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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16102 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo l'inesistenza o irregolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta e la prescrizione del credito derivante da una sanzione amministrativa del 1985, iscritta a ruolo nel 2001. In appello straordinario ha inoltre lamentato, da un lato, la violazione del contraddittorio perché il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio la tardività dell'opposizione senza consentirgli di interloquire e, dall'altro, l'omesso esame della documentazione che dimostrava la data effettiva di conoscenza degli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, poiché il Tribunale aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la tardività era stata eccepita dalla resistente e che il ricorrente avrebbe potuto difendersi, senza necessità di una nuova sollecitazione del contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il Tribunale non aveva esaminato la documentazione secondo cui G.C. aveva conosciuto l'iscrizione ipotecaria il 21 giugno 2011 e aveva ottenuto l'estratto di ruolo il 27 luglio 2011, proponendo ricorso il 5 agosto 2011. La sentenza è stata cassata con rinvio a un diverso giudice del Tribunale di Agrigento, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha deciso definitivamente sulla validità dell'iscrizione ipotecaria, ma ha disposto un nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione. Nel caso concreto l'iscrizione era l'atto esecutivo contestato.

  • Art. 617 c.p.c.

    Regola l'opposizione agli atti esecutivi e il relativo termine perentorio. La Corte ha confermato che, quando l'azione è qualificata in questo modo, la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione e che la tempestività va valutata in rapporto al momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto.

  • Art. 101 c.p.c., comma 2

    Impone al giudice di garantire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio che introducano nuovi sviluppi fattuali o processuali. Non richiede invece una specifica sollecitazione quando si tratti di una questione processuale già prospettata dalla controparte o di una diversa valutazione di prove già acquisite.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, qui invocata per la presunta violazione del contraddittorio.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché il Tribunale non aveva esaminato i documenti relativi alla data di conoscenza dell'iscrizione e dell'estratto di ruolo.

  • Art. 370 c.p.c., comma 1

    Riguarda la partecipazione al giudizio di cassazione mediante controricorso o costituzione. L'Assessorato regionale si è costituito solo per partecipare all'udienza.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 49, comma 2

    È richiamata in relazione all'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. e alla disciplina dei mezzi di impugnazione delle sentenze rese nelle opposizioni esecutive.

Massime di principio

  • Quando un'opposizione contro un'iscrizione ipotecaria viene qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., occorre rispettare il termine perentorio decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto contestato.
  • La conoscenza dell'atto può essere collegata alla data in cui il contribuente acquisisce documentazione idonea, come l'estratto di ruolo, purché tale data sia allegata e provata in giudizio.
  • Se la controparte eccepisce espressamente la tardività dell'opposizione, il giudice può decidere sulla questione senza necessariamente sollecitare nuovamente il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2.
  • Il giudice deve tuttavia esaminare i documenti decisivi prodotti per dimostrare la data di conoscenza dell'atto; l'omissione di tale esame può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
  • La cassazione con rinvio non equivale all'annullamento definitivo dell'iscrizione ipotecaria: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la tempestività dell'opposizione e, se necessario, le ulteriori questioni relative alla notifica e alla prescrizione.

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