Regolamento (UE) 2021/1768
Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica in più punti gli allegati del regolamento (UE) 2019/1009 per adeguarli al progresso tecnico e renderli più coerenti con altri atti dell'Unione. Interviene su limiti per contaminanti e residui, requisiti di etichettatura, ammissibilità di taluni materiali costituenti, tolleranze dichiarative e procedure di valutazione della conformità. L'obiettivo è facilitare l'accesso al mercato interno di prodotti fertilizzanti sicuri, efficienti e già commercializzati, senza abbassare il livello di tutela di salute, sicurezza e ambiente.
Adeguamento tecnico degli allegati del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE, con modifiche a requisiti tecnici, etichettatura, tolleranze e procedure di conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fertilizzanti dell'UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009 e, in particolare, alle categorie funzionali del prodotto (PFC) e alle categorie di materiali costituenti (CMC) elencate negli allegati I, II, III e IV di tale regolamento. Incide su fabbricanti, operatori economici, organismi coinvolti nella valutazione della conformità e utilizzatori finali, con effetto nel mercato interno dell'Unione e rilevanza SEE. Le modifiche si applicano dal 16 luglio 2022; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Adeguamento tecnico degli allegati del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE
Il regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione interviene sugli allegati del regolamento (UE) 2019/1009 per adattarne il contenuto al progresso tecnico e per correggere alcune rigidità applicative emerse nella fase preparatoria dell'armonizzazione. Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009 e, secondo i considerando, mira a favorire la libera circolazione nel mercato interno di prodotti fertilizzanti sicuri, efficienti dal punto di vista agronomico e coerenti con altra normativa UE in materia di alimenti, mangimi, sostanze chimiche, rifiuti e prodotti fitosanitari.
Ambito e finalità delle modifiche
Il regolamento non riscrive la disciplina generale dei prodotti fertilizzanti dell'UE, ma modifica puntualmente gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009. Le modifiche incidono sulle categorie funzionali del prodotto (PFC), sulle categorie di materiali costituenti (CMC), sulle regole di etichettatura, sulle tolleranze ammissibili e sui moduli di valutazione della conformità. L'impostazione complessiva è di apertura controllata del mercato: vengono inclusi taluni materiali o tipologie di prodotto finora penalizzati da requisiti troppo rigidi, ma sono introdotte salvaguardie per la salute umana, animale e per l'ambiente.
Residui, sostanze attive e coerenza con altre norme dell'Unione
Una delle principali aree di intervento riguarda i residui di sostanze farmacologicamente attive e le sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Nel nuovo punto 5 dell'allegato I, parte II, i residui di una sostanza farmacologicamente attiva possono essere presenti in un prodotto fertilizzante dell'UE solo se:
- la sostanza è inclusa nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010; oppure
- la sostanza ha un valore di riferimento per interventi fissato in conformità del regolamento (UE) 2019/1871 e la sostanza o i suoi residui sono presenti a un livello inferiore a tale valore.
È inoltre inserito il punto 5 bis, secondo cui un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo se il prodotto non ha una funzione fitosanitaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La norma serve a evitare sovrapposizioni con la disciplina dei prodotti fitosanitari.
Categorie di materiali costituenti: polimeri, piante, compost e digestato
L'allegato II è modificato in modo esteso.
Per la CMC 1 e la CMC 11, la disciplina dei polimeri è ridefinita. Restano esclusi, tra gli altri:
- i polimeri derivati da un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, purché non siano stati modificati chimicamente ai sensi del regolamento REACH;
- i polimeri biodegradabili;
- i polimeri con grado di idrosolubilità superiore a 2 g/l alle condizioni standard indicate: 20 °C, pH 7, carico 10 g/1 000 ml, durata della prova 24 ore.
Per la CMC 2, relativa a piante, parti di piante o estratti di piante, è precisato che i materiali possono non aver subito procedimenti diversi da taglio, macinazione, molitura, setacciatura, vagliatura, centrifugazione, spremitura, essiccazione, congelamento, liofilizzazione, estrazione con acqua, estrazione con CO2 supercritica o sfibratura a temperatura non superiore a 100 °C, e senza additivi diversi dall'acqua.
Per la CMC 3 e la CMC 5, relativi rispettivamente a compost e digestato, vengono ridefiniti i materiali in entrata ammessi e le esclusioni. In particolare, i materiali non possono provenire da:
- rifiuti urbani misti;
- fanghi di depurazione, fanghi industriali o fanghi di dragaggio;
- sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati rientranti nel regolamento (CE) n. 1069/2009.
Sono però introdotte deroghe per compost e digestato ottenuti da materiali di categoria 2 o 3, o relativi prodotti derivati, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché:
- il punto finale nella catena di fabbricazione sia stato stabilito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento;
- siano rispettate le ulteriori condizioni previste nei punti 2 e 3 delle rispettive CMC.
