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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10102/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto l'appello proposto da Autogrill contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata per il rifiuto delle lavoratrici di prestare attività nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale). Il ricorso per cassazione contestava tale decisione di merito.

La decisione

Estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia del ricorrente depositata telematicamente il 02/01/2025 con contestuale accettazione da parte delle controricorrenti; dichiarazione di estinzione ex art. 391 c.p.c.; nulla si dispone sulle spese processuali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.; esclusione dell'applicabilità del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, perché norma applicabile soltanto nei casi di rigetto dell'impugnazione o di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia regolare al ricorso con accettazione da parte della controparte determina l'estinzione del giudizio di cassazione; giusta l'ultimo comma, se le controparti aderiscono alla rinuncia nulla si dispone in ordine alle spese processuali.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    La norma si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità; essendo una misura eccezionale e sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e quindi non si applica all'ipotesi di estinzione per rinuncia.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia formalmente al ricorso e la controparte accetta, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La rinuncia deve essere regolare (deposito nei termini e firma dei difensori); è opportuno depositarla telematicamente e tempestivamente prima dell'udienza pubblica.
  • L'estinzione per rinuncia non decide sul merito: la sentenza impugnata resta efficace e vincolante tra le parti.
  • Se le controparti aderiscono alla rinuncia, il giudice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c., può non pronunciare sulle spese processuali.
  • Norme speciali che prevedono conseguenze pecuniarie o sanzionatorie per il rigetto o per l'inammissibilità dell'impugnazione (es. D.P.R. 115/2002 art.13,1‑quater) non possono essere applicate per analogia all'ipotesi di rinuncia.

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