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Sentenza

Sentenza n. 3458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta esecuzione del giudicato, aveva compensato le spese legali del primo grado ponendo a carico del Ministero il solo rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata aveva agito davanti al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, condannando il Ministero a renderla disponibile. Dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, il Ministero aveva dato integrale esecuzione alla sentenza; la ricorrente aveva quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il TAR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese legali, motivando con la serialità del contenzioso e con le difficoltà organizzative derivanti dall’elevato numero di pratiche, pur ponendo a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato. In appello, la parte privata ha contestato il capo sulle spese deducendo violazione degli artt. 26, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, c.p.c., nonché motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile. Ha chiesto la rifusione integrale delle spese del primo grado e la condanna del Ministero alle spese del grado d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto che, anche nel processo amministrativo, la liquidazione dei compensi debba essere effettuata facendo riferimento ai parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, valutando le caratteristiche concrete della controversia, la difficoltà, il valore, il numero e la complessità delle questioni, l’attività svolta e i risultati conseguiti. I parametri ministeriali costituiscono criteri di orientamento e individuano una misura economica standard, senza ripristinare l’inderogabilità dei minimi tariffari; soltanto uno scostamento apprezzabile dai valori medi impone una specifica indicazione dei criteri utilizzati, fermo il divieto di liquidazioni meramente simboliche contrario al decoro professionale. La possibilità di compensare, integralmente o parzialmente, le spese resta comunque ferma quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, comprese gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, pur considerando la serialità e la scarsa complessità del giudizio di ottemperanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la pretesa della parte privata nella misura di € 800 per il primo grado. Ha quindi condannato il Ministero a rifondere tale importo, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e a rifondere ulteriori € 300 per il grado d’appello, oltre accessori, sempre con distrazione. È stata così confermata la cessazione della materia del contendere quanto all’ottemperanza, mentre è stata riformata la disciplina delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale parametro normativo per la regolazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese di giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regola generale della condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di compensazione delle spese in presenza dei relativi presupposti, comprese gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri per la liquidazione dei compensi forensi si applicano anche nel giudizio amministrativo e costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione; la liquidazione deve considerare le peculiarità concrete della controversia.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Impone di valutare, nella liquidazione del compenso, le caratteristiche concrete dell’attività e della controversia, inclusi valore, difficoltà, risultati e complessità delle questioni.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Preclude liquidazioni del compenso meramente simboliche e non conformi al decoro della professione, anche quando il giudice si discosti dai parametri ministeriali.

  • art. 9, comma 1, l. 27/2012

    Richiamato per l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali e dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudice deve regolare le spese e liquidare i compensi professionali tenendo conto dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014, valutando le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, il valore e la difficoltà della controversia, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.
  • I parametri del d.m. n. 55/2014 hanno funzione orientativa e individuano una misura economica standard della prestazione professionale; non reintroducono l’inderogabilità dei minimi tariffari, ma una liquidazione significativamente distante dai valori medi deve essere sorretta dall’indicazione dei criteri applicati.
  • La serialità del contenzioso e la limitata complessità delle questioni possono incidere sulla quantificazione delle spese, ma non comportano automaticamente la loro integrale compensazione; la compensazione richiede i presupposti normativi e una motivazione adeguata sulle gravi ed eccezionali ragioni o sulle altre condizioni ammesse dall’ordinamento.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza divenga improcedibile o si concluda con cessazione della materia del contendere per l’adempimento intervenuto dopo la notificazione del ricorso, la regolazione delle spese deve considerare la condotta processuale e sostanziale delle parti e il momento in cui l’Amministrazione ha adempiuto.
  • La liquidazione giudiziale del compenso deve comunque evitare importi meramente simbolici, incompatibili con il decoro professionale ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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