Sentenza n. 2848/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento diniego di visto di ingresso per motivi di studio datato 19.11.2025 e notificato a mani il 12.12.2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, Prot. N. 13274-P e Codice Pratica n. 20250021290 dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. Il TAR ha esaminato preliminarmente la validità della procura. Ha rilevato che, sebbene il processo si svolga in Italia, la procura è soggetta alla legge processuale italiana; ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e 83 c.p.c., essa deve essere speciale e conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione, secondo l'art. 2703 c.c., richiede l'attestazione del pubblico ufficiale circa l'apposizione della firma in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore. La procura depositata, redatta in italiano e inglese, recava una firma con timbro notarile, ma non documentava l'avvenuto preventivo accertamento dell'identità della ricorrente né l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. La ricorrente ha depositato un'ulteriore procura il 10 febbraio 2026, ma tale deposito è stato ritenuto tardivo e comunque non idoneo a sanare il vizio. È stata inoltre esclusa sia l'applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., sia la rimessione in termini per errore scusabile, in ragione del principio enunciato dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 e dell'assenza, per i ricorsi successivi a tale pronuncia, di obiettive ragioni di incertezza giuridica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito del diniego di visto. Ha ritenuto che la procura non contenesse gli elementi tipici dell'autenticazione, con conseguente invalidità della procura stessa. Poiché il ricorso era stato sottoscritto da un difensore privo di valida procura speciale, mancava in senso giuridico la sottoscrizione richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; tale carenza determina la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. e l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il deposito successivo della procura non poteva sanare il vizio, perché l'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo e perché la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso. Non è stata riconosciuta neppure la rimessione in termini, istituto eccezionale e non applicabile in assenza di oggettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto; dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 tali presupposti non sussistevano per un ricorso successivo. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni e la recente pronuncia dell'Adunanza plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
Il giudice lo richiama quale criterio per affermare l'applicazione della legge processuale italiana alla procura utilizzata nel giudizio italiano, anche se rilasciata all'estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dalla parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura speciale valida; la nozione di sottoscrizione è quindi giuridica e comprende la valida investitura del difensore.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti, applicabile al processo amministrativo, deve essere conferita nelle forme solenni previste dalla disposizione.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L'autenticazione richiede sia l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; la mera presenza di un timbro notarile non è sufficiente.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente la rilevazione d'ufficio della causa di inammissibilità derivante dalla mancata valida instaurazione del giudizio.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso privo della sottoscrizione richiesta è nullo; la sottoscrizione manca anche in senso giuridico quando il difensore non dispone di una valida procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti l'avviso del possibile rilievo officioso dell'inammissibilità e della definizione del giudizio con sentenza semplificata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame cautelare.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve essere valida e precedere la redazione e la notificazione del ricorso; la successiva regolarizzazione di una procura nulla o inesistente non è consentita mediante applicazione analogica dell'art. 182, comma 2, c.p.c., perché tale disposizione non costituisce principio generale compatibile con il c.p.a.
- La procura alle liti rilasciata all'estero e utilizzata in un giudizio amministrativo italiano deve rispettare i requisiti formali richiesti dalla legge processuale italiana; l'autenticazione della firma richiede che risultino l'identificazione preventiva del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale e l'apposizione della firma in sua presenza.
- La mancata dimostrazione degli elementi tipici dell'autenticazione determina l'invalidità della procura e, quando il ricorso sia sottoscritto da un difensore privo di valida procura, equivale alla mancanza giuridica della sottoscrizione del ricorso, con conseguente nullità e inammissibilità rilevabile d'ufficio.
- La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; per ricorsi proposti dopo una pronuncia chiarificatrice dell'Adunanza plenaria non sussiste, in assenza di ulteriori gravi impedimenti o obiettive incertezze, un errore scusabile fondato sulla precedente incertezza interpretativa.
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