Ordinanza n. 769/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento di Roma Capitale n. Rep. -OMISSIS-; n. prot. -OMISSIS- del 27.06.2022, notificato il 28.07.2022 con il quale si dispone il pagamento della somma di € 20.000,00 come da valutazione economica dell'abuso medesimo, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica della presente ingiunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di Roma Capitale al pagamento di € 20.000,00 quale valutazione economica dell'abuso edilizio
Esito
La controversia
La persona fisica ha proposto ricorso per l'annullamento dell'ingiunzione con cui Roma Capitale aveva disposto il pagamento di € 20.000,00, entro sessanta giorni dalla notificazione, quale somma corrispondente alla valutazione economica dell'abuso. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha comunicato il decesso del proprio assistito, allegando il certificato di morte. Il Collegio ha quindi esaminato esclusivamente l'effetto processuale dell'evento interruttivo, senza pronunciarsi sui motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c. L'interruzione decorre dal verificarsi dell'evento interruttivo oppure, quando la parte è costituita tramite procuratore, dalla data della dichiarazione del procuratore. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione né sull'ingiunzione comunale. Il Collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo
La morte della parte determina l'interruzione del processo; se la parte è costituita mediante procuratore, l'interruzione opera dalla dichiarazione resa dal procuratore in giudizio.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla disciplina dell'interruzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte della parte determina l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione della disciplina degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Quando la parte deceduta è costituita mediante procuratore, l'interruzione decorre dalla data in cui il procuratore rende in giudizio la dichiarazione dell'evento interruttivo, non necessariamente dalla data del decesso.
- La comunicazione del decesso deve essere accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare l'evento, come il certificato di morte.
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