Cassazione Civile, Ordinanza n. 35885/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la CTR ha violato il giudicato interno formatosi sulla sussistenza delle violazioni tributarie e dei relativi presupposti impositivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al perimetro del giudicato e provveda anche sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole alla società contribuente. La lite traeva origine da un avviso di liquidazione con cui, per l'anno d'imposta 2005, erano stati recuperati a tassazione maggiori importi ai fini IRES e IRAP, con irrogazione di sanzioni, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche dalla L. n. 398/1991, per asserita violazione delle regole sui pagamenti e versamenti di importo superiore a lire 1.000.000/euro 516,46. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e di varie norme tributarie e processuali, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente rimesso in discussione un punto coperto da giudicato: la CTP aveva infatti respinto, quanto al merito dell'an della pretesa, le doglianze della contribuente relative alle violazioni contestate e ai presupposti dell'imposizione; tale statuizione non era stata appellata dalla società, che aveva proposto solo difese volte al rigetto dell'appello erariale. Perciò in appello doveva rimanere in discussione soltanto la debenza delle sanzioni sotto il profilo della loro scusabilità per obiettive condizioni di incertezza normativa ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992, e non anche l'esistenza delle violazioni sostanziali.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato come base del giudicato sostanziale e del divieto di rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato interno
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
artt. 14 e ss. d.P.R. n. 600/1973
richiamati tra le norme asseritamente violate
art. 1, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
richiamato tra le norme asseritamente violate
artt. 3 e 8 d.P.R. n. 322/1998
richiamati tra le norme asseritamente violate
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
norma invocata in relazione all'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, rilevante solo sul piano della non applicazione delle sanzioni
L. 16 dicembre 1991, n. 398
legge agevolativa disconosciuta per violazione delle condizioni di accesso
art. 25, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133
norma che disciplina le modalità dei pagamenti e dei versamenti oltre una determinata soglia
Massime di principio
- Il giudicato interno formatosi su un capo della sentenza non impugnato delimita irreversibilmente l'oggetto del giudizio di appello e impedisce al giudice di secondo grado di riesaminare l'an della pretesa o i presupposti fattuali e giuridici già coperti da preclusione.
- Quando la sentenza di primo grado riconosce la sussistenza della violazione ma esclude solo le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, e tale statuizione non viene appellata dalla parte interessata, in appello resta controversa soltanto la scusabilità della condotta e non la ricorrenza della violazione.
- La contestazione dell'esimente di cui all'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 non consente di rimettere in discussione il fatto generatore dell'illecito tributario se su di esso si è formato giudicato interno.
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