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Legge

L.R. Lazio 10/2024

Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche. Istituzione dell’Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario

Normativa regionaleL.R. Lazio 10/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 6/2018 istituendo, presso la struttura regionale competente, l’Osservatorio regionale sugli interventi, servizi e prestazioni per il diritto allo studio universitario. L’Osservatorio ha durata triennale, svolge funzioni di monitoraggio, studio, censimento, proposta e redige un rapporto annuale. La Giunta deve definirne organizzazione e criteri entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Istituzione dell’Osservatorio regionale sul diritto allo studio universitario e modifica della l.r. 6/2018

Istituzione dell’Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario

La legge regionale introduce, nell’ambito della l.r. 6/2018, un nuovo Capo dedicato all’attività di consultazione e istituisce l’Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione indicata nel titolo e si applica al sistema regionale del diritto allo studio universitario.

Funzioni e compiti dell’Osservatorio

L’Osservatorio è istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario ed è costituito con decreto del Presidente della Regione. Ha durata triennale e svolge funzioni di analisi, monitoraggio e supporto tecnico-istituzionale.

In particolare:

  • raccoglie, studia ed elabora dati e informazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni a concorso e non a concorso;
  • elabora studi tematici da trasmettere alla direzione regionale competente e all’Ente, per l’adozione del piano regionale triennale e del programma annuale di attività;
  • monitora gli interventi e i servizi con maggiori difficoltà di attuazione, con attenzione all’effettiva erogazione dei posti alloggio, dei contributi per la residenzialità, delle convenzioni con comuni e associazioni, delle borse di studio e delle agevolazioni per trasporto e ristorazione;
  • redige un rapporto annuale sullo stato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni dell’Ente, da pubblicare entro il 30 novembre di ogni anno sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata all’Osservatorio;
  • formula proposte per promuovere, anche tramite accordi con amministrazioni locali e soggetti pubblici o privati, iniziative di riqualificazione, realizzazione e messa a disposizione di posti alloggio e residenze;
  • supporta la direzione competente e l’Ente nelle attività di promozione a favore degli studenti e nelle campagne informative;
  • censisce i posti alloggio, le residenze e le locazioni immobiliari presenti sul territorio regionale.

L’Osservatorio riferisce annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sullo svolgimento delle attività e sui risultati raggiunti.

Composizione, partecipazione e gratuità

L’Osservatorio è presieduto dal direttore competente in materia di diritto allo studio universitario, o da un suo delegato. Ne fanno parte dirigenti e funzionari delle direzioni regionali, esperti del settore, rappresentanti delle università e degli istituti che erogano i corsi di cui alla legge, nonché rappresentanti degli studenti e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica secondo le previsioni richiamate dalla norma.

La partecipazione è a titolo gratuito. Alle sedute possono intervenire anche l’Assessore competente, il Presidente della commissione consiliare competente, i consiglieri della commissione, il direttore generale dell’Ente o un suo delegato, oltre agli ulteriori soggetti individuati dalla deliberazione della Giunta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente.

Organizzazione e disciplina attuativa

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve stabilire con deliberazione le modalità e i criteri per l’individuazione dei componenti dell’Osservatorio, nonché le regole di organizzazione e funzionamento.

La deliberazione attuativa deve essere adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Aspetti finanziari ed efficacia

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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