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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36556/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con cui il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma ritenendo errata la riqualificazione e l'applicazione della legge penale in relazione agli artt. 635 (danneggiamento), 612 (minaccia) e 581 (percosse) c.p.; si sosteneva che, a seguito della riforma (d.lgs. n. 7/2016), le condotte di percosse e minaccia fossero assorbite nel delitto di danneggiamento con violenza alla persona, essendo contestuali, e quindi non punibili separatamente. In subordine venivano dedotte censure relative a travisamento della prova e a vizio della motivazione (omessa valutazione della legittima difesa, della provocazione e delle circostanze attenuanti ex artt. 131-bis, 62 n.2 e 62 n.5 c.p.), nonché contestazioni sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui il delitto di danneggiamento con violenza alla persona (come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. l) del d.lgs. 15/01/2016, n.7) assorbe il reato di percosse (art. 581 c.p.), in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che producono sensazioni dolorifiche ma non esiti morbosi, costituiscono modalità costitutiva del danneggiamento con violenza. Ne è conseguito l'annullamento delle condanne distinte per gli artt. 612 e 581 c.p. e la rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 635 c.p. (con esclusione delle pene inflitte separatamente per 612 e 581). I restanti motivi (legittima difesa, provocazione, attenuanti e travisamento della prova) sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché reiterativi dell'appello o non idonei a ottenere una diversa valutazione di merito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Delitto di danneggiamento: la Corte lo ha ritenuto centro formale della fattispecie, con applicazione della nuova fattispecie di danneggiamento con violenza alla persona in luogo di autonome condanne per percosse e minacce.

  • art. 612 cod. pen.

    Minaccia: contestata in primo grado, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che, se contestuale e strumentale al danneggiamento con violenza alla persona, la sua rilevanza autonoma possa risultare assorbita dalla fattispecie principale, se emergente dall'imputazione e dai fatti non contestati.

  • art. 581 cod. pen.

    Percosse: la Corte ha ritenuto che le percosse, consistendo in atti di violenza che producono sensazioni dolorifiche ma non effetti morbosi, costituiscono modalità della condotta tipica del danneggiamento con violenza alla persona e sono quindi assorbite dalla nuova fattispecie.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 2, comma 1, lett. l)

    art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Riforma che ha ricondotto e riformulato il delitto di danneggiamento con violenza alla persona; la Corte interpreta tale norma nel senso dell'assorbimento delle percosse nella nuova fattispecie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la difesa ha lamentato la mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto la questione reiterativa e non idonea in sede di legittimità a sovvertire la motivazione del merito.

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Circostanza attenuante della provocazione (n.2): dedotta dalla difesa ma ritenuta non adeguatamente provata né decisiva, per la Corte di merito; la Cassazione non ha accolto la censura per reiteratività.

  • art. 62 n. 5 cod. pen.

    Altro riferimento a circostanze attenuanti (n.5): la difesa sosteneva la sua applicabilità per il comportamento provocatorio della persona offesa, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione non superabile in sede di legittimità.

  • art. 81 cod. pen.

    Incremento di pena per concorso di reati: menzionato nella giurisprudenza richiamata; la Corte ha escluso punizioni separate per reati assorbiti dalla fattispecie principale.

  • art. 84 cod. pen.

    Concetto di assorbimento/associazione di fattispecie: citato nella giurisprudenza richiamata quale principio che giustifica l'assorbimento di reati autonomi quando integrati come modalità della fattispecie più grave.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione del ricorso: la Corte ricorda il rispetto dei limiti previsti per la formulazione del ricorso in cassazione, richiamando la necessità di motivazione nei limiti indicati dalla norma.

Massime di principio

  • Se percosse o minacce sono compiute in stretta contestualità e come modalità del danneggiamento con violenza alla persona, tali condotte possono essere assorbite nella fattispecie di danneggiamento e non punite separatamente.
  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio in sede di legittimità errori di diritto non dedotti in appello quando la violazione emerge dall'imputazione e dai fatti non contrastati e non richiede accertamenti ulteriori di fatto.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione della prova o una ricostruzione alternativa dei fatti: i motivi che si limitano a reiterare censure già decise in appello e a chiedere una diversa valutazione del merito sono inammissibili.
  • Per far valere legittima difesa, provocazione o circostanze attenuanti occorre che tali elementi risultino da un concreto e specifico riscontro probatorio; la mera affermazione non supera la valutazione di merito se non adeguatamente provata.
  • Se il giudice di merito ha inflitto pene distinte per reati che risultano assorbiti dalla fattispecie principale, la Cassazione può annullare le condanne accessorie e rideterminare la pena per la fattispecie residua.

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