Vengono anche armonizzate le regole sulle linee di produzione, che devono essere chiaramente separate quando trattano materiali ammessi e materiali diversi.
Microelementi, chelati e stabilità del prodotto
Una parte rilevante delle modifiche riguarda i concimi a base di microelementi. Sono aggiornate le regole relative a microelementi in forma di sali e ai microelementi chelati UVCB.
Per i concimi a base di microelementi in forma di sali viene mantenuto il requisito che il microelemento rappresenti il 10 % in massa del prodotto. Per i microelementi chelati UVCB sono previste condizioni specifiche: il microelemento idrosolubile deve rappresentare il 5 % in massa del prodotto; almeno l'80 % del microelemento idrosolubile deve essere chelato; almeno il 50 % deve essere chelato con agenti chelanti specifici che soddisfano i requisiti della CMC 1.
Per i prodotti con microelementi chelati, la stabilità non è più necessariamente ancorata alla sola soluzione di Hoagland standard con pH 7 e 8: è ammessa la stabilità in un intervallo di pH diverso, purché accettabile secondo la dichiarazione del fabbricante. Questo comporta anche un obbligo di indicazione in etichetta dell'intervallo di pH che garantisce la stabilità accettabile.
Substrati di coltivazione minerali e limite per il nichel
Per la PFC 4, il regolamento introduce una deroga importante: nei substrati di coltivazione composti interamente da costituenti minerali e destinati all'uso professionale nell'orticoltura, nei tetti verdi o nelle pareti verdi, il valore limite per il nichel si applica al solo contenuto biodisponibile. La deroga è concepita come misura di salvaguardia e si collega all'esigenza di coerenza con i criteri Ecolabel UE per i substrati di coltivazione.
La regola è accompagnata da un obbligo di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e di provvedere, in collaborazione con il fabbricante, a uno smaltimento corretto al termine dell'uso.
Etichettatura: ingredienti, avvertenze e microelementi
L'allegato III è ampiamente rivisto per rendere più chiara e funzionale l'etichettatura.
Tra le novità principali:
- l'elenco degli ingredienti deve comprendere quelli che rappresentano oltre il 5 % del peso o del volume del prodotto; nei prodotti liquidi, l'elenco va in ordine decrescente di peso secco;
- quando un ingrediente è una sostanza o miscela, l'identificazione deve avvenire conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008; le sostanze presenti in natura possono essere identificate con il nome minerale;
- se il prodotto contiene materiali che, se immessi sul mercato come alimenti o mangimi, sarebbero soggetti a limiti massimi di residui o contaminanti in base ai regolamenti (CE) n. 470/2009, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 396/2005, (CEE) n. 315/93 o alla direttiva 2002/32/CE, e tali materiali superano uno o più valori limite, va indicata la concentrazione massima della sostanza insieme a un'avvertenza sull'uso sicuro;
- per i substrati di coltivazione di cui sopra e per i prodotti che contengono un polimero destinato a legare materiale nel prodotto, deve essere fornita l'istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e di curarne lo smaltimento corretto alla fine d'uso.
Per i microelementi, le regole di indicazione dei nomi e dei simboli chimici sono riformulate. I microelementi devono essere elencati nell'ordine: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, seguiti dai nomi dei controioni se i microelementi sono stati aggiunti intenzionalmente.
Quando i microelementi sono chelati o complessati, l'etichetta deve riportare:
- il qualificatore appropriato: "chelato con ...", "complessato con ..." oppure la combinazione di entrambi;
- la quantità di microelementi chelati o complessati in percentuale sulla massa;
- se i microelementi sono chelati, l'intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile.
Per taluni prodotti a base di microelementi vengono inoltre eliminate o adattate le indicazioni sui controioni, al fine di evitare blocchi commerciali quando la determinazione analitica non è possibile.
Infine, per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi, la forma dell'unità fisica può essere indicata come combinazione di due o più forme tra granuli, pellet, polvere e prill; per la polvere vale la condizione che almeno il 90 % in massa passi attraverso un setaccio a maglie di 1 mm.
Tolleranze su nutrienti, biostimolanti, carbonio organico e miscele fisiche
La parte III dell'allegato III aggiorna le tolleranze consentite rispetto ai valori dichiarati.
Per i nutrienti principali sono riformulate le tolleranze applicabili a:
- azoto, anidride fosforica e ossido di potassio;
- concimi binari e ternari;
- ossido di magnesio, ossido di calcio, anidride solforica e ossido di sodio;
- granulometria e quantità.
Per i microelementi, la tolleranza varia in funzione della concentrazione dichiarata:
- fino al 2 %: ± 50 % del valore dichiarato;
- oltre il 2 % e fino al 10 %: ± 50 % del tenore dichiarato fino a un massimo di 1,0 punto percentuale in termini assoluti;
- oltre il 10 %: ± 1,0 punto percentuale in termini assoluti.
