Cassazione Civile, Ordinanza n. 37581/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi promossa per il recupero di un credito di euro 4.639,60 oltre interessi, fondata su titolo giudiziale, preceduta da precetto per euro 4.896,54 e poi da pignoramento presso una banca terza per euro 7.344,81, somma comprensiva dell'aumento previsto per le spese esecutive. Il tribunale adito sull'opposizione all'esecuzione ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il giudice di pace, assumendo che il valore della causa dovesse essere calcolato sul credito indicato nel precetto. Il ricorrente ha chiesto regolamento di competenza sostenendo invece che, trattandosi di opposizione all'esecuzione già iniziata, il valore andasse determinato con riguardo al credito effettivamente azionato in pignoramento, cioè all'importo maggiore risultante dall'atto di pignoramento, con conseguente superamento della soglia di competenza del giudice di pace. Ha inoltre contestato che l'aumento di cui all'art. 546 c.p.c. potesse incidere sul valore della controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza e ha confermato la decisione del tribunale. Ha affermato che, ai fini dell'art. 17 c.p.c., il valore delle opposizioni all'esecuzione si determina in base al credito per cui si procede, ma nella specie il credito esecutivamente azionato coincideva con quello indicato nel precetto, non essendo emersa alcuna diversa somma dovuta per interessi sopravvenuti o altre variazioni. Ha inoltre escluso che l'importo maggiorato ex art. 546 c.p.c. per vincolare il terzo pignorato possa essere considerato il 'credito per cui si procede', trattandosi di una mera estensione del vincolo destinata a coprire le spese della fase esecutiva e non di un credito autonomamente rilevante ai fini della competenza. È stata quindi dichiarata la competenza del Giudice di pace di Fermo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 c.p.c.
il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede
La competenza per valore nelle opposizioni all'esecuzione si determina avendo riguardo al credito effettivamente azionato in executivis, non a importi diversi o meramente accessori.
art. 615, comma 2, c.p.c.
Il valore dell'opposizione all'esecuzione iniziata si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione.
art. 546, comma 1, c.p.c.
L'aumento del vincolo sul terzo pignorato fino alla metà del credito serve a coprire le spese della fase esecutiva e non coincide con il credito per cui si procede.
art. 510 c.p.c.
La quantificazione delle spese e delle somme da distribuire avviene nella fase esecutiva finale, non già come credito autonomo rilevante per il valore dell'opposizione.
art. 95 c.p.c.
Le spese dell'esecuzione restano a carico di chi ha subito l'esecuzione, ma non ne deriva una condanna esecutiva autonoma nei suoi confronti.
art. 380-ter c.p.c.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per il regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione già iniziata, il valore della causa va determinato con riferimento al credito effettivamente azionato in via esecutiva, non al solo importo del precetto se questo non coincide con la pretesa portata nel pignoramento.
- La maggiorazione dell'importo indicato nell'atto di pignoramento presso terzi, prevista per vincolare il terzo anche per le spese della procedura, non integra di per sé il 'credito per cui si procede' ai fini della competenza per valore.
- Per attribuire rilievo, ai fini del valore della controversia, a una differenza tra precetto e pignoramento è necessario che tale differenza rifletta un effettivo mutamento del credito esecutivamente azionato, e non una mera estensione cautelare del vincolo pignoratizio.
- Le spese della fase esecutiva non possono essere sommate automaticamente al credito principale per ridefinire la competenza, poiché la loro liquidazione avviene nel corso della procedura e secondo le regole proprie dell'esecuzione.
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