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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-556/24

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 29 January 2026. — Deutsche Bank AG and BHW Bausparkasse AG v European Central Bank. — Appeal – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Single supervisory mechanism – Regulation (EU) No 1024/2013 – Specific supervisory tasks conferred on the European Central Bank (ECB) – Article 4 – Setting of prudential requirements – Article 16 – Risk linked to irrevocable payment commitments (IPCs) given in favour of deposit guarantee schemes or resolution funds – Deduction in full from the Common Equity Tier 1 capital of the sums paid as collateral for the IPCs – Discretion of the ECB – Judicial review. — Case C-556/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente l’appello di Deutsche Bank e BHW Bausparkasse contro la conferma, da parte del Tribunale, della decisione BCE che imponeva la deduzione integrale dal CET1 delle somme depositate a garanzia degli IPC e un obbligo di reporting. La Corte ritiene che il rischio di sopravvalutazione del capitale possa essere oggetto di vigilanza prudenziale “di secondo pilastro”, anche se il trattamento contabile degli IPC è conforme agli IFRS. Conferma inoltre che la BCE ha agito entro i suoi poteri e che la decisione si fonda su un esame individuale sufficiente delle situazioni delle banche.

Poteri della BCE nel SSM: legittimità dell’ordine di deduzione integrale dal CET1 delle somme costituite in garanzia per gli impegni di pagamento irrevocabili (IPC) e del correlato obbligo di reporting

La questione giuridica

Se, nell’ambito della vigilanza prudenziale ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE possa qualificare come rischio prudenziale l’eventuale sopravvalutazione del capitale CET1 derivante dal trattamento contabile degli IPC, imporre la deduzione integrale delle somme versate a garanzia di tali IPC dal Common Equity Tier 1 e aggiungere un obbligo di segnalazione, senza violare il regolamento (UE) n. 575/2013, le norme sugli IPC e il principio di certezza del diritto; inoltre, se la BCE abbia effettuato un esame individuale sufficiente della situazione delle banche ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013.

Principio di diritto

La Corte afferma che la BCE, nell’esercizio dei poteri di vigilanza prudenziale conferiti dagli articoli 4 e 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, può adottare misure correttive individuali, ivi inclusa la deduzione dal CET1 delle somme costituite in garanzia per IPC, quando il trattamento contabile prescelto dalle banche genera un rischio di sopravvalutazione del capitale che non risulta sufficientemente coperto o gestito; ciò è possibile anche se tale trattamento è conforme alle regole contabili e alle norme del primo pilastro, perché il secondo pilastro ha funzione complementare e specifica. La BCE può inoltre imporre un reporting supplementare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), senza modificare il regime generale di cui all’articolo 430 del regolamento n. 575/2013. Il tutto è conforme al principio di certezza del diritto, poiché la base giuridica è sufficientemente chiara e la decisione deve fondarsi su un esame individuale e motivato, soggetto a sindacato giurisdizionale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articoli 26, 36, 92, 430 e 437 del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Articoli 97 e 104 della direttiva 2013/36/UE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articoli 1, 4, 6, 9 e 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2014/49/UE
  • Articolo 10 della direttiva 2014/49/UE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 103 della direttiva 2014/59/UE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
  • Instruction 1.1.1.28 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
  • Regolamento (UE) n. 1093/2010
  • Regolamento (UE) n. 1606/2002

Deduzione dal CET1 delle somme costituite in garanzia per gli IPC e poteri della BCE

Si tratta di un appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro la decisione BCE del 21 dicembre 2022, adottata nell’ambito dello SSM in materia di vigilanza prudenziale di credit institutions significant.

Contesto fattuale e procedimento

La controversia concerne il trattamento prudenziale degli impegni di pagamento irrevocabili (IPC) utilizzati per soddisfare gli obblighi di contribuzione ai fondi di risoluzione o ai sistemi di garanzia dei depositi. La BCE, dopo una prima decisione del 2 febbraio 2022 e una successiva decisione del 21 dicembre 2022, ha imposto alle banche interessate una misura di deduzione dal Common Equity Tier 1 pari alle somme versate come collateral per gli IPC, oltre a un obbligo di reporting finalizzato a verificare la corretta riflessione della deduzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il quadro del primo pilastro: il regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare gli articoli 26, 36, 92, 430 e 437, che disciplinano la composizione del CET1, le deduzioni obbligatorie, i ratio patrimoniali, il reporting e le informazioni da comunicare al mercato. Vengono poi in rilievo la direttiva 2013/36/UE, in particolare gli articoli 97 e 104, e il regolamento (UE) n. 1024/2013, soprattutto gli articoli 1, 4, 6, 9 e 16, che attribuiscono alla BCE i compiti di supervisione prudenziale e i relativi poteri correttivi. Sono inoltre richiamati l’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE, l’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014, tutti relativi all’uso degli IPC per finanziare ex ante DGS e fondi di risoluzione.