Per il carbonio organico nei prodotti della PFC 3 la tolleranza è portata a ± 10 % del valore dichiarato fino a un massimo di 3,0 punti percentuali in termini assoluti.
È inoltre introdotta una tolleranza specifica per la PFC 6, biostimolante delle piante: la quantità può deviare del ± 5 % dal valore dichiarato.
Per la PFC 7, miscela fisica di prodotti fertilizzanti, la tolleranza quantitativa è calcolata come somma ponderata delle tolleranze delle singole PFC componenti; se la percentuale di ciascun prodotto nella miscela non è determinabile, si applica la tolleranza della PFC con il valore più rigoroso.
Valutazione della conformità e fascicolo tecnico
Nell'allegato IV viene chiarito che il modulo B seguito dal modulo C può essere utilizzato anche per una miscela fisica di prodotti fertilizzanti come specificato nella PFC 7.
Nei moduli di valutazione della conformità A, A1, B e D1, le informazioni da inserire nel fascicolo tecnico comprendono i risultati dei calcoli realizzati e degli esami effettuati. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante dell'UE contenga cromo totale (Cr) superiore a 200 mg/kg di materia secca, devono essere fornite informazioni sulla quantità massima e sulla fonte esatta del cromo totale.
Il considerando chiarisce che il riferimento ai 200 mg/kg deve essere inteso rispetto alla materia secca, per coerenza con la disciplina sui contaminanti, incluso il cromo esavalente.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 16 luglio 2022. Questa scelta allinea l'efficacia delle modifiche alla data di applicazione dei requisiti degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2019/1009
L'articolo 1 sostituisce o integra disposizioni degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 secondo quanto previsto dagli allegati I-IV del presente regolamento delegato.
Residui di sostanze farmacologicamente attive e sostanze attive fitosanitarie
Nell'allegato I, parte II, punto 5, i residui di sostanze farmacologicamente attive sono ammessi solo se la sostanza è inclusa nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 oppure ha un valore di riferimento per interventi ai sensi del regolamento (UE) 2019/1871 e il livello presente è inferiore a tale valore. È inoltre inserito il punto 5 bis: un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere una sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo se non ha funzione fitosanitaria ai sensi di tale regolamento.
Microelementi, chelati e substrati di coltivazione
Sono aggiornate le definizioni e le caratteristiche di alcuni concimi a base di microelementi, eliminando o rimodulando requisiti tecnici; per i microelementi chelati UVCB sono fissate nuove condizioni. Per i substrati di coltivazione minerali, il limite per il nichel si applica al solo contenuto biodisponibile, ma solo se il prodotto è destinato all'uso professionale in orticoltura, nei tetti verdi o nelle pareti verdi.
Polimeri, CMC 1 e CMC 11
Sono ridefinite le esclusioni e inclusioni dei polimeri nelle CMC 1 e 11: restano esclusi i polimeri derivati da polimerizzazione avvenuta in natura e non modificati chimicamente, i polimeri biodegradabili e quelli con idrosolubilità superiore a 2 g/l alle condizioni indicate.
Piante, compost, digestato e materiali di origine animale
Per CMC 2, 3 e 5 sono ampliati o chiariti i procedimenti di lavorazione e i materiali in entrata ammessi. Sono introdotti compost e digestato da materiali di categoria 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che sia stato stabilito il punto finale nella catena di fabbricazione e che siano rispettate le altre condizioni previste. Sono allineate le esclusioni relative ai rifiuti urbani misti e ai sottoprodotti di origine animale.
Etichettatura
L'allegato III modifica le informazioni obbligatorie in etichetta: elenco ingredienti oltre il 5 % in peso o volume, avvertenze sui materiali che potrebbero superare limiti per alimenti o mangimi, istruzioni per l'uso di taluni substrati o polimeri, indicazione dei microelementi e dei loro controioni solo quando pertinenti, qualificazione dei microelementi chelati/complessati e indicazione dell'intervallo di pH di stabilità.
Tolleranze dichiarative
Sono aggiornate le tolleranze per nutrienti, microelementi, carbonio organico, biostimolanti e miscele fisiche di prodotti fertilizzanti. In particolare, sono ampliate alcune tolleranze per concimi inorganici e ammendanti, introdotta una tolleranza del ± 5 % per i biostimolanti delle piante e disciplinata la tolleranza quantitativa delle miscele fisiche.
Valutazione della conformità
Nell'allegato IV si chiarisce l'uso del modulo B seguito dal modulo C anche per le miscele fisiche di prodotti fertilizzanti; si impone che, in presenza di materiali derivanti da rifiuti, si applichino regole più rigorose secondo il caso; si richiedono, nei fascicoli tecnici, risultati di calcoli e prove e, se il cromo totale supera 200 mg/kg di materia secca, informazioni sulla quantità massima e sulla fonte esatta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 16 luglio 2022.
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