Cassazione Civile, Sentenza n. 3239/2020 del 11/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto due ricorsi per cassazione contro le sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania n. 192/48/12, depositata il 1° giugno 2012, e n. 212/48/12, depositata il 18 giugno 2012. La CTR aveva accolto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate, riformando le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Napoli e dichiarando legittimi due avvisi di accertamento sintetico emessi ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973: reddito determinato in euro 134.028 per il 2005 e in euro 138.128 per il 2004. Il contribuente aveva sostenuto che le risorse considerate dall’Ufficio provenivano da una donazione complessiva del padre, corrisposta in più riprese dall’ottobre 2001 al 2006, e aveva prodotto l’atto di donazione e documentazione bancaria. La CTR aveva ritenuto non sufficientemente provata la provenienza delle somme, osservando che dagli estratti conto non risultavano i nomi degli emittenti degli assegni né di chi aveva effettuato i versamenti. Con il primo motivo il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973, per la mancata considerazione della documentazione sulla provenienza delle risorse e dei relativi versamenti. Con il secondo motivo ha censurato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’insufficiente motivazione sul medesimo fatto controverso e decisivo, deducendo che il relativo esame era stato omesso.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha accolti, ritenendo fondati entrambi i motivi, connessi perché riferiti alla valutazione della medesima documentazione. Ha ribadito che la prova dei redditi idonei a giustificare le spese considerate nell’accertamento sintetico deve essere documentale, ma può consistere in qualsiasi documentazione oggettivamente riferibile all’entità e alla durata dei redditi; la documentazione bancaria può essere idonea a dimostrare tali elementi e a contrastare le risultanze dell’Ufficio. La CTR si era discostata da questi criteri perché aveva escluso la rilevanza degli estratti conto sulla base dell’assenza dei nomi degli emittenti o dei versanti, senza valutare adeguatamente il materiale probatorio nel suo complesso, pur in presenza dell’atto di donazione e dell’indicazione dei versamenti effettuati tra il 2001 e il 2006. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Questa Corte ha più volte chiarito che la prova del conseguimento di redditi che giustifichino le spese riscontrate ai fini dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, deve essere documentale, anche se non è indicato il particolare tipo di tale documento, per cui può essere considerata qualsiasi documentazione, purchè riferita oggettivamente all’entità ed alla durata dei redditi in questione.
Nel regime applicabile alla controversia, il contribuente può provare la disponibilità di redditi idonei a giustificare le spese mediante qualsiasi documentazione, purché essa sia oggettivamente riferibile all’entità e alla durata dei redditi; la documentazione bancaria può quindi costituire prova idonea a contrastare l’accertamento.
art. 38, commi 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973
Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale si è discostata da tali principi non valutando adeguatamente il materiale probatorio acquisito al processo, limitandosi ad osservare, pur in presenza di un atto di donazione della somma di Euro 2.080.000,00 da parte del padre dell’attuale ricorrente, corrisposta a più riprese dall’ottobre 2001 fino al 2006, che a dimostrazione erano stati allegati alcuni estratti di c/c dai quali però non si evincevano i detti versamenti con il nome dell’emittente.
La Corte richiama i commi 5 e 6 nell’indicazione dei motivi, ma non ne enuncia una distinta interpretazione. Il passaggio riportato applica i principi probatori esposti con riferimento all’art. 38, comma 4.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I due motivi sono connessi riferendosi alla medesima questione sotto diversi profili, e sono fondati.
La Corte accoglie la censura di violazione di legge in quanto la CTR ha valutato la prova in modo non conforme ai criteri ricavati dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
I due motivi sono connessi riferendosi alla medesima questione sotto diversi profili, e sono fondati.
La Corte accoglie anche la censura motivazionale, rilevando che la CTR non ha adeguatamente valutato il materiale probatorio relativo alla donazione e ai versamenti bancari.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, la prova che le spese siano state sostenute con redditi disponibili deve essere documentale, ma non è vincolata a una specifica tipologia di documento: è sufficiente documentazione oggettivamente riferibile all’entità e alla durata dei redditi.
- Gli estratti conto e gli altri documenti bancari possono costituire prova idonea a contrastare le risultanze dell’accertamento quando consentono di ricostruire l’entità delle risorse, la durata della loro disponibilità e la sequenza temporale dei movimenti; la loro valutazione non può essere esclusa per il solo fatto che non riportino i nominativi degli emittenti degli assegni o dei soggetti che hanno effettuato i versamenti, senza un esame complessivo del materiale probatorio.
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