Cassazione Penale, Sentenza n. 22105/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace: 1) carenza di motivazione sulla sussistenza della recidiva reiterata specifica (in relazione all'orientamento della Corte costituzionale n.185/2015 che ha escluso l'automatismo dell'aggravante); 2) vizio nella determinazione della pena per reato continuato, in quanto la sentenza non avrebbe indicato la pena base del reato più grave né le singole componenti degli aumenti per i reati satelliti; 3) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.3-4 c.p.p.) per non aver diminuito la pena a seguito dell'assoluzione in appello per il reato di ingiuria facente parte della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché introducono censure di motivazione inedite rispetto all'atto di appello e, secondo l'art. 606 c.p.p. e orientamento consolidato della giurisprudenza, non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato invece considerato manifestamente infondato: non si è ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius, posto che, in presenza della recidiva ex art. 99 c.p., l'aumento previsto dall'art. 81 c.4 c.p. va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla singola misura di ciascun aumento; pertanto la mancata diminuzione della pena per l'assoluzione del reato satellite non ha comportato peggioramento illegittimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (motivazione per inammissibilità e profili di colpa). Sentenza depositata il 10 marzo 2022.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n. 185 del 2015
Ha escluso l'automatismo dell'aggravante della recidiva rendendo necessario un giudizio concreto e motivato sulla maggiore pericolosità del reo
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Le violazioni di legge possono essere valutate in Cassazione solo se dedotte in appello; non sono ammissibili censure inedite di motivazione
art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
art. 597, commi 3 e 4, c.p.p.
Disciplina il divieto di reformatio in peius; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sia stato violato per via della particolare dinamica dell'aumento per continuazione con recidiva
art. 99, comma 4, cod. pen.
Prevede la recidiva reiterata specifica e la conseguente maggiore rigidità sanzionatoria; la sua applicazione richiede motivazione concreta sulle condizioni di configurabilità
art. 81, comma 4, cod. pen.
Stabilisce l'aumento minimo per la continuazione (non inferiore a un terzo); la Corte ha interpretato che l'aumento si riferisca all'aumento complessivo per la continuazione e non a singoli aumenti successivi
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali per il proponente del ricorso inammissibile
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Riferita in motivazione come base per l'applicazione di sanzioni pecuniarie (ammenda a favore della Cassa delle ammende) in caso di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non si possono introdurre per la prima volta censure che fondamentalmente contestano la motivazione del giudice di merito se tali censure non sono state sollevate con l'atto di appello; vanno dunque dedotte già in appello.
- L'aggravante della recidiva (art. 99 c.p.) richiede una motivazione concreta e personalizzata sulla maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo; tuttavia, se la difesa non ha contestato la recidiva in appello, la Corte di legittimità non ammetterà la censura tardiva.
- Nel reato continuato il giudice deve, in primo e in secondo grado, individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare l'aumento complessivo: contestazioni su tale commisurazione vanno svolte in appello per essere esaminabili in Cassazione.
- La regola del divieto di reformatio in peius non sempre impone la diminuzione della pena quando in appello si assolve per uno dei reati satellite: se la recidiva è stata applicata e l'aumento è riferito alla continuazione complessiva, la mancata riduzione può essere legittima.
- Chi impugna deve valutare il rischio di inammissibilità e le possibili sanzioni (spese e ammende) per motivi inammissibili o manifestamente infondati; è consigliabile curare la completezza delle censure già in appello e richiedere espressamente ogni eccezione che si intende portare in sede di legittimità.
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