Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10224/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Murdolo, licenziato da Fiera di Roma S.r.l. dopo procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 legge n.223/1991, aveva chiesto il Tribunale accertamento del diritto alla riallocazione presso gli enti controllanti (ai sensi art.1, commi 563-568 legge n.147/2013) e il risarcimento del danno. Il Tribunale accolse la domanda di riallocazione contro gli enti convenuti ma respinse quella risarcitoria; la Corte d'appello accoglieva gli appelli di Regione Lazio e Roma Capitale escludendo la loro legittimazione passiva per partecipazione minoritaria e annullava la riallocazione, ritenendo invece unica legittimata passiva la CCIAA (ma accogliendo il suo appello incidentale, perché la procedura di informativa ex comma 565 non sarebbe stata rispettata). Il ricorrente impugnava in Cassazione numerosi motivi (nullità, violazione norme processuali e di merito, errata applicazione dei commi 565-566 legge 147/2013, errata valutazione del controllo societario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato alcuni motivi (1° e 4°) ma ha accolto, in tutto o in parte, i motivi 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10°. Ha ritenuto errata la valutazione di merito circa l'avvio e gli effetti dell'informativa del 15/4/2015 (che secondo la Cassazione poteva far decorrere i termini previsti dalla legge), ha affermato che la legge n.147/2013 riconosce al lavoratore il diritto alla procedura di riallocazione (non un diritto soggettivo alla effettiva ricollocazione) e che la mancata attivazione della procedura può dar luogo a risarcimento per perdita di chance. Ha inoltre censurato la valutazione sommaria sul regime di controllo di Regione Lazio e Roma Capitale, ordinando una valutazione sostanziale ex art.2359 c.c. e altre norme (statuto di Investimenti S.p.A., poteri di nomina, eventuale controllo congiunto). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per valutare l'eventuale responsabilità degli enti e quantificare il danno per perdita di chance; la Corte ha altresì regolato le spese di questa fase.

Norme richiamate

  • legge n. 147/2013, art. 1, commi 563-568

    "le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni [...] previa informativa alle rappresentanze sindacali [...]" (testo dei commi 563-568 riportato in motivazione)

    La Corte interpreta che la norma attribuisce al lavoratore il diritto all'effettiva espletazione della procedura di riallocazione (non un diritto soggettivo automatico alla ricollocazione) e che l'informativa alle OO.SS. fa decorrere i termini per l'ente controllante ai sensi del comma 566; la mancata attivazione può comportare responsabilità per perdita di chance.

  • legge n. 223/1991, artt. 4 e 24

    Norme richiamate come base della procedura di licenziamento per riduzione di personale dalla quale deriva la situazione di esubero.

  • cod. civ., art. 2359

    Va valutato il controllo societario non solo sulla base della percentuale numerica di partecipazione ma sostanzialmente, considerando l'esercizio di poteri di ingerenza, voti effettivi, clausole statutarie e poteri di nomina; anche un controllo congiunto può integrare influenza dominante.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3,4,5

    Articoli invocati per i motivi di cassazione: violazione di legge, nullità per violazione di norme processuali, omesso esame di fatto decisivo.

  • cod. proc. civ., art. 115, comma 1 e art. 116

    Richiamati in relazione al principio di non contestazione e alla corretta attribuzione dell'onere della prova: la Corte ha osservato che non si può trasformare valutazioni giuridiche in fatti "non contestati".

  • cod. proc. civ., art. 342 e 434

    Richiamati in tema di specificità dell'appello; la Cassazione ha ritenuto che l'appello della CCIAA fosse sufficientemente specifico per essere valutato, anche se tardivo.

  • cod. proc. civ., art. 132, comma 2, n. 4

    Usato per censurare l'accoglimento degli appelli di Regione e Comune basato solo su valutazione sommaria della partecipazione azionaria.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 e Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE

    Rilevate ma non applicabili ratione temporis ai fatti; tuttavia la Corte osserva che, anche se non applicabili, il principio di valutazione sostanziale del controllo doveva essere comunque svolto dal giudice d'appello.

  • cod. civ., art. 2112

    Richiamato dalla legge 147/2013 (applicazione dei commi primo e terzo dell'art. 2112), con implicazioni sulla mobilità e sulla tutela dei lavoratori.

  • cod. civ., art. 2907 e art. 2909 (citati in motivazione)

    Richiami utili alla qualificazione della tutela risarcitoria per perdita di chance o per lesione di interesse legittimo; la Corte richiama la giurisprudenza che consente risarcimento per perdita di chance.

Massime di principio

  • L'invio dell'informativa prevista dall'art.1 commi 565-566 legge 147/2013 alle rappresentanze sindacali fa decorrere i termini per l'ente controllante e costituisce atto idoneo ad avviare la procedura di riallocazione anche se l'informativa non è stata formalmente inviata agli enti; la mancata attivazione della procedura può dar luogo a risarcimento per perdita di chance.
  • La legge 147/2013 riconosce al lavoratore il diritto alla corretta e concreta esecuzione della procedura di riallocazione, non un diritto automatico alla ricollocazione; quindi il rimedio principale è l'accertamento dell'inadempimento procedurale e, se provato il pregiudizio, il risarcimento valutato equitativamente.
  • L'appello incidentale tardivo del coobbligato è ammissibile quando l'impugnazione principale modifica l'assetto delle obbligazioni e può recare pregiudizio all'utilità dell'azione di regresso del coobbligato: pertanto non va escluso meccanicamente il diritto di impugnare tardivamente.
  • La qualificazione del regime di controllo societario richiede accertamento sostanziale (art.2359 c.c. e norme correlate): non basta considerare la mera percentuale di partecipazione; vanno esaminate clausole statutarie, poteri di nomina, esercizio effettivo dei voti e possibili vincoli contrattuali che possano determinare controllo o influenza dominante, anche in forma congiunta.
  • Il giudice non può trasformare valutazioni giuridiche complesse in "fatti non contestati" ai fini del principio di non contestazione: la distinzione fra fatto e valutazione giuridica è cruciale e l'onere di prova deve essere verificato in concreto.
  • In caso di inadempimento della procedura di riallocazione, il lavoratore può chiedere il risarcimento per perdita di chance; il giudice del rinvio dovrà valutare probabilità, concretezza dell'occasione perduta e liquidare il danno equitativamente tenendo conto del grado di probabilità dell'esito favorevole.
  • Quando sono coinvolte entità pubbliche partecipate, occorre verificare anche disposizioni di trasparenza e qualificazione (es. d.lgs.33/2013) e l'eventuale natura in house o strumentale della società per individuare correttamente legittimazioni e obblighi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.