Primo motivo di appello: poteri della BCE e rapporto tra primo e secondo pilastro

Le appellanti sostenevano che le regole sul CET1 contenute nel regolamento n. 575/2013 sarebbero esaustive e che, in assenza di una previsione espressa, la BCE non potrebbe imporre deduzioni ulteriori rispetto a quelle del primo pilastro. La Corte respinge tale impostazione: gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013 conferiscono alla BCE un potere ampio di adottare misure individuali per fronteggiare rischi specifici emersi nel SREP, tra cui anche “altre misure” e una specifica politica di provisioning o di trattamento degli attivi.

La Corte chiarisce che il rischio rilevante non è il rischio di escussione dell’IPC in sé, ma il rischio di sopravvalutazione del CET1 derivante dal trattamento contabile adottato, che può non rappresentare correttamente la reale capacità di assorbimento delle perdite. La circostanza che le banche abbiano rispettato le regole contabili IFRS non esclude la possibilità di un rischio prudenziale distinto, perché gli standard contabili e quelli prudenziali perseguono finalità diverse.

Effetto utile delle norme sugli IPC e certezza del diritto

Le appellanti sostenevano anche che la decisione BCE svuotasse di effetto utile le norme che consentono l’impiego degli IPC per il finanziamento di SRF, fondi di risoluzione nazionali e DGS, alterando l’equilibrio voluto dal legislatore tra sostegno ai fondi e finanziamento dell’economia reale. La Corte respinge l’argomento: le norme settoriali sugli IPC disciplinano la loro ammissibilità come modalità di contribuzione, ma non escludono che il loro trattamento contabile possa incidere sul profilo prudenziale della banca.

Quanto alla certezza del diritto, la Corte afferma che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1024/2013, letto nel contesto del sistema SSM, è sufficientemente chiaro da consentire agli intermediari di comprendere che la BCE può adottare misure correttive individuali, purché motivate e basate su una valutazione caso per caso.

Obbligo di reporting supplementare

La Corte conferma anche la legittimità dell’obbligo di reporting aggiuntivo. L’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1024/2013 autorizza espressamente la BCE a imporre segnalazioni aggiuntive o più frequenti, incluse quelle relative a capitale e liquidità. L’utilizzo del template COREP previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 non trasforma tale misura in una modifica del regime generale di reporting dell’articolo 430 del regolamento n. 575/2013.

Secondo motivo di appello: nozione di rischio e esame individuale

Con il secondo motivo, le appellanti contestavano che la sopravvalutazione del CET1 potesse qualificarsi come "rischio" ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013, e lamentavano l’assenza di un esame individuale adeguato. La Corte respinge anche questo motivo. Ribadisce che il rischio di sopravvalutazione del CET1 è un rischio prudenziale reale e individualizzabile, suscettibile di variare in funzione delle scelte contabili e organizzative della singola banca.

Sindacato giurisdizionale e controllo sull’istruttoria BCE

La Corte sottolinea che, pur disponendo di un margine di discrezionalità, la BCE resta soggetta a sindacato giurisdizionale sulla correttezza dei fatti, sull’assenza di errore manifesto e sulla completezza dell’istruttoria. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente verificato che la BCE aveva raccolto informazioni specifiche tramite questionari e ulteriori richieste, aveva considerato la liquidità, gli assetti organizzativi e la situazione prudenziale delle banche, e aveva adottato una valutazione individuale e motivata.

Decisione finale e spese

La Corte conclude che il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi e lo respinge integralmente. Le appellanti sono condannate a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla BCE.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • il secondo pilastro del SSM consente alla BCE di intervenire su rischi prudenziali non espressamente disciplinati dal primo pilastro;
  • la conformità agli IFRS non esclude una misura prudenziale correttiva;
  • la BCE può imporre deduzioni dal CET1 e obblighi di reporting aggiuntivi se fondati su un esame individuale;
  • il rischio di sopravvalutazione del capitale è una nozione prudenziale autonoma e giuridicamente rilevante.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariameccanismo di vigilanza unicocapitale regolamentare ceti 1impegni di pagamento irrevocabiliobblighi di reporting bancario

Testo integrale

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