Sentenza del 04/06/2025 n. 14990 - Corte di Cassazione
Avviso di accertamento - Notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento ritenendo invalida la notifica effettuata con la procedura semplificata per irreperibilità ex art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600/1973. In particolare sosteneva che l'Ufficio conosceva il suo domicilio fiscale e avrebbe dovuto procedere con la notifica ordinaria (art. 140 c.p.c.), e che il messo notificatore non aveva indicato le ricerche concrete effettuate per accertare l'irreperibilità, essendosi limitato a sottoscrivere una relata/modello prestampato con espressioni generiche (es. "sconosciuto"), impedendo il controllo della regolarità del procedimento di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (assorbito il secondo), ritenendo erronea la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato tardivo il ricorso in quanto aveva ritenuto valida la notifica per irreperibilità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la procedura di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), richiede che il messo indichi le ricerche effettivamente svolte; la mera dicitura generica o l'uso di moduli prestampati è insufficiente e rende la notifica invalida. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi espressi, rimettendo anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità al giudice del rinvio.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 600
art. 60, comma 1, lett. e)
Disciplina la procedura semplificata di notifica per irreperibilità; interpretata dalla Corte nel senso che il messo notificatore deve indicare le ricerche effettivamente svolte per accertare l'irreperibilità, altrimenti la notifica è invalida.
Codice di procedura civile
Richiamato dal ricorrente quale modalità ordinaria di notifica quando il domicilio è noto; la scelta del rito speciale per irreperibilità non è corretta se il domicilio del destinatario è conosciuto e non sono state adeguatamente documentate le ricerche.
Codice di procedura civile
Norma richiamata dalla Cassazione per i rimedi di cassazione e rinvio (richiesta di annullamento e rinvio per nuovo esame).
Codice di procedura civile
art. 385, comma 3, seconda parte
Norma richiamata in relazione alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, rimessa al giudice del rinvio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma di rito tributario richiamata insieme alle disposizioni di cassazione e rinvio per i giudizi tributari.
Massime di principio
- La procedura di notifica per irreperibilità prevista dall'art. 60 DPR 600/1973 richiede che il messo indichi nel dettaglio le ricerche effettivamente effettuate: semplici diciture generiche (es. "sconosciuto") o l'uso di moduli prestampati non sono sufficienti e rendono la notifica invalida.
- Se l'Amministrazione conosce il domicilio fiscale del contribuente, in mancanza di adeguata documentazione delle ricerche di irreperibilità non dovrebbe utilizzare il rito speciale degli "irreperibili" ma l'ordinaria procedura di notifica; l'errata procedura può far decorrere in modo irregolare i termini per impugnare.
- L'invalidità della notifica comporta che i termini per proporre ricorso non decorrono o che il ricorso non possa essere dichiarato tardivo sulla base di quella notifica; il contribuente può quindi ottenere che il giudice annulli l'atto per difetto di notifica.
- Le attestazioni del messo notificatore sono suscettibili di verificazione (es. tramite querela di falso): l'assenza di elementi concreti sulle ricerche impedisce il controllo della veridicità dell'operato del messo.
- In caso di controversia sulla validità della notifica, il giudice d'appello e di legittimità applicheranno i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità; decisioni che si discostano da tali principi sono suscettibili di cassazione e rinvio.
- In pratiche analoghe è opportuno che l'Amministrazione documenti sempre le attività di ricerca (tassativamente indicandole nella relata) quando intende far valere la procedura per irreperibilità, per evitare l'annullamento dell'atto per vizio di notifica.
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