Cassazione Penale, Sentenza n. 28651/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) censura dell'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. per mancata conoscenza della destinazione a pubblico servizio dei beni e dell'edificio e conseguente difetto di procedibilità per carenza di querela ex art. 85 co.1 d.lgs. n.150/2022; 2) violazione dell'art. 213 c.p.p. (utilizzabilità) e contestazione dell'utilizzo delle dichiarazioni rese dall'operante di P.G. come testimonianza de relato priva di riscontri; 3) plurimi vizi motivazionali e omessa risposta a censure, con particolare riferimento all'affidamento esclusivo sulle testimonianze di Rongioletti e Verardi e su documentazione non precisata dal PM; 4) invalidità del riconoscimento fotografico (presunta individuazione per esclusione dell'imputato rispetto ad altri soggetti extracomunitari); 5) omissione di valutazione dell'elemento a discarico costituito dall'incertezza della data del furto; 6) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero questioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d'Appello di L'Aquila, senza fornire una confutazione autonoma e specifica delle argomentazioni del giudice del gravame. La Corte ha confermato la correttezza e la coerenza della motivazione di merito: dai riscontri testimoniali (Rongioletti e Verardi), dal riconoscimento fotografico e dalla documentazione (fattura della New Edy) emergeva la responsabilità penale del Costa per il furto contestato; l'aggravante connessa alla destinazione a pubblico servizio è stata ritenuta fondata in relazione alle caratteristiche dell'immobile (numero di bagni e termosifoni); le dichiarazioni dell'operante di P.G. e il riconoscimento fotografico sono utilizzabili e valutabili liberamente dal giudice; la Corte d'Appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ne ha disposto la comparazione con le aggravanti, motivando adeguatamente la scelta di equivalenza. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Norma di reato (furto) ascritta all'imputato; la sentenza conferma la sussistenza del reato sulla base degli elementi di fatto raccolti.
Codice penale, art. 625, n.2 e n.7
N.7 (aggravante per beni destinati a pubblico servizio): la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante perché le caratteristiche dell'immobile (numero di bagni e termosifoni) rendevano evidente la destinazione a pubblico servizio; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito congrua e non censurabile.
Codice penale, art. 99 comma 4
Richiamata la recidiva applicata in sede di quantificazione della pena; la valutazione della recidiva è competenza del giudice di merito e non censurata in cassazione.
Decreto Legislativo n.150/2022, art. 85 comma 1
Modifica procedibilità per talune fattispecie: il ricorrente ha invocato la mancata querela ma la Corte d'Appello ha ritenuto che la destinazione a pubblico servizio fosse nota, rendendo procedibile il reato; la Cassazione ha approvato tale ricostruzione.
Codice di procedura penale, art. 195 comma 4
Attribuisce utilizzabilità alle dichiarazioni dell'ufficiale/ agente di P.G. su quanto riferito da terzi in 'altri casi'; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni rese dall'operante come fatti storici percepiti e valutabili dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 213
Richiamato dal ricorrente in ordine all'utilizzabilità di determinate dichiarazioni; la Corte ha ritenuto le censure infondate alla luce della giurisprudenza che ammette la testimonianza indiretta dell'operante nei casi previsti dall'art.195 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
Norma richiamata per affermare l'inammissibilità del ricorso basato su motivi aspecifici o che riproducono in modo non critico le stesse ragioni già esaminate e respinte in appello.
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: la Corte d'Appello ha motivato la comparazione tra aggravanti e attenuanti facendo riferimento ai parametri rilevanti e la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione discrezionale operata.
Codice penale, art. 69
Rilevante per il potere discrezionale del giudice nel riconoscere e comparare le circostanze attenuanti; la decisione di equivalenza fra aggravanti e attenuanti rientra nel sindacato limitato della Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è spesso dichiarato inammissibile se limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice d'appello senza fornire una confutazione autonoma e specifica della motivazione di merito.
- Le valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito (es. affidabilità di testimoni, riscontri documentali, riconoscimenti fotografici) sono insindacabili in cassazione purché la motivazione sia logica, congrua e non contraddittoria.
- Le dichiarazioni rese da operanti di polizia giudiziaria su quanto riferito da terzi nell'immediatezza dei fatti possono essere utilizzate come prove (testimonianza 'de relato') e valutate dal giudice in base all'art.195 c.p.p. e alla discrezionalità probatoria del giudice.
- L'individuazione fotografica, seppur atipica, è valutabile dal giudice in termini di attendibilità e valore probatorio; la legittimità formale dell'album non è decisiva quanto la congruenza e la credibilità della deposizione confermativa.
- La contestazione circa l'applicabilità di aggravanti (es. destinazione a pubblico servizio) richiede un concreto contraddittorio e dati di fatto: se il giudice di merito espone ragioni concrete (es. caratteristiche dell'immobile) la censura in cassazione avrà scarse probabilità di successo.
- La scelta tra prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo se manifestamente illogica o priva di motivazione adeguata.
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