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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1958

Regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione del 23 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito alle procedure di prova e ai requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di adattamento intelligente della velocità e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche indipendenti, e che ne modifica l’allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato disciplina in modo dettagliato come devono essere testati e omologati i sistemi ISA, imponendo requisiti tecnici minimi per le funzioni di informazione, avviso e regolazione della velocità. Definisce inoltre il catalogo della segnaletica stradale per Stato membro rilevante ai fini delle prove e prevede obblighi di raccolta e trasmissione di dati sull’uso reale dei sistemi per una futura valutazione della Commissione. Infine, modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 per inserire il riferimento al nuovo atto.

Stabilisce norme tecniche e procedure di prova per l’omologazione dei veicoli a motore e dei sistemi ISA (adattamento intelligente della velocità), nonché aggiorna il catalogo di riferimento del regolamento (UE) 2019/2144.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai sistemi di adattamento intelligente della velocità (ISA) sia installati sul veicolo sia omologati come entità tecniche indipendenti. Rileva ai fini dell’omologazione UE e della vigilanza tecnica nei soli casi in cui il veicolo circoli su strade pubbliche situate nel territorio dell’Unione europea, con esclusione delle regioni ultraperiferiche nei test di affidabilità in condizioni reali previsti dall’allegato I. È testo rilevante ai fini del SEE e si applica dal 6 luglio 2022.

Adattamento intelligente della velocità (ISA): omologazione, prove e requisiti tecnici

Il regolamento delegato (UE) 2021/1958 integra il regolamento (UE) 2019/2144 disciplinando in modo puntuale l’omologazione dei sistemi ISA, cioè i sistemi di adattamento intelligente della velocità destinati ai veicoli a motore delle categorie M e N. La disciplina si fonda sull’idea che il sistema debba assistere il conducente senza sostituirlo, con prestazioni tecniche misurabili e verificabili su strade pubbliche dell’Unione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento nasce per colmare il rinvio del regolamento (UE) 2019/2144, che prevede per i veicoli nuovi l’adozione di sistemi avanzati di sicurezza, tra cui l’ISA. I considerando sottolineano la necessità di regole tecniche dettagliate, tecnicamente neutre e basate sulle prestazioni, capaci di tenere conto delle diverse soluzioni di segnalazione, del ruolo prioritario della segnaletica reale rispetto ad altre fonti informative e della necessità di una futura valutazione delle prestazioni basata su dati reali raccolti dai costruttori.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai relativi sistemi ISA, sia quando sono installati sul veicolo sia quando sono omologati come entità tecniche indipendenti. Le prescrizioni rilevano ai fini dell’omologazione UE e dei controlli tecnici di conformità, e presuppongono che il veicolo circoli su strade pubbliche situate nel territorio dell’Unione europea. Per la prova di affidabilità in condizioni reali, il regolamento esclude espressamente le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE.

Struttura dell’atto e rapporti con il regolamento (UE) 2019/2144

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono che l’omologazione del veicolo e del sistema ISA dipende dalla conformità all’allegato I. L’articolo 3 rinvia al catalogo di segnaletica stradale dell’allegato II, che è centrale per la valutazione delle prestazioni del sistema nei diversi Stati membri. L’articolo 5 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 per aggiungere il riferimento al presente regolamento nella riga D8 relativa all’ISA.

Obblighi informativi verso le autorità e la Commissione

L’articolo 4 introduce un flusso di dati obbligatorio dai costruttori alle autorità di omologazione e da queste alla Commissione. I costruttori devono trasmettere rapporti sul tempo o sulla distanza con ISA acceso e spento, sul rispetto o meno dei limiti di velocità percepiti e sul tempo medio tra accensione e spegnimento da parte del conducente; tali dati vanno poi aggregati dalle autorità e inviati alla Commissione il 7 luglio 2024 e successivamente ogni sei mesi per due anni. La finalità è consentire una valutazione anticipata delle prestazioni dei diversi metodi di segnalazione nella guida reale.

