Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15937/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato (riducendo da 12 mesi a 8 mesi) la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista nei confronti del ricorrente, contestato per associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati tributari (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, frodi a carosello). Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) e all'esigenza cautelare del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p.), sostenendo di non aver tenuto la contabilità delle società indicate, di non conoscere i legali rappresentanti e di essersi limitato alla mera registrazione di fatture già presenti nel cassetto fiscale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto specifico con le ragioni dell'ordinanza impugnata e per essere rivolto a una diversa ricostruzione dei fatti. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria, fondata su acquisizioni documentali e su conversazioni/chats e annotazioni ("lavagnetta") che avrebbero dimostrato il ruolo del Lasigna nella creazione/gestione di societa' cartiere, nella ricerca di amministratori di comodo e nella cooperazione con Di Lecce. Anche il pericolo di recidiva è stato ritenuto adeguatamente motivato, dato il carattere persistente dell'associazione operante fino al 2022 e la funzione professionale del ricorrente al servizio del gruppo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina della competenza del giudice cautelare cui si è rivolto il Tribunale di Taranto per l'ordinanza impugnata

  • art. 416 cod. pen.

    Configurazione dell'associazione a delinquere; la Corte accetta la valutazione che sussistano gravi indizi di partecipazione del ricorrente nell'associazione finalizzata a reati tributari

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento ai reati tributari contestati (frode IVA e frodi a carosello) come fini dell'associazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la gravità indiziaria; la Corte richiama che le censure devono confrontarsi con i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ritiene adeguata la motivazione del Tribunale in ordine al pericolo di recidiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda/cassa delle ammende e all'esclusione di colpa grave nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione le censure sulla gravità indiziaria sono inammissibili se non affrontano punto per punto i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata: chi impugna deve confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice di merito
  • Conversazioni, chat, annotazioni e documentazione interna dell'organizzazione possono costituire elementi probatori idonei a fondare la gravità indiziaria in relazione al ruolo organizzativo di un professionista
  • La mera qualifica professionale o l'esercizio abituale della professione non escludono l'applicazione di misure interdittive quando le attività professionali risultino funzionali a un'organizzazione delinquenziale
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari fondate su elementi documentali è necessario fornire un contraddittorio specifico e prove concrete che spieghino o smentiscano i singoli elementi ritenuti probatori (es. documenti che dimostrino l'assenza di mandato, spiegazioni contestuali sulle chat, evidence alternative)
  • Il pericolo di recidiva può essere ritenuto attuale anche se l'indagato è incensurato, quando l'attività contestata sia inserita in un contesto associativo persistente e l'apporto professionale risulti strumentale alla commissione di reati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.