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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03173/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare di una cooperativa che aveva disposto l'esclusione di una socia dalla compagine sociale. La socia aveva agito per ottenerne la nullità; il tribunale aveva rigettato la domanda e, in appello, la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame perché l'appellante, pur avendo notificato l'atto di appello via PEC, si era costituita in forma cartacea senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici degli atti notificati, ritenuti necessari per provare la tempestività della costituzione e della notifica. La ricorrente ha quindi proposto quattro motivi per cassazione: (1) violazione del principio di non contraddizione, poiché la stessa corte d'appello, in una precedente ordinanza cautelare, non aveva rilevato alcun difetto di procedibilità; (2) violazione della disciplina della notificazione telematica e dei principi di sanatoria per raggiungimento dello scopo, sostenendo che la controparte aveva ricevuto l'atto e non aveva eccepito alcuna lesione del contraddittorio; (3) violazione della disciplina sul documento informatico e dell'art. 2719 c.c., deducendo che le copie analogiche conformi hanno efficacia probatoria se non disconosciute; (4) nullità della sentenza per tardiva emersione e regolarizzazione del contraddittorio, lamentando che il rilievo dell'irregolarità fosse stato effettuato solo a processo quasi definito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, affermando che, nel caso di notifica dell'appello via PEC e costituzione analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici non comporta improcedibilità se la parte appellata ha ricevuto l'atto ed è in grado di verificarne la conformità, e che un eventuale vizio di forma è sanabile per raggiungimento dello scopo; ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio applicando il principio secondo cui la mancata produzione telematica degli originali o duplicati informatici, in presenza di notifica PEC e costituzione analogica, non determina improcedibilità dell'appello ma al più una nullità sanabile. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazioni di legge e nullità processuali connesse alla declaratoria di improcedibilità dell'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione/struttura processuale viziata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di giusto processo, effettività della tutela e divieto di formalismi inutili.

  • L. 53/1994

    Richiamata per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata e per la facoltà di estrarre copie analogiche con attestazione di conformità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per sostenere la rilevanza della documentazione non contestata e il principio di disponibilità della prova.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per il principio di raggiungimento dello scopo e sanatoria delle nullità formali.

  • art. 348 c.p.c.

    La Corte precisa che l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 non deriva dal mancato deposito telematico degli originali, ma solo dalla totale omissione della prova della notificazione del gravame.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per lamentare la tardiva emersione dell'irregolarità e il contraddittorio sul rilievo officioso.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia probatoria delle copie analogiche conformi del documento informatico se non disconosciute.

  • art. 46 Regolamento UE n. 910/2014

    Invocato per il principio di non discriminazione del documento informatico e la parità di efficacia probatoria secondo le regole tecniche applicabili.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla Corte a fondamento del principio di effettività del diritto di azione e difesa e di interpretazione non formalistica delle regole processuali.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato insieme all'art. 6 CEDU per valorizzare il diritto a un rimedio effettivo e al giusto processo.

Massime di principio

  • Quando l'appello è notificato a mezzo PEC e l'appellante si costituisce in forma analogica depositando copia cartacea dell'atto notificato, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici non comporta automaticamente l'improcedibilità del gravame se la prova della notificazione e della sua ricezione è comunque nella disponibilità della controparte o comunque raggiunge lo scopo processuale.
  • L'improcedibilità dell'appello per difetto di prova della notificazione sussiste solo in caso di totale omissione del deposito di qualsiasi prova della notificazione, non già quando la prova sia offerta in forma analogica accompagnata da attestazione di conformità.
  • Le forme processuali vanno interpretate in modo strumentale e ragionevole: i formalismi tecnici del processo civile telematico non possono prevalere sull'effettività del diritto di difesa e sull'obiettivo della decisione di merito.
  • La mancata contestazione della controparte che abbia ricevuto la notificazione telematica e abbia avuto accesso al contenuto degli atti rileva ai fini della sanatoria del vizio formale per raggiungimento dello scopo.
  • La disciplina del documento informatico e delle copie analogiche conformi non può essere applicata in modo discriminatorio rispetto al supporto digitale, dovendosi riconoscere efficacia probatoria alle copie conformi ove non sia posta in dubbio la loro conformità all'originale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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