Definizioni tecniche essenziali

L’allegato I contiene definizioni determinanti per l’interpretazione della disciplina: tipo di veicolo e tipo di sistema ISA, funzione di informazione sul limite di velocità, funzione di avviso, funzione di regolazione della velocità, limite di velocità percepito, segnale esplicito o implicito, catalogo della segnaletica stradale e limite di velocità nazionale. Tali definizioni sono rilevanti perché il sistema può basarsi su telecamera, GNSS, mappe digitali, segnali infrastrutturali o combinazioni di questi elementi, ma deve sempre mantenere la priorità della segnaletica reale quando disponibile.

Requisiti generali di progettazione e tutela dei dati

Il sistema ISA deve comprendere una funzione di informazione sul limite di velocità e una funzione di avviso o di regolazione della velocità. Deve essere progettato per ridurre al minimo errori e false segnalazioni nella guida reale, senza richiedere capacità di guida autonoma. Sul piano privacy, il sistema non deve utilizzare informazioni biometriche, compreso il riconoscimento facciale, e non deve registrare, conservare o trasmettere in modo continuo dati su specifici eventi di superamento del limite, salvo quanto strettamente necessario alla funzionalità ISA o ad altri obblighi UE; il riferimento generale è coerente con il GDPR richiamato nei considerando.

Segnalazione di avaria e controllo da parte del conducente

Il regolamento impone un segnale ottico costante in caso di avaria che comprometta le prestazioni richieste. Il sistema deve informare senza ritardo, memorizzare le avarie non immediatamente rilevabili in condizioni statiche e continuare a segnalarle a ogni riaccensione finché il difetto persiste. Il conducente deve poter disattivare il sistema completamente o parzialmente; la disattivazione totale o parziale deve essere chiaramente segnalata con un indicatore ottico, e la riattivazione deve essere semplice. È ammessa la disattivazione automatica quando la velocità è già controllata da altri sistemi automatizzati del veicolo.

Funzione di informazione sul limite di velocità

La funzione deve mostrare il limite di velocità percepito in modo chiaramente leggibile dal conducente, nel campo visivo diretto e in ogni condizione di illuminazione. Quando il sistema non dispone di un limite percepito, deve segnalare tale circostanza con un segnale ottico dedicato; se mostra una stima, deve apporre il simbolo "?" accanto al valore. Se la visualizzazione del limite resta accesa anche al di sotto del limite, il sistema deve emettere un lieve avviso acustico a ogni variazione del limite percepito. L’indicatore può rimanere visibile anche a sistema disattivato, ma senza quell’avviso.

Determinazione del limite: paese/regione, segnali espliciti e segnali impliciti

Quando la corretta determinazione del limite richiede la conoscenza del paese o della regione di operatività, il sistema deve poter rilevare automaticamente il codice del paese oppure consentire l’impostazione manuale da parte del conducente. L’impostazione va mantenuta dopo la riaccensione e deve essere spiegata nelle istruzioni del veicolo. Per veicoli destinati a uso locale o regionale, il costruttore deve informare chiaramente sugli eventuali limiti operativi e annotare, fino a diversa disciplina, la limitazione nel certificato di conformità.

Il sistema deve riconoscere i segnali espliciti con valore numerico e, nei casi previsti dal catalogo, i segnali impliciti o i segnali di fine limitazione. La prestazione di base richiede il riconoscimento del limite entro 2 secondi dal superamento del segnale, con una tolleranza di 10 metri per velocità inferiori a 20 km/h. Per la valutazione su strada, il regolamento richiede che il limite corretto sia determinato per almeno il 90 % della distanza totale e per almeno l’80 % della distanza percorsa su ciascuno dei tre tipi di strada considerati.

