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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1445

Regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione del 23 giugno 2021 che modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 per tenere conto degli sviluppi tecnici e normativi nel settore dell’omologazione dei veicoli. Interviene sui riferimenti a numerosi atti, inclusi regolamenti UN e direttive storiche, e chiarisce alcune condizioni applicative per prove, equivalenze e designazione dei servizi tecnici. Le modifiche incidono soprattutto su rumore, emissioni, protezione dei pedoni, riciclabilità, sicurezza interna e prescrizioni per ambulanze e altri veicoli specifici.

Modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 aggiornando i riferimenti normativi e le condizioni di equivalenza per l’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti di omologazione UE e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, nei limiti del regolamento (UE) 2018/858. Rileva per costruttori, servizi tecnici e autorità competenti che operano su prescrizioni tecniche elencate negli allegati II e VII, con particolare riferimento a veicoli delle categorie interessate dagli atti richiamati e alle equivalenze con omologazioni UN. Non introduce esclusioni generali, ma aggiorna il perimetro tecnico delle norme applicabili e le condizioni per l’uso di talune designazioni e prove interne.

Modifica degli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858

Il regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione aggiorna il quadro tecnico dell’omologazione UE dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. L’intervento risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di allineare gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 agli sviluppi tecnologici e normativi.

Ambito e finalità della modifica

La modifica non riscrive il regime generale di omologazione, ma aggiorna i riferimenti normativi e le condizioni di applicazione di specifiche prescrizioni tecniche. In particolare, vengono rivisti gli atti elencati nell’allegato II, che individuano le prescrizioni a cui devono conformarsi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, e l’allegato VII, relativo ai casi in cui un costruttore può essere designato come servizio tecnico e alle condizioni per prove interne.

Aggiornamenti sull’allegato II: rumore, emissioni e altre prescrizioni tecniche

Nella parte I dell’allegato II viene inserita una nuova voce sul livello sonoro ammissibile, con riferimento alla direttiva 70/157/CEE, e viene aggiornato il richiamo alle emissioni Euro VI dei veicoli pesanti, ora collegato al regolamento (CE) n. 595/2009 e al regolamento (UE) n. 582/2011. Viene inoltre introdotta una nuova voce relativa alla licenza per lo strumento di simulazione delle emissioni di CO2 per veicoli pesanti, con rinvio al regolamento (UE) 2017/2400; la nota esplicativa 16 precisa che la disposizione si applica ai veicoli con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 7 500 kg.

Chiarimenti su prove, controlli ed equivalenze

Nell’appendice 1 della parte I è aggiornata la nota C, che chiarisce il regime applicabile in caso di utilizzo dell’atto normativo: sono richieste solo le prescrizioni tecniche, non è necessario alcun certificato di omologazione, le prove e i controlli possono essere svolti dal servizio tecnico o dal costruttore, deve essere redatto un verbale di prova conforme all’allegato III e deve essere garantita la conformità della produzione. Parallelamente, nella parte II dell’allegato II è ribadito che le omologazioni rilasciate in base ai regolamenti UN elencati, o un’omologazione internazionale globale di tipo rilasciata ai sensi del regolamento UN n. 0, sono considerate equivalenti all’omologazione UE corrispondente quando la tabella della parte I rinvia a una direttiva o a un regolamento specifico.

Tabella di corrispondenza con i regolamenti UN

La tabella della parte II viene sostituita per riflettere una corrispondenza più aggiornata tra oggetti regolati e regolamenti UN: livello sonoro ammissibile, AVAS, silenziatori di ricambio, protezione dei pedoni, sistema di assistenza alla frenata, riciclabilità, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, dispositivi avanzati di frenata d’emergenza e sistema di avviso di deviazione dalla corsia. Il regolamento precisa inoltre che le prescrizioni di installazione contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati secondo i regolamenti UN.

Veicoli M1, finiture interne, sedili e ambulanze

Nella parte III dell’allegato II sono aggiornate le voci su finiture interne e su sedili, ancoraggi e poggiatesta, con rinvii ai regolamenti (CE) n. 661/2009 e ai regolamenti UN n. 21 e n. 17. Per le ambulanze, le prescrizioni aggiuntive vengono riscritte: il vano di trasporto del paziente deve rispettare la norma EN 1789:2007 +A1:2010 +A2:2014, salvo la sezione 6.5 sull’elenco delle attrezzature; la conformità si prova con relazione di prova del servizio tecnico, eventualmente basata su valutazioni di subappaltatori o affiliate ai sensi dell’articolo 71; se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano le prescrizioni dell’appendice 3 sui sistemi di blocco e ritenuta degli occupanti.

