Cassazione Penale, Sentenza n. 42792/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Pescara per il reato, in concorso con altri, di tentato omicidio e reati connessi alle armi (fatti del 11/09/2023). Il ricorso articolava cinque censure: 1) mancata trasmissione di un file audio-video acquisito nelle indagini, con presunta violazione del diritto di difesa; 2) nullità o inutilizzabilità di atti per assenza di fonoregistrazione di dichiarazioni di persone informate sui fatti; 3) vizio di motivazione per presunta inattendibilità di persone informanti a causa di astio; 4) carenze rispetto a perquisizioni e mancato sequestro dei capi di abbigliamento per analisi; 5) critiche alle valutazioni sulle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte aspecifici, in parte fondati su una illegittima rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito e in parte infondati nel merito (la legge non prevede nullità per la mancata fonoregistrazione; la mancata trasmissione del file non è stata dimostrata come idonea a inficiare la prova residua). Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Individua il Tribunale in funzione di giudice del riesame; richiamato per definire la competenza del giudice che ha confermato la misura cautelare.
comma 1, lett. b), c), e)
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta l'ammissibilità e la specificità dei motivi invocati dal ricorrente secondo le lettere richiamate.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo; la Corte valuta se le censure prospettino una concreta lesione di tale diritto.
Norma sulle funzioni del giudice; richiamata nel contesto della valutazione dell'attività del giudice del riesame.
art. 357, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alle formalità di verbalizzazione e utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la mancanza di fonoregistrazione non comporti automaticamente inutilizzabilità.
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Norma relativa alle dichiarazioni di persone informate sui fatti; evocata dalla difesa ma la Corte ha escluso che la mancata fonoregistrazione determini nullità.
art. 181, comma 2 cod. proc. pen.
Riguarda l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; la Corte ha ritenuto che la fattispecie invocata non determini la sanzione di nullità prevista dall'articolo.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nei confronti del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni all'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto.
Massime di principio
- Un'impugnazione che contesti l'utilizzabilità di una prova deve spiegare concretamente l'incidenza che l'esclusione di quella prova avrebbe sul complesso probatorio (c.d. "prova di resistenza"); la mera allegazione generica è insufficiente.
- La mancanza di una fonoregistrazione o di una specifica trasmissione documentale non determina automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto investigativo: la legge non prevede automaticamente tale sanzione e possono essere richiesti chiarimenti successivi sul contenuto delle dichiarazioni.
- In sede di cassazione contro decisioni sul riesame delle misure cautelari, il controllo è limitato alla verifica della logica e dell'adeguatezza della motivazione del giudice del merito; non è consentita la riconsiderazione libera e la rivalutazione dei fatti già esaminati.
- Motivi che riproducono argomenti già affrontati e respinti senza un confronto critico con la motivazione del giudice del merito sono inammissibili o destinati al rigetto.
- Per contestare le esigenze cautelari e la scelta della misura occorre fornire argomentazioni specifiche che dimostrino l'irrilevanza o l'insufficienza delle ragioni indicate dal giudice del riesame; censure generiche non bastano.
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