1294 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTP di Palermo che aveva ordinato all'Agenzia il rimborso di Euro 1.601.658,06 oltre interessi per un credito d'imposta (IRPEG). L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e del D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 50 (conv. L. n. 248/2006), sostenendo che erano stati riconosciuti interessi sulle somme già costituenti interessi per il 2008.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della notificazione a mezzo raccomandata (assenza dell'avviso di ricevimento). La Corte ha ritenuto che l'avviso di ricevimento, richiesto per provare il perfezionamento della notifica, non fosse stato prodotto né giustificato con la documentazione necessaria per ottenere la remissione in termini. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese in favore della società intimata, che non si era costituita. Inoltre è stata richiamata la disciplina sui contributi unificati per le pubbliche amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
Richiamata dalla ricorrente con riferimento alla disciplina degli interessi; la Corte non è entrata nel merito sostanziale perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di notificazione.
D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 50 (conv. L. n. 248/2006)
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla esclusione o quantificazione di interessi; anche qui la Corte non ha esaminato il merito per l'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 379 c.p.c.
La Corte richiama che l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione, prima della relazione, ossia entro i termini indicati da questa norma.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamata quale riferimento temporale alternativo (adunanza della Corte in camera di consiglio) entro il quale l'avviso avrebbe potuto essere prodotto.
art. 372 c.p.c., comma 2
Norma richiamata con riferimento alle modalità di notifica mediante elenco e termine di produzione degli atti.
art. 291 c.p.c.
Criteri per la rinnovazione della notificazione: la Corte osserva che non ricorrevano i presupposti per disporre la rinnovazione nel caso di specie.
L. n. 890/1982, art. 6, comma 1
Stabilisce la possibilità di richiedere duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale; la Corte precisa che per ottenere remissione in termini il difensore deve provare di essersi tempestivamente attivato per ottenere tale duplicato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato con riferimento alla disciplina del contributo unificato: non si applica la norma quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- La prova dell'avvenuta notificazione a mezzo servizio postale (avviso di ricevimento) è essenziale per l'ammissione del ricorso per cassazione: senza di essa il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione (prima della relazione) o all'adunanza in camera di consiglio; tuttavia, se l'intimato non ha svolto attività difensiva e l'avviso non viene prodotto, non si può ottenere un termine mero istruttorio per integrarlo.
- La remissione in termini per mancata produzione dell'avviso richiede prova documentale dell'immediata e tempestiva attivazione per ottenere il duplicato dall'amministrazione postale (ai sensi della L. 890/1982, art.6). La semplice richiesta di rinvio in udienza senza tale prova non è sufficiente.
- Nei giudizi contro amministrazioni pubbliche rappresentate dall'Avvocatura dello Stato valgono regole specifiche in tema di contributo unificato; occorre verificare l'applicabilità delle esenzioni o delle regole speciali.
- Per evitare l'inammissibilità in ipotesi analoghe, il ricorrente deve: (a) conservare e depositare tempestivamente l'avviso di ricevimento; (b) se manca, attivarsi immediatamente per ottenere il duplicato e produrre la documentazione attestante tale richiesta; (c) in udienza presentare prova documentale della tempestiva attività postale per chiedere remissione in termini.
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