Cassazione Penale, Sentenza n. 5729/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.: si deduce che i rifiuti bruciati non erano rifiuti "abbandonati o depositati in maniera incontrollata" perché custoditi in terreno sottoposto a sequestro con sigilli, quindi non nella sfera di controllo dell'imputato; si contesta la valutazione delle deposizioni (teste Lai) e l'assenza dell'imputato al momento dell'accertamento, nonché la non esclusività dell'uso del terreno e l'illegittimità di trarre argomenti dal suo silenzio; si sostiene inoltre la possibile applicazione dell'esimente per convinzione putativa di dovere eseguire la bonifica (art. 51 c.p.). (2) mancata motivazione e difetto di correlazione tra sentenza e imputazione in tema di recidiva (art. 99 comma 4 c.p.): contestata la qualificazione generica della recidiva (specifica vs. infraquinquennale) e la mancata indicazione dei precedenti che la fondano, nonché la revoca della sospensione condizionale e il suo impatto. (3) violazione dell'art. 256-bis Dlgs 152/2006: le pene accessorie comminate (ripristino stato dei luoghi, risarcimento danno ambientale, pagamento spese di bonifica) sarebbero intervenute con norma successiva ai fatti e dunque applicate illegittimamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (per essere questioni nuove non dedotte in appello o per essere valutazioni di merito non sindacabili in cassazione). Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: le pene accessorie richiamate sono state introdotte dalla legge di conversione della conversione del D.L. 136/2013 (L. 6/2/2014, n.6) dopo i fatti e non potevano pertanto essere applicate retroattivamente. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione delle pene accessorie (ripristino stato dei luoghi, risarcimento del danno ambientale e pagamento, anche in regresso, delle spese per la bonifica), che vengono eliminate; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e la condanna sostanziale è confermata.
Norme richiamate
art. 256-bis Dlgs. 152/2006
preso in esame in relazione all'applicazione di pene accessorie; modificato dall'art. 3 del D.L. 136/2013 e dalla L. 6/2/2014, n.6 (conversione)
La Corte ha ritenuto che le prescrizioni che impongono al responsabile il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale e il pagamento delle spese di bonifica siano state introdotte dalla legge di conversione solo dopo i fatti e pertanto non applicabili retroattivamente; conseguentemente le pene accessorie applicate in sentenza sono illegali e vanno escluse.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamata come fondamento delle censure sulla motivazione e sul travisamento della prova; la Corte ha però ritenuto tale censura nuova e/o inammissibile in cassazione se non proposta in appello, oltre a non risultare cogente rispetto alla valutazione di merito già svolta dai giudici di merito.
art. 51 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come possibile esimente (convinzione putativa di dovere procedere alla bonifica). La Corte ha ritenuto la censura nuova e comunque irrilevante rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla natura delle modalità del comportamento contestato.
art. 99 comma 4 cod. pen.
Richiamato nella censura sulla recidiva; la Corte ha ritenuto la questione nuova e inammissibile, richiamando il principio che in cassazione non si possono prospettare censure non sollevate in appello.
artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo c.p.p.
Richiamati a supporto del principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state prospettate in grado di appello, salvo casi eccezionali, con la ratio di evitare che si rimetta in discussione motivi non sottoposti al controllo della Corte d'appello.
D.L. 136/2013 (conv. L. 6/2/2014, n.6)
nel relativo allegato: "Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica"
La Corte ha individuato in tale legge la fonte normativa che ha introdotto le pene accessorie contestate e ha ritenuto che la loro entrata in vigore posteriore ai fatti renda illegale la loro applicazione per quei fatti.
art. 521 c.p.p.
Richiamato nella censura relativa alla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto la questione nuova/ina mmissibile per non essere stata adeguatamente dedotta in appello.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state sollevate nel motivo di appello salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio: le questioni "nuove" sono inammissibili.
- Le valutazioni di merito e l'apprezzamento delle prove compiute dai giudici di merito (tra cui l'uso di rilievi indiziari e la valutazione della mancata denuncia del fatto da parte dell'imputato) sono in generale non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione palese.
- Le norme incriminatrici o le pene accessorie introdotte successivamente ai fatti non sono applicabili retroattivamente: se una sanzione o accessorio è stato introdotto dopo il fatto, la sua applicazione per quel fatto è illegittima.
- La qualificazione e la specificazione della recidiva devono risultare chiare nella motivazione di merito: la parte interessata deve contestare la valutazione di recidiva in appello per poter poi dedurne i relativi vizi in cassazione.
- L'eventuale esimente basata su convinzione putativa o necessità di adempiere a un ordine (art. 51 c.p.) richiede che la difesa la ponga tempestivamente e sia adeguatamente provata; se non prospettata in appello può risultare inammissibile in cassazione.
- Il silenzio dell'imputato non costituisce di per sé prova di colpevolezza; tuttavia la mancata rappresentazione di elementi rilevanti, valutata insieme ad altre circostanze, può essere considerata indizio dalla valutazione di merito.
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