Regolamento (UE) 2021/1418
Regolamento delegato (UE) 2021/1418 della Commissione del 23 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle sanzioni nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime sanzionatorio del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 in materia di aiuti e sostegni connessi agli animali. La modifica chiarisce che la deroga legata all’identificazione individuale riguarda solo bovini, ovini e caprini, e introduce una sanzione anche quando tali animali non accertati non siano individualmente identificabili, indipendentemente dal loro numero. L’applicazione è retrodatata alle domande riferite ad anni di domanda o periodi di premio dal 1° gennaio 2021.
Modifica le regole sulle sanzioni amministrative applicabili nell’ambito dei regimi di aiuti per animali e delle misure di sostegno connesse agli animali, limitando l’obbligo di identificazione individuale ai bovini, ovini e caprini e prevedendo sanzioni specifiche quando tali animali non sono identificabili.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di aiuti, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate con riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1° gennaio 2021. Incide sul regolamento delegato (UE) n. 640/2014, nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo della PAC e delle sanzioni amministrative relative ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità. Riguarda in particolare i regimi di aiuti per animali e le misure di sostegno connesse agli animali; la modifica chiarisce che l’identificazione individuale rileva solo per bovini, ovini e caprini.
Modifica del regime sanzionatorio per gli aiuti connessi agli animali
Il regolamento delegato (UE) 2021/1418 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per correggere e precisare le regole sulle sanzioni amministrative applicabili nell’ambito dei regimi di aiuti per animali e delle misure di sostegno connesse agli animali. La finalità è evitare che la disciplina precedente producesse un trattamento incoerente tra casi meno gravi, basati solo sul numero di animali non accertati, e casi più gravi, in cui gli animali non risultino individualmente identificabili.
Ambito di applicazione
La modifica opera nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo della PAC e delle sanzioni amministrative previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Si applica alle domande di aiuti, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate con riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1° gennaio 2021.
Regola sull’identificazione individuale
L’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 viene sostituito per chiarire che il requisito dell’identificazione individuale riguarda esclusivamente i bovini, gli ovini e i caprini non accertati. La condizione deve essere soddisfatta mediante qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
Sanzione amministrativa per mancata identificabilità
L’articolo 31, paragrafo 2, primo comma, è modificato per stabilire che la riduzione dell’importo totale dell’aiuto o del sostegno si applica in due ipotesi: quando vi siano più di tre animali non accertati, oppure quando i bovini, ovini e caprini non accertati non possano essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione. In questo modo la disciplina copre espressamente le inadempienze più gravi legate alla perdita di identità e rintracciabilità degli animali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo adottato il 23 giugno 2021 e pubblicato il 31 agosto 2021, si applica retroattivamente alle domande riferite ad anni di domanda o periodi di premio che iniziano dal 1° gennaio 2021.
Rapporto con altri atti dell’Unione
L’atto modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, già oggetto di modifica da parte del regolamento delegato (UE) 2021/841. La base giuridica è rinvenuta nel regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare negli articoli 63, paragrafo 4, 64, paragrafo 6, e 77, paragrafo 7.
Disposizioni principali
Chiarimento sull’identificazione individuale
L’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è sostituito per stabilire che, ai fini della corresponsione dell’aiuto o del sostegno in base agli animali accertati, la condizione relativa all’identificazione individuale riguarda solo i bovini, gli ovini e i caprini non accertati e deve poter avvenire con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
Sanzione per bovini, ovini e caprini non identificabili
L’articolo 31, paragrafo 2, primo comma, è riformulato per prevedere che la riduzione dell’importo totale dell’aiuto o del sostegno si applichi non solo quando vi siano più di tre animali non accertati, ma anche quando i bovini, ovini e caprini non accertati non possano essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile alle domande di aiuti, di sostegno e di pagamento riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1° gennaio 2021.
Base giuridica e raccordo con il regime previgente
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare dell’articolo 63, paragrafo 4, dell’articolo 64, paragrafo 6, e dell’articolo 77, paragrafo 7. Esso modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, in continuità con le correzioni già introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/841.
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