Cassazione Penale, Sentenza n. 15937/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato (riducendo da 12 mesi a 8 mesi) la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista nei confronti del ricorrente, contestato per associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati tributari (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, frodi a carosello). Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) e all'esigenza cautelare del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p.), sostenendo di non aver tenuto la contabilità delle società indicate, di non conoscere i legali rappresentanti e di essersi limitato alla mera registrazione di fatture già presenti nel cassetto fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto specifico con le ragioni dell'ordinanza impugnata e per essere rivolto a una diversa ricostruzione dei fatti. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria, fondata su acquisizioni documentali e su conversazioni/chats e annotazioni ("lavagnetta") che avrebbero dimostrato il ruolo del Lasigna nella creazione/gestione di societa' cartiere, nella ricerca di amministratori di comodo e nella cooperazione con Di Lecce. Anche il pericolo di recidiva è stato ritenuto adeguatamente motivato, dato il carattere persistente dell'associazione operante fino al 2022 e la funzione professionale del ricorrente al servizio del gruppo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina della competenza del giudice cautelare cui si è rivolto il Tribunale di Taranto per l'ordinanza impugnata
art. 416 cod. pen.
Configurazione dell'associazione a delinquere; la Corte accetta la valutazione che sussistano gravi indizi di partecipazione del ricorrente nell'associazione finalizzata a reati tributari
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento ai reati tributari contestati (frode IVA e frodi a carosello) come fini dell'associazione
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la gravità indiziaria; la Corte richiama che le censure devono confrontarsi con i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata
art. 274 cod. proc. pen.
Norma relativa alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ritiene adeguata la motivazione del Tribunale in ordine al pericolo di recidiva
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda/cassa delle ammende e all'esclusione di colpa grave nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- In cassazione le censure sulla gravità indiziaria sono inammissibili se non affrontano punto per punto i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata: chi impugna deve confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice di merito
- Conversazioni, chat, annotazioni e documentazione interna dell'organizzazione possono costituire elementi probatori idonei a fondare la gravità indiziaria in relazione al ruolo organizzativo di un professionista
- La mera qualifica professionale o l'esercizio abituale della professione non escludono l'applicazione di misure interdittive quando le attività professionali risultino funzionali a un'organizzazione delinquenziale
- Per contrastare efficacemente misure cautelari fondate su elementi documentali è necessario fornire un contraddittorio specifico e prove concrete che spieghino o smentiscano i singoli elementi ritenuti probatori (es. documenti che dimostrino l'assenza di mandato, spiegazioni contestuali sulle chat, evidence alternative)
- Il pericolo di recidiva può essere ritenuto attuale anche se l'indagato è incensurato, quando l'attività contestata sia inserita in un contesto associativo persistente e l'apporto professionale risulti strumentale alla commissione di reati
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