Prestazioni in condizioni reali e aggiornamenti

La prova di affidabilità in condizioni reali è una parte centrale del sistema di omologazione. Deve coprire 400 km di percorso, con almeno il 25 % su strada urbana, extraurbana e autostrada/superstrada/strada a due carreggiate separate; può essere ridotta oltre i 300 km se negli ultimi 50 km la prestazione TP_D resta stabile. Il percorso va concordato tra costruttore, servizio tecnico e autorità di omologazione e deve svolgersi su strade pubbliche dell’Unione, escluse le regioni ultraperiferiche.

Per garantire la tenuta delle prestazioni nel tempo, se il sistema usa dati elettronici il livello di versione deve essere facilmente verificabile e i costruttori devono fornire aggiornamenti periodici, gratuitamente almeno annualmente per i dati basati su mappe fino a 7 anni dalla fabbricazione del veicolo. Le istruzioni del veicolo devono spiegare che tali aggiornamenti sono necessari e come riceverli; sono ammessi aggiornamenti over-the-air. La prestazione di affidabilità deve essere mantenuta per almeno 14 anni dalla data di fabbricazione.

Funzione di avviso relativo al limite di velocità

Quando il limite percepito è noto e la velocità segnalata dal tachimetro lo supera, la funzione di avviso deve intervenire con una delle modalità previste: avviso visivo e acustico a cascata, avviso visivo e tattile a cascata, oppure solo avviso tattile. Il regolamento disciplina con precisione i tempi di comparsa, la durata massima e le condizioni di cessazione di ciascun avviso, con meccanismi di riconoscimento da parte del conducente e di sospensione in fase di decelerazione o in presenza di sistemi di controllo della velocità del veicolo.

Per i veicoli M2, M3, N2 e N3 con tachigrafo e limitatore di velocità, la funzione di avviso deve essere sospesa sotto soglie determinate, salvo che il limite percepito sia fornito da un segnale esplicito adeguato o da dati cartografici fondati su tale segnale. Anche in questo caso il rispetto delle prestazioni deve essere dimostrato tramite apposite prove.

Funzione di regolazione della velocità

Se presente, la funzione di regolazione deve tentare di mantenere la velocità entro il limite percepito, con avvio entro 1,5 secondi dal superamento del limite. Il sistema non deve agire sul freno di servizio, salvo il caso dei veicoli M1 e N1; può intervenire su un freno di rallentamento solo dopo aver ridotto al minimo la potenza di propulsione. La velocità stabilizzata deve restare entro un intervallo determinato rispetto al limite percepito e il conducente deve poter inibire temporaneamente l’intervento con un’azione positiva, senza che ciò avvenga esclusivamente tramite kick-down.

Il regolamento consente anche una funzione manuale di limitazione della velocità, purché non si disattivi automaticamente l’ISA. Se la funzione è associata a un avviso acustico, si applicano integralmente i requisiti relativi agli avvisi a cascata.

Prove tecniche e criteri di conformità

Le procedure di prova sono ampiamente dettagliate negli articoli dell’allegato I: condizioni del veicolo, pneumatici, precondizionamento, selezione dei segnali, configurazione del paese/regione, condizioni ambientali, pista o laboratorio equivalente, verbali di prova e requisiti di accettazione. Per la funzione di avviso sono previste prove specifiche per sistemi con avviso visivo/acustico, solo tattile e con assistenza al conducente. Per la funzione di regolazione si prevedono prove in accelerazione, risposta, disattivazione ed esclusione, con limiti di velocità di prova e soglie predeterminate.

Catalogo della segnaletica stradale dell’allegato II

L’allegato II è un elemento operativo fondamentale: elenca, Stato membro per Stato membro, i segnali che il sistema deve essere in grado di interpretare e la risposta prevista in km/h per ciascuna categoria di veicolo. Il catalogo include segnali espliciti, segnali impliciti, segnali di zona, autostrada, superstrada e limiti urbani, nonché pannelli a messaggio variabile. In più punti sono previste note che consentono l’uso di limiti ufficiali diversi in funzione della capacità del sistema di distinguere regione di operatività, tipo di strada, presenza di rimorchio o altre condizioni locali.

