Regolamento (UE) 2021/1018
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1018 della Commissione del 22 giugno 2021 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di informativa prudenziale per le banche di rilevanza sistemica a livello mondiale, allineandolo alle regole di terzo pilastro introdotte dal regolamento (UE) 2021/637 e alle norme di Basilea riviste. In particolare, impone ai G-SII di pubblicare i valori degli indicatori usati per il loro punteggio tramite un modello uniforme, nella relazione di fine esercizio e, se necessario, in una successiva relazione. Contestualmente abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014, sostituendone integralmente il regime informativo.
Modifica le norme tecniche di attuazione sulla pubblicazione delle informazioni di terzo pilastro relative agli indicatori utilizzati per individuare le banche di rilevanza sistemica a livello mondiale (G-SII) e abroga il previgente regime di informativa del 2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale (G-SII) soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013. Rileva per la comunicazione dei valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio G-SII, nell’ambito della relazione di fine esercizio del terzo pilastro e della successiva eventuale ripubblicazione. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; si applica dal 28 giugno 2021. Esclude i dati accessori e le voci per memoria raccolti ai fini della raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità interessate.
Informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale
Il regolamento interviene sul quadro europeo di informativa prudenziale per i gruppi bancari di rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), coordinandolo con la riforma del terzo pilastro introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637. La finalità dichiarata è assicurare coerenza con le norme internazionali rivedute del Comitato di Basilea e garantire una transizione ordinata dal precedente regime del 2014.
Contesto normativo e finalità
Il testo si fonda sull’articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, introdotto dal regolamento (UE) 2019/876, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione sui modelli uniformi di informativa prudenziale. I considerando richiamano anche l’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impone ai G-SII la pubblicazione annuale dei valori degli indicatori utilizzati per determinare il punteggio sistemico, nonché l’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE e il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/539.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’obbligo riguarda esclusivamente i G-SII, ossia gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale. L’oggetto dell’informativa è costituito dai valori degli indicatori impiegati per la determinazione del punteggio G-SII. La disciplina opera nell’alveo della relazione nell’ambito del terzo pilastro e si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri, essendo un regolamento direttamente applicabile.
Modalità di pubblicazione dell’informativa
L’articolo 6 bis inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 stabilisce che i G-SII devono utilizzare il modello uniforme di informativa previsto dall’articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, lo stesso impiegato per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità interessate. Il regolamento precisa però che non devono essere inclusi i dati accessori e le voci per memoria raccolti ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014.
Tempistica dell’informativa e aggiornamenti successivi
Le informazioni devono essere pubblicate nella relazione di fine esercizio del terzo pilastro. Se, dopo la trasmissione definitiva alle autorità competenti, i valori degli indicatori risultano diversi da quelli riportati nella relazione di fine esercizio, il G-SII deve ripubblicare tali informazioni nella prima relazione del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva. Il meccanismo garantisce allineamento tra informativa al pubblico e dati effettivamente utilizzati nel processo di individuazione.
Abrogazione del previgente regolamento del 2014
Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014, che disciplinava i modelli uniformi e la data di informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale. La sostituzione è giustificata dal nuovo assetto introdotto dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, che instaurano un quadro coerente e completo di disclosure prudenziale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione è fissata al 28 giugno 2021, in parallelo con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, per evitare discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime informativo. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modello uniforme per l’informativa sui G-SII
Introduce nell’allegato quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 l’articolo 6 bis. I G-SII devono pubblicare i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio di cui all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme di informativa previsto dall’articolo 434 bis dello stesso regolamento, impiegato per la raccolta dei valori da parte delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014, con esclusione dei dati accessori e delle voci per memoria raccolti in base a tale disposizione.
Tempistica e ripubblicazione dell’informativa
Le informazioni devono essere pubblicate nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Se i valori presentati definitivamente alle autorità interessate differiscono da quelli indicati nella relazione di fine esercizio, i G-SII devono ripubblicare le informazioni nella prima relazione del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014
Il regolamento elimina il precedente regime tecnico di attuazione del 2014 relativo ai modelli uniformi e alla data di informativa sui valori utilizzati per individuare i G-SII, in quanto sostituito dal nuovo sistema fondato sull’articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 28 giugno 2021, in coincidenza con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, per garantire continuità normativa nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.
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