Aggiornamento dell’allegato VII

Nell’allegato VII viene inserita una nuova voce relativa alla determinazione della resistenza al rotolamento, con rinvio all’allegato X del regolamento (UE) 2017/2400. La modifica si colloca nel quadro delle attività per cui il costruttore può essere designato come servizio tecnico e contribuisce ad ampliare o precisare i casi in cui tale designazione è utilizzabile per prove interne.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli atti normativi dell’allegato II

Nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 sono inseriti e aggiornati riferimenti tecnici per diversi settori: livello sonoro ammissibile (direttiva 70/157/CEE), emissioni Euro VI dei veicoli pesanti (regolamento (CE) n. 595/2009 e regolamento (UE) n. 582/2011), licenza per lo strumento di simulazione delle emissioni di CO2 per veicoli pesanti (regolamento (UE) 2017/2400, con nota per veicoli oltre 7 500 kg), nonché altre voci e note applicative nelle tabelle delle appendici.

Chiarimento delle condizioni di applicazione e delle prove

Nell’allegato II, parte I, appendice 1, viene precisata la nota esplicativa C: per l’applicazione dell’atto normativo sono richieste solo le prescrizioni tecniche; non è necessario un certificato di omologazione; prove e controlli sono svolti dal servizio tecnico o dal costruttore; deve essere redatto un verbale di prova conforme all’allegato III; deve essere garantita la conformità della produzione.

Aggiornamento delle prescrizioni per sporgenze esterne e protezione degli occupanti

Per i veicoli della categoria M1, la voce relativa al regolamento UN n. 26 è riscritta imponendo la conformità della superficie esterna della carrozzeria alle prescrizioni generali del punto 5 e, se ritenuto necessario dal servizio tecnico, la verifica delle ulteriori disposizioni specificate nei punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11. Sono inoltre aggiornate le voci su finiture interne, sedili, ancoraggi e poggiatesta, con rinvii ai regolamenti UN n. 21 e n. 17 e alle relative combinazioni di note applicative.

Prescrizioni aggiuntive per ambulanze

Le ambulanze devono rispettare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 +A1:2010 +A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura, salvo la sezione 6.5 sull’elenco delle attrezzature. La prova di conformità è fornita mediante relazione di prova del servizio tecnico, anche basata su valutazioni di subappaltatori o affiliate ai sensi dell’articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano le prescrizioni dell’appendice 3 sui sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.

Equivalenza con omologazioni UN

Nella parte II dell’allegato II si chiarisce che, quando la tabella della parte I rinvia a una direttiva o a un regolamento, un’omologazione rilasciata ai sensi dei regolamenti UN elencati, oppure un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale ai sensi del regolamento UN n. 0 che comprenda l’omologazione del pertinente elemento, è considerata equivalente a un’omologazione UE rilasciata ai sensi dell’atto corrispondente.

Nuova tabella di corrispondenza con i regolamenti UN

La tabella della parte II dell’allegato II è sostituita per aggiornare la corrispondenza tra oggetti regolati e regolamenti UN, includendo tra l’altro livello sonoro ammissibile, AVAS, silenziatori di ricambio, protezione dei pedoni, sistemi di assistenza alla frenata, riciclabilità, impianti di stoccaggio dell’idrogeno, dispositivi avanzati di frenata d’emergenza e sistema di avviso di deviazione dalla corsia. È confermato che le prescrizioni in materia di installazione contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati ai sensi dei regolamenti UN.

Aggiornamento delle tabelle dell’allegato II, parte III

Sono aggiornate le voci su finiture interne e sedili, ancoraggi e poggiatesta nelle appendici 1 e 3, con riferimenti ai regolamenti (CE) n. 661/2009, ai regolamenti UN n. 21 e n. 17 e alle nuove note applicative. Per le finiture interne è introdotta una nota che consente l’uso della nota G per le parti non particolarmente interessate dalla modifica, ma impone che ogni finitura aggiunta o modificata sia conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria M1.

Aggiornamento dell’allegato VII

Nell’allegato VII, punto 3, viene inserita una nuova riga relativa alla determinazione della resistenza al rotolamento, con rinvio all’allegato X del regolamento (UE) 2017/2400, ampliando così l’elenco degli atti e delle prove per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico e per le condizioni di uso della designazione per prove interne.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza stradaletrasportinormazione tecnicavigilanza del mercato

Testo integrale

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