Rilievi pratici per gli operatori

Per costruttori, importatori e operatori dell’omologazione, il regolamento impone un approccio molto documentale: il sistema deve essere dimostrato in prova, con cataloghi paese-specifici, dati di aggiornamento, prove di affidabilità e istruzioni al conducente coerenti con i limiti funzionali dell’ISA. Per i professionisti italiani, il testo rileva soprattutto in sede di conformità di prodotto, gestione del fascicolo tecnico, redazione delle istruzioni e coordinamento con i requisiti di immatricolazione e certificazione di conformità dei veicoli destinati al mercato UE.

Disposizioni principali

Oggetto e collegamento con il regolamento (UE) 2019/2144

Gli articoli 1 e 2 subordinano l’omologazione del veicolo e dell’ISA come entità tecnica indipendente alla conformità alle procedure di prova e ai requisiti tecnici dell’allegato I. L’articolo 5 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 per inserire il riferimento al presente regolamento (riga D8).

Catalogo della segnaletica stradale

L’articolo 3 rinvia all’allegato II, che elenca per ciascuno Stato membro la segnaletica rilevante per la determinazione del limite di velocità. Il catalogo distingue segnali espliciti, impliciti, zone e indicazioni per autostrade, superstrade e limiti urbani, con differenziazioni per categoria di veicolo.

Obblighi informativi dei costruttori e trasmissione dati

L’articolo 4 impone ai costruttori di comunicare alle autorità che rilasciano l’omologazione dati aggregati sul tempo o la distanza percorsa con ISA acceso/spento, sul rispetto o meno dei limiti percepiti e sul tempo medio tra accensione e spegnimento da parte del conducente. I dati relativi alla lettera a) devono essere distinti per avviso acustico a cascata, avviso con vibrazione a cascata, funzione di segnale tattile e funzione di controllo della velocità. Le autorità di omologazione devono aggregare tali informazioni e trasmetterle alla Commissione il 7 luglio 2024 e successivamente almeno ogni sei mesi per due anni.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 6 luglio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Definizioni chiave

L’allegato I chiarisce concetti essenziali come tipo di veicolo e tipo di sistema ISA, funzione di informazione sul limite di velocità, funzione di avviso relativa al limite di velocità, funzione di regolazione della velocità, limite di velocità percepito, segnale stradale applicabile, segnale esplicito/implicito e catalogo della segnaletica stradale. Le definizioni servono a delimitare l’ambito delle prove e delle prestazioni richieste.

Requisiti generali del sistema ISA

Il sistema deve comprendere una funzione di informazione sul limite di velocità e una funzione di avviso o di regolazione della velocità. Deve essere esente da errori o ridurre al minimo il tasso di errore nelle condizioni reali, operare nel rispetto dei requisiti al momento dell’omologazione e non utilizzare biometria, inclusi il riconoscimento facciale, né registrare o trasmettere continuamente dati su specifici eventi di superamento del limite, salvo quanto necessario per la funzionalità ISA o per altri atti UE. Se dotato di localizzazione, deve essere compatibile almeno con Galileo ed EGNOS.

Avviso di avaria e controllo/disattivazione

In caso di avaria che impedisca il rispetto delle prescrizioni deve essere previsto un segnale ottico costante, senza ritardo e con memorizzazione dell’avaria non rilevata in condizioni statiche. Il conducente deve poter disattivare manualmente il sistema, totalmente o parzialmente, e il sistema deve riattivarsi automaticamente a ogni riaccensione del veicolo. La disattivazione automatica è consentita quando la velocità è già regolata da altri sistemi automatizzati. Devono inoltre essere previsti criteri di tolleranza tra velocità indicata e limite percepito.

Funzione di informazione sul limite di velocità

L’indicatore deve essere collocato nel campo visivo del conducente, essere leggibile di giorno e di notte e mostrare il limite percepito almeno quando la velocità supera il limite percepito. Se il limite non è noto, il sistema deve segnalarlo chiaramente; se lo visualizza comunque, deve accompagnare il valore con il simbolo "?". Sono disciplinate anche l’impostazione del paese/regione di operatività, la permanenza dell’impostazione, le istruzioni al conducente e il caso dei veicoli destinati a uso locale o regionale, per i quali il certificato di conformità deve riportare una menzione specifica fino all’introduzione di una voce dedicata.

