Regolamento (UE) 2021/1046
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1046 della Commissione del 23 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti dei settori uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. La modifica deriva dal controllo regolare dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine delle merci. L'atto sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e si applica immediatamente dalla data di pubblicazione.
Modifica i prezzi rappresentativi per talune importazioni nei settori delle uova e del pollame e per l'ovoalbumina, aggiornando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché dell'ovoalbumina, per le quali il regolamento (CE) n. 1484/95 prevede l'applicazione di dazi addizionali all'importazione sulla base dei prezzi rappresentativi. La modifica riguarda in particolare talune merci classificate al codice NC 0207 14 10, con prezzi rappresentativi differenziati secondo l'origine (AR, BR, TH). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame e per l'ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1046 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. L'intervento è motivato dall'esito del controllo regolare dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare i prezzi rappresentativi per talune importazioni in funzione delle variazioni dei prezzi per origine.
Base giuridica e contesto regolatorio
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 183, lettera b), e del regolamento (UE) n. 510/2014, articolo 5, paragrafo 6, lettera a). Il considerando principale richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1484/95 aveva già istituito le modalità applicative del regime di dazi addizionali all'importazione e i prezzi rappresentativi per i settori interessati; la presente modifica serve ad allinearli ai dati aggiornati di mercato.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. La modifica incide sui prodotti classificati al codice NC 0207 14 10, relativi ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati.
Nel nuovo allegato sono indicati, per tali merci, i prezzi rappresentativi e le cauzioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, con differenziazione in base all'origine della merce:
- Argentina (AR): prezzo rappresentativo 170,6 EUR/100 kg; cauzione 45 EUR/100 kg;
- Brasile (BR): prezzo rappresentativo 154,9 EUR/100 kg; cauzione 53 EUR/100 kg;
- Tailandia (TH): prezzo rappresentativo 192,2 EUR/100 kg; cauzione 34 EUR/100 kg.
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione dell'esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti immediati sull'applicazione dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, sul regime dei dazi addizionali all'importazione per i prodotti interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito. Per il codice NC 0207 14 10, relativo ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, sono fissati nuovi prezzi rappresentativi e correlate cauzioni ai fini dell'articolo 3 del regolamento di base, distinti per origine (Argentina, Brasile, Tailandia).
Base giuridica e finalità
L'atto è adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 183, lettera b), e del regolamento (UE) n. 510/2014, articolo 5, paragrafo 6, lettera a). La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi sulla base del monitoraggio regolare dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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