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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10101/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Civello promuoveva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato inefficace il precetto notificato a Trenitalia. La controversia verteva sul saggio degli interessi reclamati: l'istante aveva chiesto, dopo il pagamento delle differenze retributive e degli interessi, ulteriori interessi per €136,62 ex art.1284, comma 1 c.c. (dalle singole scadenze alla domanda) e per €3.307,06 ex art.1284, comma 4 c.c. (dalla domanda al soddisfo). Questione centrale: se, quando il titolo giudiziale dispone il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, ciò implichi l'applicazione del tasso speciale previsto dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art.1284, comma 4 c.c.) o del saggio legale ordinario (art.1284, comma 1 c.c.), e se tale disciplina sia applicabile in materia di lavoro.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione (atto depositato il 17.12.2024). La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art.391 c.p.c.; ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti (cioè nessuna condanna del rinunciante alla refusione delle spese). Nella motivazione la Corte richiama la decisione delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., sent. 7.5.2024, n.16260) che ha enunciato il principio secondo cui, se il giudice dispone il pagamento degli "interessi legali" senza specificazione, la misura degli interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda corrisponde al saggio previsto dall'art.1284, comma 1, c.c., salvo che dal titolo esecutivo emerga in modo chiaro lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla normativa speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater nella fattispecie, e ha ritenuto legittima la compensazione delle spese alla luce delle circostanze (tra cui l'intervento recente delle Sezioni Unite sulla questione nomofilattica).

Norme richiamate

  • art. 1284 cod. civ.

    Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

    La questione riguarda l'applicabilità del comma 4. Le Sezioni Unite (Cass. n.16260/2024) hanno chiarito che, se il titolo giudiziale dispone il pagamento degli "interessi legali" senza specificazione, si applica di norma il saggio legale ordinario (art.1284, comma 1) per il periodo successivo alla proposizione della domanda, salvo che il titolo contenga un chiaro accertamento che attribuisca gli interessi secondo il saggio previsto dalla normativa speciale sui ritardi di pagamento.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo di legittimità; secondo la prassi di questa Corte la rinuncia regolare produce effetti anche in assenza di accettazione da parte della controparte.

  • art. 363-bis c.p.c.

    Norma che consente al giudice di merito di chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione su questione di diritto, utilizzata nel percorso istruttorio perché la questione sul saggio degli interessi aveva rilievo nomofilattico e fu oggetto di rinvio alle Sezioni Unite.

  • art. 429, comma 3 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della discussione interpretativa ma, nella specie, ritenuto non risolutivo rispetto alla materia del lavoro e alla richiesta del ricorrente.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La norma non trova applicazione nel caso concreto perché si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità; è una misura eccezionale e sanzionatoria non estendibile per interpretazione analogica.

  • Cass. civ., sez. un., sent. 7.5.2024, n.16260

    Decisione delle Sezioni Unite che ha enunciato il principio di diritto rilevante per la causa: se il titolo giudiziale dispone il pagamento degli 'interessi legali' senza specificare la misura, il tasso da applicare per il periodo successivo alla proposizione della domanda è, di regola, il saggio legale ordinario (art.1284, comma 1 c.c.), salvo che il titolo contenga un chiaro accertamento che legittimi l'applicazione del saggio speciale previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo di legittimità e fa diventare definitivo il provvedimento impugnato (art.391 c.p.c.).
  • Quando un titolo giudiziale dispone il pagamento degli 'interessi legali' senza specificazioni, va generalmente applicato il saggio legale ordinario (art.1284, comma 1 c.c.) per il periodo successivo alla proposizione della domanda, a meno che dal titolo non emerga chiaramente l'attribuzione del tasso speciale previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  • Le norme sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art.1284, comma 4 c.c. nella sua operatività concreta) non si estendono automaticamente ad altre materie (es. lavoro) se il titolo giudiziale non le richiama espressamente o non le determina in modo chiaro.
  • La Corte di legittimità ha discrezionalità nel regolare le spese processuali in caso di rinuncia del ricorrente; la condanna automatica del rinunciante al rimborso delle spese non è obbligatoria se sussistono circostanze che giustificano la compensazione (es. intervenuta pronuncia nomofilattica che ha inciso sul merito della questione).
  • Se in un precetto sono richieste somme eccedenti il titolo esecutivo, il destinatario può ottenere l'inefficacia del precetto e il rimborso delle spese, salvo risultanze diverse e definitive del giudizio.

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