Determinazione del limite di velocità e affidabilità in condizioni reali

Il sistema deve riconoscere segnali espliciti e, tramite mezzi quali telecamera, GNSS e mappe digitali, determinare i limiti associati ai segnali previsti dal catalogo. La rilevazione del limite deve avvenire al più tardi 2 secondi dopo il superamento del segnale, con possibilità di 10 metri di tolleranza sotto i 20 km/h. Per l’affidabilità in guida reale è richiesto che il corretto limite sia determinato per almeno il 90 % della distanza totale e per almeno l’80 % di ciascuno dei tre tipi di strade considerati, sulla base di una prova su strada di 400 km, riducibile oltre i 300 km se negli ultimi 50 km la prestazione è stabile. Gli aggiornamenti dei dati cartografici devono essere forniti gratuitamente almeno annualmente fino a 7 anni dalla fabbricazione del veicolo e la prestazione va mantenuta per almeno 14 anni.

Funzione di avviso relativa al limite di velocità

Quando il limite percepito è superato, il sistema deve emettere avvisi visivi/acustici a cascata, visivi/tattili a cascata oppure solo tattili, secondo le condizioni dell’allegato. Sono previsti tempi di attivazione, durata massima e regole di cessazione degli avvisi, nonché un divieto di combinare avviso tattile e funzione di avviso acustico se non nel rispetto completo delle prescrizioni per l’avviso acustico a cascata. Per veicoli M2, M3, N2 e N3 dotati di tachigrafo e limitatore di velocità, la funzione è sospesa in determinate condizioni sotto la soglia di 9 km/h al di sotto dell’impostazione del limitatore, salvo presenza di segnale esplicito o di dati cartografici fondati su tale segnale.

Funzione di regolazione della velocità

Se presente, la funzione deve tentare di limitare la velocità segnalata dal tachimetro al limite percepito, con inizio entro 1,5 secondi dal superamento del limite, decelerazione massima di 3,0 m/s² e velocità stabilizzata compresa tra il limite percepito e 5 km/h sotto di esso. Il conducente può sempre prevalere con un’azione positiva; la funzione si sospende e poi riprende in condizioni predeterminate. Per i veicoli M2, M3, N2 e N3 con tachigrafo e limitatore, si applica una sospensione analoga a quella prevista per l’avviso. Sono previste prove di accelerazione, risposta, disattivazione ed esclusione.

Procedure di prova e criteri di accettazione

L’allegato I disciplina in dettaglio le prove per la funzione di informazione sul limite di velocità, per la funzione di avviso e per la funzione di regolazione della velocità, con condizioni del veicolo, selezione dei segnali, condizioni ambientali e metriche di valutazione. È ammesso l’uso di piste di prova o, in taluni casi, di procedure di laboratorio equivalenti, e le diverse prove possono essere combinate. Le prove di affidabilità su strada devono coprire strada urbana, extraurbana e autostrada/superstrada/strada a due carreggiate separate, con percorrenza minima del 25 % per ciascuna tipologia.

Catalogo della segnaletica stradale per Stato membro

L’allegato II elenca per ciascuno degli Stati membri e per alcuni Paesi SEE le tipologie di segnali e i limiti di velocità che il sistema ISA deve essere in grado di riconoscere o trattare. Il catalogo include anche note su limiti ufficiali utilizzabili come limite percepito quando il sistema distingue regione di operatività, tipo di strada, presenza di rimorchio o altre condizioni locali; prevede inoltre la gestione di pannelli a messaggio variabile e di segnali impliciti/espliciti in situazioni specifiche.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza stradaletrasporti su stradaprotezione dei datinorme tecniche e prove di conformità

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