Ordinanza n. 339/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza e decisione prefettizia di ritardare l’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti asilo. In sede cautelare ha contestato la legittimità del diniego e del ritardo nell’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria. Il Collegio ha ritenuto rilevante anche la dedotta possibilità di accesso prioritario alle misure di accoglienza ai sensi degli artt. 8, comma 2-bis, e 17 d.lgs. n. 142/2015. La documentazione prodotta, tuttavia, non dimostrava la sussistenza dei relativi presupposti e risultavano mancanti atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall’art. 5 del regolamento UE n. 604/2013.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Secondo il Collegio, in base al precedente della stessa Sezione, la decisione della Prefettura di ritardare l’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non appare lesiva della posizione giuridica della richiedente. Inoltre, la documentazione depositata non provava i presupposti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 d.lgs. n. 142/2015; il Collegio ha rilevato anche l’assenza di atti procedimentali rilevanti. Nonostante il rigetto della cautelare, le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
art. 8, comma 2-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Prevede, secondo quanto considerato dal TAR, presupposti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza; tali presupposti non sono stati dimostrati nella documentazione prodotta.
art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
È richiamato quale disposizione rilevante per i presupposti dell’accesso prioritario alle misure di accoglienza, non ritenuti provati nel caso concreto.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
Prevede il colloquio personale, la cui mancanza è stata rilevata dal TAR tra gli elementi procedimentali mancanti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione del provvedimento amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris; tale requisito manca quando, alla luce dell’orientamento della Sezione, il ritardo nell’inserimento di un richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria non risulta lesivo della sua posizione giuridica.
- L’accesso prioritario alle misure di accoglienza da parte di un richiedente asilo presuppone la dimostrazione, mediante la documentazione disponibile, delle specifiche condizioni previste dalla disciplina applicabile; in mancanza di tale prova, la domanda cautelare non può essere accolta.
- La valutazione cautelare può tener conto dell’incompletezza della documentazione procedimentale, inclusa la mancanza di atti rilevanti per ricostruire la posizione del richiedente, quali il modulo C3 o il colloquio personale previsto dal regolamento europeo applicabile.
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