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Sentenza

Sentenza n. 2057/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 184 del 2025, pubblicata in data 2 aprile 2025, emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 3 maggio 2025, prescrivendo le relative modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito del bonus carta docente come di seguito specificato: - n. 4 bonus da € 500,00 cadauno a NAPOLETANO SILVIA, per un totale di € 2.000,00, - n. 5 bonus da € 500,00 cadauno a PIPARO VERONICA, per un totale di € 2.500,00, oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore delle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202504099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alle ricorrenti il diritto alla carta docente per le annualità indicate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo derivante dalla sentenza n. 184 del 2025 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 3 maggio 2025. La sentenza aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione di una ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e dell'altra per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato al Ministero il 7 maggio 2025. Nel corso del giudizio, dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme corrispondenti ai bonus riconosciuti, pari a quattro bonus da 500 euro per la prima ricorrente e cinque bonus da 500 euro per la seconda, oltre agli interessi secondo il titolo esecutivo. Le ricorrenti hanno quindi chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché dopo la notifica della sentenza era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva accreditato, nel corso del giudizio, le somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. La condanna è stata liquidata in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'accredito, nel corso del giudizio di ottemperanza, delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La liquidazione delle spese in una controversia seriale di ottemperanza, relativa all'esecuzione di un titolo giudiziale sulla carta docente e priva di specifiche questioni di fatto o di diritto, può essere contenuta in ragione del limitato impegno professionale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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